XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3992




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Interventi su beni culturali).

        1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.513, nonché per la valorizzazione e il potenziamento di musei, teatri ed interventi nei settori dello sport, dell'università, della ricerca e della cultura, è autorizzata la spesa di euro 31.400.000 per l'anno 2003, di euro 25.350.000 per l'anno 2004, nonché di euro 22.050.000 per l'anno 2005.
        2. Gli interventi nei settori dei beni e delle attività culturali, nonché dello sport sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle soprintendenze competenti per territorio, e possono essere direttamente effettuati dai soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni ai quali sono assegnate le relative risorse, sotto la vigilanza della competente soprintendenza. Gli interventi che abbiano ad oggetto la valorizzazione di beni culturali sono definiti previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        3. Gli interventi nei settori dell'università e della ricerca sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Gli interventi in settori diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 sono definiti con decreti dei Ministri rispettivamente competenti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a euro 31.400.000 per l'anno 2003, a euro 25.350.000 per l'anno 2004 e a euro 22.050.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando:

                a) quanto a euro 1.850.000 per l'anno 2003 e ad euro 1.600.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

                b) quanto a euro 6.550.000 per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per l'anno 2004 e a euro 4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

                c) quanto a euro 5.450.000 per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per l'anno 2004 e a euro 3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

                d) quanto a euro 10.950.000 per l'anno 2003, a euro 9.200.000 per l'anno 2004 e a euro 8.200.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

                e) quanto a euro 5.850.000 per l'anno 2003 e a euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

                f) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello
spettacolo - ARCUS Spa).

        1. L'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

        "Art. 10. - (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa). - 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata "Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa", di seguito denominata "Società", con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di tutela dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
            2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.
            3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Società possono partecipare altresì le regioni, gli enti locali, le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 45 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
            4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Società può contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate come limiti di impegno, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma.
            5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo di 7.740.000 euro, la Società provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.
            6. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
            7. Il collegio sindacale della Società, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
            8. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
            9. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 31 marzo 1958, n. 259.
            10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".


Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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