XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3605-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3605,
rilevato che il disegno di legge non risulta
corredato dalle relazioni sull'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR) e tecnico-normativa (ATN), disciplinate
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 marzo 2000,
rilevato altresì che il termine per la presentazione
dei piani di gestione, fissato dall'articolo 1, comma 2, è
scaduto il 24 gennaio 2003 e che pertanto si ritiene che i
predetti piani siano già stati presentati,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debba essere rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, commi 3 e 4, nella parte in cui si
demanda ad un apposito decreto ministeriale l'approvazione dei
piani di gestione, l'individuazione delle prescrizioni
necessarie alla tutela dell'ambiente ed alla salute della
popolazione e dei lavoratori e la fissazione del termine di
ultimazione degli interventi di adeguamento ambientale degli
impianti, si riformuli la disposizione alla luce di quanto
disposto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il quale richiede che le misure introdotte siano
di immediata applicazione.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 4-bis, nella parte in cui
si dettano disposizioni per la trasformazione, entro il 30
giugno 2006, della centrale di Brindisi Nord con tre gruppi a
ciclo continuo, si valuti l'opportunità di chiarire il
rapporto tra la citata disposizione e le precedenti, le quali
dettano disposizioni procedurali per la relativa
trasformazione;
all'articolo 1, comma 6, nella parte in cui si
prevedono i poteri del Ministro delle attività produttive nel
caso di mancata presentazione dei piani di gestione, da
esercitarsi d'intesa con le "regioni interessate", si valuti
l'opportunità di chiarire se con tale espressione ci si
riferisca alle regioni nel cui ambito territoriale sono
collocati gli impianti ovvero se essa comprenda anche le
"regioni eventualmente interessate dalle emissioni inquinanti"
di cui al precedente comma 3.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali,
esaminato il disegno di legge recante il mantenimento
in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle,
Brindisi Nord e San Filippo del Mela,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di
legge sono riconducibili in parte alla materia "tutela
dell'ambiente" che la lettera s) del secondo comma
dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato ed in parte alla materia
"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"
che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione
demanda alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le
regioni,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente
decisione:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La Commissione Affari sociali,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di
legge C. 3605, approvato dal Senato, di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281,
recante mantenimento in servizio delle centrali
termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo
del Mela;
considerata positivamente la previsione secondo cui i
proprietari delle centrali termoelettriche devono presentare,
entro termini stabiliti, un piano di gestione degli impianti
compatibile con le normative vigenti di protezione
sanitaria-ambientale,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
considerato che - come sottolineato anche nella
relazione di accompagnamento al disegno di legge di
conversione - la mancanza delle misure previste dal
decreto-legge n. 281 del 2002 rischierebbe di compromettere la
sicurezza della rete nazionale nel settore energetico,
rilevato che all'articolo 1, il comma 4-bis
stabilisce - per la sola centrale termoelettrica di "Brindisi
Nord" - la trasformazione della stessa con tre gruppi a ciclo
combinato da realizzarsi entro il termine del 30 giugno
2006,
tenuto conto che il decreto-legge dispone
genericamente la deroga del decreto ministeriale 12 luglio
1990, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203
che reca la disciplina generale in materia di qualità
dell'aria e di inquinamento prodotto da impianti industriali
in attuazione delle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE,
84/360/CEE e 85/203/CEE,
sottolineata pertanto la necessità di assicurare che
le previsioni di cui il decreto-legge dispone la deroga non
rientrino tra quelle emanate in attuazione della normativa
comunitaria in materia,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE