XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3618-C
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3618-B,
rilevato che con riferimento all'attuazione delle
direttive comunitarie da parte delle regioni, all'articolo 1,
comma 5, è stata soppressa la disposizione, già accolta con
favore da parte del Comitato, che prevedeva - nel caso di
intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello
Stato - che i relativi decreti legislativi recassero
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole
delle disposizioni in essi contenute,
rilevato, altresì, che alcune direttive inserite nel
corso dell'esame presso il Senato negli allegati A e B - e,
quindi, da recepire con decreto legislativo - modificano o
sostituiscono direttive precedentemente recepite attraverso
regolamenti, decreti ministeriali o decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri (ad esempio le direttive 2002/59/CE,
2003/17/CE, 2003/43/CE e 2003/50/CE), generando in tal modo
una sostanziale legificazione di materie già disciplinate con
fonte secondaria,
evidenziato che la tecnica della novellazione è
utilizzata in modo non conforme a quanto prescritto dalla
Circolare del Presidente del Consiglio e dei Presidenti delle
Camere dell'aprile del 2001,
constatato che nella rubrica di alcuni articoli non è
espressamente esplicitato il carattere attuativo della
normativa comunitaria (articolo 23, in particolare) e che le
disposizioni recate dall'articolo 7, invece, non sembrano
strettamente riconducibili all'adempimento di uno specifico
obbligo comunitario,
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo
16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 15, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di meglio chiarire, eventualmente provvedendo
alla riscrittura della disposizione stessa, le condizioni in
cui ricorra "la situazione d'emergenza (...) particolarmente
urgente al punto da non consentire l'adempimento della
normativa vigente in materia di impatto ambientale". La
disposizione, peraltro, non precisa a quale autorità competa
l'accertamento di tale particolarissimo stato e in quali forme
lo stesso possa essere dichiarato. Con riferimento alla
lettera d) del comma 2, andrebbe precisato che alla
trasmissione della documentazione ai competenti organi del
Ministero dei beni e delle attività culturali si deve
provvedere solo nei casi in cui l'intervento possa interessare
i beni culturali situati nel territorio sul quale viene
realizzato l'intervento.
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di
legge C. 3618-B, approvato dalla Camera e modificato dal
Senato, "legge comunitaria 2003",
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il
disegno di legge recante "disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee. Legge comunitaria 2003",
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria 2003 (A.C.
3618-B);
1. per quanto riguarda i profili di merito,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
sul disegno di legge, per le parti di competenza;
2. per quanto riguarda i profili finanziari,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con la seguente condizione:
all'articolo 25, dopo il comma 2, sia aggiunto il
seguente: "2-bis. Ai fini della verifica
dell'attuazione del comma 2, ciascuno schema di decreto
legislativo deve essere corredato di relazione tecnica".
RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3618-B, approvato
dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003;
rilevato come l'applicazione dei principi contabili
internazionali (IAS), relativamente ai quali l'articolo 25
attribuisce una delega al Governo per l'esercizio delle
opzioni previste dal regolamento CE n. 1606/2002, avrà un
notevole impatto sul regime civilistico e tributario delle
imprese, comportando pertanto, tra l'altro, la necessità di
rivedere ulteriormente il regime impositivo sul reddito delle
società oggetto dello schema di decreto legislativo
attualmente all'esame del Parlamento;
rilevato come la proposta di legge C. 3227 Lettieri,
esaminata dalla Commissione Finanze ed approvata dalla Camera
dei deputati in prima lettura, sia volta ad introdurre una
disciplina organica dell'attività degli analisti finanziari
che anticipano il recepimento delle disposizioni in materia
contenute nella direttiva 2003/6, relativa all'abuso di
informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato;
sottolineata l'esigenza di giungere in tempi rapidi
alla definitiva approvazione del provvedimento, al fine di
assicurare il tempestivo recepimento delle direttive in esso
contenute;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3618-B (Legge
comunitaria per il 2003), approvato dalla Camera e modificato
dal Senato,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3618-B, concernente
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2003", approvato dalla Camera e modificato dal
Senato;
valutate positivamente le modifiche che, con il nuovo
articolo 23, sono state apportate alla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, per la parte che riguarda la materia dei rifiuti;
osservato altresì che le modifiche introdotte dal
Senato all'articolo 15, in materia di valutazione di impatto
ambientale, appaiono migliorative del testo approvato dalla
Camera;
considerato infine con favore che, nel corso dell'esame
presso il Senato, si sia previsto l'inserimento nell'Allegato
B di una serie di recenti direttive comunitarie in materia
ambientale;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il
disegno di legge C. 3618-B, approvato dalla Camera e
modificato dal Senato, recante "Disposizioni per l'adempimento
di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee. - Legge comunitaria 2003";
rilevato che l'articolo 13, introdotto dal Senato, è
diretto ad un apprezzabile rafforzamento della tutela degli
acquirenti e degli utilizzatori di apparecchiature radio e di
apparecchiature terminali di telecomunicazione, rendendo più
incisivi e rigorosi gli obblighi di informazione posti a
carico dei fabbricanti e delle persone responsabili della loro
immissione sul mercato;
atteso che la disposizione recata dall'articolo 24 in
materia di apertura dell'accesso al mercato dei servizi
aeroportuali e, in particolare, ai servizi relativi
all'assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, appare
coerente con il disposto dell'articolo 11, paragrafo 1,
lettera d), della direttiva 96/67/CE;
condivisa l'opportunità di inserire le direttive
2002/6/CE e 2002/59/CE nell'Allegato A e le direttive
2001/16/CE, 2003/24/CE, 2003/25/CE e 2003/44/CE nell'Allegato
B;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3618-B, approvato
dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il
2003),
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 3618-B (legge
comunitaria per il 2003) approvato dalla Camera e modificato
dal Senato;
valutato positivamente l'articolo 17, in materia di
parità di trattamento tra uomini e donne sui luoghi di lavoro,
che definisce le molestie come "un comportamento indesiderato
e persistente, avente lo scopo o l'effetto di violare la
dignità di una persona o di creare un clima intimidatorio,
ostile e degradante, tenuto conto delle circostanze, anche
ambientali"
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il
disegno di legge C. 3618-B Governo, approvato dalla Camera e
modificato dal Senato, recante "Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge comunitaria 2003";
valutate positivamente le modifiche apportate nel corso
dell'esame presso il Senato, in particolare per quanto
riguarda l'articolo 7, in materia di tutela della salute dei
non fumatori;
condivisa l'opportunità di inserire le direttive
2002/98/CE, 2002/99/CE, 2003/12/CE, 2003/15/CE e 2003/32/CE
nell'allegato A e le direttive 2002/95/CE e 2003/43/CE
nell'allegato B;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il
disegno di legge recante "disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - legge comunitaria 2003"
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE