XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3800-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3800,

            rilevato che il decreto-legge che esso converte è volto a dettare una disciplina transitoria in materia di ripartizione del fondo unico dello spettacolo (FUS), in vista della nuova definizione legislativa dei princìpi fondamentali e degli ambiti di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            rilevato altresì che il disegno di legge risulta sprovvisto della relazione tecnica, della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

            sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            all'articolo 1-bis, volto a modificare la procedura per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di beni culturali, ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore, previsto dall'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si provveda a sopprimere la disposizione in quanto volta ad introdurre nel testo una materia non omogenea al contenuto dello stesso. Peraltro, la disposizione in esame risulta priva del requisito di immediata applicabilità previsto dall'articolo 15, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e incide sulle modalità per l'esercizio di una delega legislativa già conferita al Governo.

        Il Comitato osserva altresì che:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 1, che introduce la predetta disciplina transitoria, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio chiarire la portata della disposizione, coordinando la nuova disciplina con quella vigente; ciò, in particolare, con riferimento al potere consultivo del Comitato per i problemi dello spettacolo, attualmente previsto dall'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, nonché con riferimento alla previsione di quote minime del FUS da destinare a ciascun settore, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163.



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 3800, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo,

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia "promozione e organizzazione di attività culturali" che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione l'esigenza di verificare l'effettiva natura non regolamentare dei decreti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, ai fini del rispetto della disposizione di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che esclude l'esercizio della potestà legislativa regolamentare statale in materie diverse da quelle riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


        Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

            sul testo del provvedimento:

                esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI


        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            per quanto di competenza,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              sia valutata l'opportunità di specificare che il previsto decreto si radica non solo in ragione della transitorietà del periodo che precede la definizione dei principi fondamentali e la fissazione dei criteri e degli ambiti di competenza dello Stato in materia di spettacolo, ma anche in attesa della normativa di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi del federalismo fiscale, e fino a quando le risorse imputate al bilancio dello Stato, ma afferenti a materie di spettanza regionale, siano completamente trasferite, senza vincolo di destinazione, alle Regioni perché esse ne dispongano con l'autonomia a loro riconosciuta dal testo costituzionale;

            sia previsto espressamente l'assenso della Conferenza Stato-Regioni sugli schemi di decreti del Ministro per i beni e le attività culturali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge.



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