XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3999




Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2003



Proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e
protezione temporanea per taluni palestinesi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

            Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea;

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 31 dicembre 2003 il termine di 12 mesi previsto dal decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi;

            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;


emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1

        1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, è prorogato al 31 dicembre 2003.


Articolo 2

        1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.


Articolo 3

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito, nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 21 maggio 2003.


CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Frattini, Ministro degli affari esteri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.



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