XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3664-C




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3664-B,

              rilevato che il provvedimento in esame risulta sprovvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,

              considerata l'opportunità di un utilizzo corretto ed uniforme degli strumenti normativi previsti dalla legislazione vigente in materia,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 2-quater, nella parte in cui si dispone che alle controversie derivanti dall'esecuzione di opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali "continua ad applicarsi" l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, si riformuli la disposizione in modo da includervi i territori (ulteriori e diversi rispetto a quelli oggetto di calamità naturali nella regione Campania durante il 1998) di cui al provvedimento in esame, esplicitando altresì la portata applicativa del richiamato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 180.

          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1-ter, commi 1, 2 e 3, nella parte in cui si confermano taluni D.P.C.M. con i quali è stato dichiarato la stato di emergenza ambientale in Sicilia (comma 1), alcune disposizioni di ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile (comma 2) nonché delle ordinanze di protezione civile ed ai conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale su tutto il territorio nazionale, per la gestione di alcune emergenze ambientali (comma 3), si valuti l'opportunità di intervenire con una fonte legislativa in una materia attualmente rimessa alla disciplina di fonti secondarie dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225; si valuti altresì, eventualmente, l'opportunità di riformulare le disposizioni in esame precisando il termine fino al quale le richiamate situazioni devono intendersi prorogate, anche alla luce del fatto che la disposizione di cui al comma 3 sembrerebbe configurarsi come una sorta di clausola di salvaguardia di qualsiasi atto, anche futuro, relativo alle situazioni emergenziali ivi richiamate.



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali ha adottato la seguente decisione:

              esaminato il disegno di legge n. 3664-B di conversione del decreto-legge n. 15 del 2003 recante misure finanziarie per interventi nei territori colpiti da calamità naturali, approvato dalla Camera e modificato dal Senato,

              preso atto delle modifiche apportate al decreto-legge nel corso dell'esame presso il Senato,

              ritenuto che le disposizioni introdotte appaiono riconducibili, da un lato alle materie "giurisdizione e norme processuali" e "tutela dell'ambiente" che l'articolo 117, secondo comma lettere l) ed s) demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e, da un altro, alla materia "grandi reti di trasporto" che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione,

          valuti la Commissione di merito l'opportunità della disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 1-ter, che non individuando, a differenza delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 1-ter, espressamente i provvedimenti oggetto di conferma e salvezza né il suo ambito di efficacia temporale, appare suscettibile di determinare situazioni di incertezza applicativa.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE



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