XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3904
Decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 2003.
Modifiche alla normativa in materia di qualità
delle acque di balneazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n.470, come modificato dall'articolo 18 della legge 29
dicembre 2000, n.422, concernente attuazione della direttiva
76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla
qualità delle acque di balneazione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
procedere, nell'imminenza della stagione balneare, alla
individuazione aggiornata delle zone da non adibire alla
balneazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n.470, come modificato dall'articolo
18 della legge 29 dicembre 2000, n.422, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo comma, dopo le parole: "le acque
interessate" sono inserite le seguenti: "dai provvedimenti di
cui all'ottavo comma";
b) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
"Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla
base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono
essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento
dell'autorità competente, nel caso si verifichi che due
campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella
(allegato 1), nel mese precedente l'inizio della stagione
balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce
il giudizio di non idoneità di cui al presente articolo,
risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella
tabella (allegato 1). Tale individuazione è comunicata al
Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione del
relativo provvedimento".
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sirchia, Ministro della salute.
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.