XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3808-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il disegno di legge A.C. 3808 recante ratifica dell'Accordo Italia-Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria;

              rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestą legislativa esclusiva dello Stato;

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimitą costituzionale;

              esprime


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

              esaminato il disegno di legge n. 3808 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000";

              
esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che l'articolo 13 dell'Accordo, sulla disciplina delle controversie tra le parti contraenti, sia interpretato da un lato in modo da escludere deroghe alla giurisdizione del giudice italiano per le controversie di lavoro riguardanti i dipendenti delle strutture dell'ACISMOM e dall'altro in modo da non pregiudicare i giudizi in corso tra l'ACISMOM e l'INPS sulla tariffa contributiva applicabile all'Ordine.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato il disegno di legge A.C. 3808 recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000" (approvato dal Senato);

              rilevato che l'articolo 2, comma 1, dell'accordo in oggetto fa riferimento all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, disposizione abrogata dal decreto legislativo n. 229 del 1999;


              ritenuto che la citata disposizione abrogata sia stata sostanzialmente sostituita dall'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 502/1992;

              esprime


PARERE FAVOREVOLE



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