XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3800-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3800,
rilevato che il decreto-legge che esso converte è volto
a dettare una disciplina transitoria in materia di
ripartizione del fondo unico dello spettacolo (FUS), in vista
della nuova definizione legislativa dei princìpi fondamentali
e degli ambiti di competenza dello Stato, ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
rilevato altresì che il disegno di legge risulta
sprovvisto della relazione tecnica, della relazione
sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della scheda
sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui
alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27
marzo 2000;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba
essere rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
all'articolo 1-bis, volto a modificare la
procedura per il riassetto delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali, ambientali, spettacolo, sport,
proprietà letteraria e diritto d'autore, previsto
dall'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si
provveda a sopprimere la disposizione in quanto volta ad
introdurre nel testo una materia non omogenea al contenuto
dello stesso. Peraltro, la disposizione in esame risulta priva
del requisito di immediata applicabilità previsto
dall'articolo 15, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e incide sulle modalità per l'esercizio di una delega
legislativa già conferita al Governo.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, che introduce la predetta
disciplina transitoria, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
meglio chiarire la portata della disposizione, coordinando la
nuova disciplina con quella vigente; ciò, in particolare, con
riferimento al potere consultivo del Comitato per i problemi
dello spettacolo, attualmente previsto dall'articolo 10, comma
2 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, nonché con
riferimento alla previsione di quote minime del FUS da
destinare a ciascun settore, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 30 aprile 1985, n. 163.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3800, di conversione
del decreto-legge n. 24 del 2003, recante disposizioni urgenti
in materia di contributi in favore delle attività dello
spettacolo,
rilevato che le disposizioni da esso recate sono
riconducibili alla materia "promozione e organizzazione di
attività culturali" che l'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente
dello Stato e delle regioni
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'esigenza di verificare
l'effettiva natura non regolamentare dei decreti previsti
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, ai fini del
rispetto della disposizione di cui all'articolo 117, sesto
comma, della Costituzione, che esclude l'esercizio della
potestà legislativa regolamentare statale in materie diverse
da quelle riservate alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della V
Commissione,
sul testo del provvedimento:
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
per quanto di competenza,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
sia valutata l'opportunità di specificare che il
previsto decreto si radica non solo in ragione della
transitorietà del periodo che precede la definizione dei
principi fondamentali e la fissazione dei criteri e degli
ambiti di competenza dello Stato in materia di spettacolo, ma
anche in attesa della normativa di attuazione dell'articolo
119 della Costituzione e dei principi del federalismo fiscale,
e fino a quando le risorse imputate al bilancio dello Stato,
ma afferenti a materie di spettanza regionale, siano
completamente trasferite, senza vincolo di destinazione, alle
Regioni perché esse ne dispongano con l'autonomia a loro
riconosciuta dal testo costituzionale;
sia previsto espressamente l'assenso della Conferenza
Stato-Regioni sugli schemi di decreti del Ministro per i beni
e le attività culturali previsti dall'articolo 1 del
decreto-legge.