XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3992
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Interventi su beni culturali).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 1999, n.513, nonché per la
valorizzazione e il potenziamento di musei, teatri ed
interventi nei settori dello sport, dell'università, della
ricerca e della cultura, è autorizzata la spesa di euro
31.400.000 per l'anno 2003, di euro 25.350.000 per l'anno
2004, nonché di euro 22.050.000 per l'anno 2005.
2. Gli interventi nei settori dei beni e delle attività
culturali, nonché dello sport sono definiti con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle soprintendenze competenti per
territorio, e possono essere direttamente effettuati dai
soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni ai quali
sono assegnate le relative risorse, sotto la vigilanza della
competente soprintendenza. Gli interventi che abbiano ad
oggetto la valorizzazione di beni culturali sono definiti
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Gli interventi nei settori dell'università e della
ricerca sono definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Gli interventi in settori diversi da quelli di cui ai
commi 2 e 3 sono definiti con decreti dei Ministri
rispettivamente competenti, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
pari a euro 31.400.000 per l'anno 2003, a euro 25.350.000 per
l'anno 2004 e a euro 22.050.000 per l'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando:
a) quanto a euro 1.850.000 per l'anno 2003 e ad
euro 1.600.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
b) quanto a euro 6.550.000 per l'anno 2003, a euro
5.800.000 per l'anno 2004 e a euro 4.500.000 per l'anno 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a euro 5.450.000 per l'anno 2003, a euro
4.250.000 per l'anno 2004 e a euro 3.250.000 per l'anno 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
d) quanto a euro 10.950.000 per l'anno 2003, a
euro 9.200.000 per l'anno 2004 e a euro 8.200.000 per l'anno
2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali;
e) quanto a euro 5.850.000 per l'anno 2003 e a
euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze;
f) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005 l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello
spettacolo - ARCUS Spa).
1. L'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è
sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Società per lo sviluppo dell'arte, della
cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa). - 1. Il Ministro
per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire,
con atto unilaterale, una società per azioni, denominata
"Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello
spettacolo - ARCUS Spa", di seguito denominata "Società", con
sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno
finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti e
altre iniziative di investimento per la realizzazione di
interventi di tutela dei beni culturali e di altri interventi
a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione
della Società sono esenti da imposte e tasse.
3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di euro ed è
sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il
Ministero per i beni e le attività culturali esercita i
diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali,
finanziari e statutari. Le azioni che costituiscono il
capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e
delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della
Società possono partecipare altresì le regioni, gli enti
locali, le imprese ed altri soggetti pubblici e privati,
tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo
non superiore al 45 per cento del capitale sociale
sottoscritto dallo Stato.
4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Società può
contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da
individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate
come limiti di impegno, secondo le modalità e i criteri
previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma.
5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio
urbanistico, architettonico ed artistico barocco delle città
di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie,
la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in
accordo con le competenti soprintendenze, sentita la
commissione regionale per i beni e le attività culturali di
cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo di
7.740.000 euro, la Società provvede all'attivazione degli
interventi nell'ambito della propria attività istituzionale e
avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.
6. Il consiglio di amministrazione della Società è
composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tre
dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è
nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
7. Il collegio sindacale della Società, nominato con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è
composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di
presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri
effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle
finanze.
8. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di
euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
9. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12
della legge 31 marzo 1958, n. 259.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.