XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3605-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


            Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3605,

                rilevato che il disegno di legge non risulta corredato dalle relazioni sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e tecnico-normativa (ATN), disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

                rilevato altresì che il termine per la presentazione dei piani di gestione, fissato dall'articolo 1, comma 2, è scaduto il 24 gennaio 2003 e che pertanto si ritiene che i predetti piani siano già stati presentati,

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1, commi 3 e 4, nella parte in cui si demanda ad un apposito decreto ministeriale l'approvazione dei piani di gestione, l'individuazione delle prescrizioni necessarie alla tutela dell'ambiente ed alla salute della popolazione e dei lavoratori e la fissazione del termine di ultimazione degli interventi di adeguamento ambientale degli impianti, si riformuli la disposizione alla luce di quanto disposto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale richiede che le misure introdotte siano di immediata applicazione.


          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, comma 4-bis, nella parte in cui si dettano disposizioni per la trasformazione, entro il 30 giugno 2006, della centrale di Brindisi Nord con tre gruppi a ciclo continuo, si valuti l'opportunità di chiarire il rapporto tra la citata disposizione e le precedenti, le quali dettano disposizioni procedurali per la relativa trasformazione;

                all'articolo 1, comma 6, nella parte in cui si prevedono i poteri del Ministro delle attività produttive nel caso di mancata presentazione dei piani di gestione, da esercitarsi d'intesa con le "regioni interessate", si valuti l'opportunità di chiarire se con tale espressione ci si riferisca alle regioni nel cui ambito territoriale sono collocati gli impianti ovvero se essa comprenda anche le "regioni eventualmente interessate dalle emissioni inquinanti" di cui al precedente comma 3.



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

              esaminato il disegno di legge recante il mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela,

              rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili in parte alla materia "tutela dell'ambiente" che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ed in parte alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La Commissione Affari sociali,


              esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3605, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, recante mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela;
              considerata positivamente la previsione secondo cui i proprietari delle centrali termoelettriche devono presentare, entro termini stabiliti, un piano di gestione degli impianti compatibile con le normative vigenti di protezione sanitaria-ambientale,

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


    La Commissione politiche dell'Unione europea,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

                considerato che - come sottolineato anche nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione - la mancanza delle misure previste dal decreto-legge n. 281 del 2002 rischierebbe di compromettere la sicurezza della rete nazionale nel settore energetico,

                rilevato che all'articolo 1, il comma 4-bis stabilisce - per la sola centrale termoelettrica di "Brindisi Nord" - la trasformazione della stessa con tre gruppi a ciclo combinato da realizzarsi entro il termine del 30 giugno 2006,

                tenuto conto che il decreto-legge dispone genericamente la deroga del decreto ministeriale 12 luglio 1990, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 che reca la disciplina generale in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto da impianti industriali in attuazione delle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE,

                sottolineata pertanto la necessità di assicurare che le previsioni di cui il decreto-legge dispone la deroga non rientrino tra quelle emanate in attuazione della normativa comunitaria in materia,

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE



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