XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3988
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul
trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983,
fatto a Roma il 24 aprile 2002.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 8
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la
spesa di 160.000 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.