XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3999
Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2003
Proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e
protezione temporanea per taluni palestinesi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione
europea;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
prorogare al 31 dicembre 2003 il termine di 12 mesi previsto
dal decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, recante
misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e
protezione ad alcuni palestinesi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, è prorogato
al 31 dicembre 2003.
Articolo 2
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82.
Articolo 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito, nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Frattini, Ministro degli affari esteri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.