XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3664-C
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3664-B,
rilevato che il provvedimento in esame risulta
sprovvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa
(ATN) e della scheda sull'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,
considerata l'opportunità di un utilizzo corretto ed
uniforme degli strumenti normativi previsti dalla legislazione
vigente in materia,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano
essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 2-quater, nella parte in
cui si dispone che alle controversie derivanti dall'esecuzione
di opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità
naturali "continua ad applicarsi" l'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, si riformuli
la disposizione in modo da includervi i territori (ulteriori e
diversi rispetto a quelli oggetto di calamità naturali nella
regione Campania durante il 1998) di cui al provvedimento in
esame, esplicitando altresì la portata applicativa del
richiamato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 180.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1-ter, commi 1, 2 e 3, nella parte
in cui si confermano taluni D.P.C.M. con i quali è stato
dichiarato la stato di emergenza ambientale in Sicilia (comma
1), alcune disposizioni di ordinanze del Ministero
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile (comma 2) nonché delle ordinanze di protezione civile
ed ai conseguenti provvedimenti emanati in regime
commissariale su tutto il territorio nazionale, per la
gestione di alcune emergenze ambientali (comma 3), si valuti
l'opportunità di intervenire con una fonte legislativa in una
materia attualmente rimessa alla disciplina di fonti
secondarie dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225; si valuti
altresì, eventualmente, l'opportunità di riformulare le
disposizioni in esame precisando il termine fino al quale le
richiamate situazioni devono intendersi prorogate, anche alla
luce del fatto che la disposizione di cui al comma 3
sembrerebbe configurarsi come una sorta di clausola di
salvaguardia di qualsiasi atto, anche futuro, relativo alle
situazioni emergenziali ivi richiamate.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali ha adottato la seguente decisione:
esaminato il disegno di legge n. 3664-B di conversione
del decreto-legge n. 15 del 2003 recante misure finanziarie
per interventi nei territori colpiti da calamità naturali,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato,
preso atto delle modifiche apportate al decreto-legge
nel corso dell'esame presso il Senato,
ritenuto che le disposizioni introdotte appaiono
riconducibili, da un lato alle materie "giurisdizione e norme
processuali" e "tutela dell'ambiente" che l'articolo 117,
secondo comma lettere l) ed s) demanda alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato e, da un altro,
alla materia "grandi reti di trasporto" che l'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, demanda alla competenza
legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,
esprime,
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione,
valuti la Commissione di merito l'opportunità della
disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 1-ter,
che non individuando, a differenza delle disposizioni
contenute nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 1-ter,
espressamente i provvedimenti oggetto di conferma e salvezza
né il suo ambito di efficacia temporale, appare suscettibile
di determinare situazioni di incertezza applicativa.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione
ha adottato la seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE