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1. In ogni circoscrizione
consolare ove risiedono
almeno tremila cittadini
italiani iscritti nell'elenco
aggiornato di cui
all'articolo 5, comma 1,
della legge 27 dicembre 2001,
n. 459, è istituito, con
decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto
con il Ministro per gli
italiani nel mondo, un
Comitato degli italiani
all'estero (COMITES), di
seguito denominato:
"Comitato". |
1. Identico. |
|
2. Il Comitato è
l'organo di
rappresentanza democratica
degli italiani nei
rapporti con le
rappresentanze diplomatico -
consolari. |
2. Il Comitato è
organo di rappresentanza
degli italiani all'estero
nei rapporti con le
rappresentanze
diplomatico-consolari. |
|
3. In casi
particolari, tenuto conto
delle dimensioni della
circoscrizione consolare,
della presenza di consistenti
nuclei di cittadini italiani
e di cittadini stranieri di
origine italiana, e quando le
condizioni locali lo
richiedono, con decreto del
Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro
per gli italiani nel mondo e
con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono
istituiti, anche su richiesta
del Comitato in carica, più
Comitati all'interno della
medesima circoscrizione
consolare. Il decreto
ministeriale, istitutivo di
più comitati, delimita anche
i rispettivi ambiti
territoriali di
competenza. |
3. Identico. |
|
4. La rappresentanza
diplomatico - consolare
italiana informa le autorità
locali dell'istituzione del
Comitato e del tipo di
attività svolta. Il Comitato,
previa intesa con le autorità
consolari, può rappresentare
istanze della collettività
italiana residente nella
circoscrizione consolare alle
autorità e alle istituzioni
locali, con esclusione delle
questioni che attengono ai
rapporti tra Stati. |
4. Identico. |
| 5. La rappresentanza diplomatico - consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle |
5. Identico. |
|
questioni di interesse
della comunità rappresentata,
con esclusione di quelle che
attengono ai rapporti tra
Stati. |
|
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|
1. Ciascun Comitato,
anche attraverso studi e
ricerche, individua le
esigenze di sviluppo sociale,
culturale e civile della
propria comunità e concorre a
definire il quadro
programmatico degli
interventi italiani nel Paese
in cui opera. A tale fine
ciascun Comitato promuove, in
collaborazione con l'autorità
consolare, con le regioni e
con le autonomie locali,
nonché con enti, associazioni
e comitati operanti
nell'ambito della
circoscrizione consolare,
opportune iniziative nelle
materie attinenti alla vita
sociale e culturale, con
particolare riguardo alla
partecipazione dei giovani,
alle pari opportunità,
all'assistenza sociale e
scolastica, alla formazione
professionale, al settore
ricreativo, allo sport e al
tempo libero della comunità
italiana residente nella
circoscrizione. |
1. Ciascun Comitato,
anche attraverso studi e
ricerche, contribuisce ad
individuare le esigenze di
sviluppo sociale, culturale e
civile della propria comunità
di riferimento e può
presentare contributi alla
rappresentanza
diplomatico-consolare utili
alla definizione del
quadro programmatico degli
interventi nel Paese in cui
opera. A tale fine ciascun
Comitato promuove, in
collaborazione con l'autorità
consolare, con le regioni e
con le autonomie locali,
nonché con enti, associazioni
e comitati operanti
nell'ambito della
circoscrizione consolare,
opportune iniziative nelle
materie attinenti alla vita
sociale e culturale, con
particolare riguardo alla
partecipazione dei giovani,
alle pari opportunità,
all'assistenza sociale e
scolastica, alla formazione
professionale, al settore
residente nella
circoscrizione. Ciascun
Comitato opera per la
realizzazione di tali
iniziative. |
|
2. Nell'ambito delle
materie di cui al comma 1,
l'autorità consolare e il
Comitato assicurano un
regolare flusso di
informazioni circa le
attività promosse nell'ambito
della circoscrizione
consolare dallo Stato
italiano, dalle regioni,
dalle province autonome e
dagli altri enti territoriali
italiani, nonché da altre
istituzioni e organismi. |
2. Identico. |
|
3. L'autorità
consolare e il Comitato
indicono riunioni congiunte
per l'esame di iniziative e
progetti specifici, ritenuti
di particolare importanza per
la comunità italiana. |
3. Identico. |
| 4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere |
4. Identico: |
|
la diffusione della
storia, della tradizione e
della lingua italiana, il
Comitato: |
|
a) coopera con
l'autorità consolare nella
tutela dei diritti e degli
interessi dei cittadini
italiani residenti nella
circoscrizione consolare, con
particolare riguardo alla
difesa dei diritti civili
garantiti ai lavoratori
italiani dalle disposizioni
legislative vigenti nei
singoli Paesi; |
a) identica; |
|
b) collabora con
l'autorità consolare ai fini
dell'osservanza dei contratti
di lavoro e dell'erogazione
delle provvidenze accordate
dai Paesi ove il Comitato ha
sede a favore dei cittadini
italiani; |
b) identica; |
|
c) segnala
all'autorità consolare del
Paese ove il Comitato ha sede
le eventuali violazioni di
norme dell'ordinamento
locale, internazionale e
comunitario che danneggiano
cittadini italiani,
eventualmente assumendo, nei
limiti consentiti dallo
stesso ordinamento, autonome
iniziative nei confronti
delle parti sociali.
L'autorità consolare
riferisce al Comitato la
natura e l'esito degli
interventi esperiti a seguito
di tali segnalazioni; |
c) identica; |
|
d) redige una
relazione annuale sulle
attività svolte, da allegare
al rendiconto consuntivo, e
una relazione annuale
programmatica, da allegare al
bilancio preventivo di cui
all'articolo 3; |
d) identica; |
|
e) esprime pareri
sulle iniziative che
l'autorità consolare intende
intraprendere nelle materie
di cui al comma 1; |
e) identica; |
|
f) formula
proposte e raccomandazioni
all'autorità consolare
nell'ambito delle materie di
cui al comma 1, sia in fase
di delibera di impegno di
spesa che di programmazione
annuale; |
f) formula
proposte all'autorità
consolare nell'ambito delle
materie di cui al comma 1,
sia in fase di delibera di
impegno di spesa che di
programmazione annuale; |
|
g) esprime parere
obbligatorio sulle
documentate richieste di
contributo che enti e
organismi associativi, che
svolgono attività sociali,
assistenziali, culturali e
ricreative a favore della
collettività italiana,
rivolgono al Governo, alle
regioni ed alle province
autonome; |
g) esprime parere
obbligatorio, entro trenta
giorni dalla richiesta,
sulle documentate
richieste di contributo che
enti e organismi associativi,
che svolgono attività
sociali, assistenziali,
culturali e ricreative a
favore della collettività
italiana, rivolgono al
Governo, alle regioni ed alle
province autonome; |
|
h) esprime
parere obbligatorio sui
contributi accordati dalle
amministrazioni dello Stato
ai locali mezzi di
informazione. |
h) esprime
parere obbligatorio, entro
trenta giorni dalla
richiesta, sui contributi
accordati dalle
amministrazioni dello Stato
ai locali mezzi di
informazione. |
|
5. L'autorità consolare
ed il Comitato ricevono
periodicamente informazioni
sulle linee generali della
attività svolta nella
circoscrizione consolare dai
patronati di cui alla legge
30 marzo 2001, n. 152, nel
rispetto della normativa
nazionale e locale. |
5. Identico. |
|
6. Il Comitato adotta
un regolamento interno che
disciplina la propria
organizzazione e le modalità
di funzionamento. |
6. Identico. |
|
|
|
|
1. Il Comitato provvede
al proprio funzionamento e
all'adempimento dei propri
compiti con: a) le rendite dell'eventuale patrimonio; b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri; c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane; d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati; e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie. 2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base del Ministero degli affari esteri. 3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento. |
Identico. |
|
4. Il Comitato, entro
quarantacinque giorni dalla
fine della gestione annuale,
presenta il rendiconto
consuntivo, certificato da
tre revisori dei conti, dei
quali due designati dal
Comitato e uno dall'autorità
consolare, scelti al di fuori
del Comitato stesso. 5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente. 6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera. 7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche. 8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare. 9. I bilanci del Comitato sono pubblici. |
|
|
|
|
1. L'autorità consolare
collabora con il Comitato per
il reperimento della sede. 2. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso. |
Identico. |
|
3. Compatibilmente con
le esigenze di bilancio, per
lo svolgimento delle proprie
funzioni, il Comitato può
avvalersi di personale di
segreteria, che in ogni caso
non può superare le due unità
e che è assunto con contratto
di lavoro subordinato privato
regolato dalla normativa
locale. |
|
|
|
|
1. Il Comitato è composto
da dodici membri per le
comunità fino a 100.000
cittadini italiani e da
diciotto membri per quelle
composte da più di 100.000
cittadini italiani. Ai fini
della determinazione del
numero dei membri, la
consistenza delle comunità è
quella risultante alla data
del 31 dicembre dell'anno
precedente le elezioni, sulla
base dell'elenco aggiornato
di cui all'articolo 5, comma
1, della legge 27 dicembre
2001, n. 459. |
1. Identico. |
|
2. Sono eleggibili i
cittadini italiani residenti
nella circoscrizione
consolare e candidati in una
delle liste presentate,
purché iscritti nell'elenco
aggiornato di cui
all'articolo 5, comma 1,
della legge 27 dicembre 2001,
n. 459, e in possesso dei
requisiti per essere
candidati alle consultazioni
elettorali amministrative. La
candidatura è ammessa
soltanto in una
circoscrizione e per una sola
lista. Nel caso di
candidatura in più
circoscrizioni o in più
liste, il candidato non è
eleggibile. |
2. Identico. |
|
3. Le liste elettorali
sono composte in modo da
garantire anche una
rappresentanza di donne,
nonché di giovani di età
compresa tra i diciotto e i
trentacinque anni. |
3. Le liste
elettorali sono composte in
modo da garantire le pari
opportunità ed una efficace
rappresentazione della
comunità di
riferimento. |
|
4. Non sono eleggibili
i dipendenti dello Stato
italiano che prestano
servizio all'estero, ivi
compresi il personale a
contratto, nonché coloro che
detengono cariche
istituzionali e i loro
collaboratori salariati. Non
sono, altresì, eleggibili gli
amministratori e i legali
rappresentanti di enti
gestori di attività
scolastiche che operano nel
territorio del Comitato e i
componenti dei comitati per
l'assistenza che ricevono
finanziamenti pubblici. |
4. Non sono eleggibili
i dipendenti dello Stato
italiano che prestano
servizio all'estero, ivi
compresi il personale a
contratto, nonché coloro che
detengono cariche
istituzionali e i loro
collaboratori salariati. Non
sono, altresì, eleggibili gli
amministratori e i legali
rappresentanti di enti
gestori di attività
scolastiche che operano nel
territorio del Comitato e
gli amministratori e i
legali rappresentanti dei
comitati per l'assistenza che
ricevono finanziamenti
pubblici. |
|
5. Le sedute del
Comitato sono pubbliche. La
pubblicità è assicurata anche
mediante pubblicazione dei
resoconti sull'albo consolare
e comunicazione ai mezzi di
informazione locali. |
5. Identico. |
|
6. Il capo
dell'ufficio consolare, o un
suo rappresentante
appositamente delegato,
partecipa alle sedute del
Comitato, senza diritto di
voto. Alle sedute del
Comitato possono, altresì,
essere chiamati a partecipare
a titolo consultivo esperti
esterni in relazione agli
argomenti in esame. |
6. Identico. |
|
7. I membri del
Consiglio generale degli
italiani all'estero (CGIE),
istituito dalla legge 6
novembre 1989, n. 368, e
successive modificazioni,
hanno diritto di partecipare,
senza diritto di voto, alle
riunioni dei Comitati
costituiti nei Paesi in cui
risiedono. Essi devono
ricevere le convocazioni e i
verbali delle riunioni del
Comitato. |
7. Identico. |
|
|
|
|
1. In ogni Paese in cui
esiste più di un Comitato è
istituito un Comitato dei
presidenti di cui fa parte il
presidente di ciascun
Comitato, ovvero un suo
rappresentante membro del
Comitato medesimo. Il
Comitato dei presidenti si
riunisce almeno una volta
l'anno; alle riunioni sono
invitati senza diritto di
voto i membri del CGIE e i
rappresentanti nel Parlamento
italiano residenti nella
ripartizione elettorale. Le
riunioni sono convocate e
presiedute dal coordinatore
eletto tra i presidenti
membri del Comitato
medesimo. |
1. In ogni Paese in cui
esiste più di un Comitato è
istituito un Comitato dei
presidenti di cui fa parte il
presidente di ciascun
Comitato, ovvero un suo
rappresentante membro del
Comitato medesimo. Il
Comitato dei presidenti si
riunisce almeno una volta
l'anno; alle riunioni sono
invitati senza diritto di
voto i membri del CGIE e i
parlamentari italiani
residenti nella
ripartizione elettorale. Le
riunioni sono convocate e
presiedute dal coordinatore
eletto tra i presidenti
membri del Comitato
medesimo. |
|
2. Almeno una volta
l'anno in ogni Paese è tenuta
una riunione, indetta e
presieduta dall'ambasciatore,
con la partecipazione dei
consoli, dei membri del CGIE,
dei presidenti dei Comitati
e dei rappresentanti nel
Parlamento italiano residenti
nella ripartizione
elettorale, per discutere
i problemi della comunità
italiana. |
2. Almeno una volta
l'anno in ogni Paese è tenuta
una riunione, indetta e
presieduta dall'ambasciatore,
con la partecipazione dei
consoli, dei membri del CGIE
e dei presidenti dei
Comitati, per discutere i
problemi della comunità
italiana. A tale riunione
sono invitati i parlamentari
italiani residenti nella
ripartizione elettorale. |
| 3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle |
3. Identico. |
|
riunioni di cui ai commi 1 e
2 sono a carico dei bilanci
dei Comitati cui ciascun
membro appartiene. |
|
4. Per l'attuazione
del presente articolo è
autorizzata la spesa di
226.000 euro. |
4. Identico. |
|
|
|
|
1. Oltre ai membri eletti
di cittadinanza italiana di
cui all'articolo 5, possono
far parte del Comitato, per
cooptazione, i cittadini
stranieri di origine italiana
in misura non eccedente un
terzo dei componenti il
Comitato eletto. 2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare. 3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare. 4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1. |
Identico. |
|
|
|
|
1. I componenti del
Comitato restano in carica
cinque anni e sono
rieleggibili solo per un
periodo massimo di due
mandati consecutivi. 2. Qualora la elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del |
Identico. |
|
mandato non coincide con
quella della generalità dei
Comitati, la durata in carica
di tali componenti non può
protrarsi oltre il limite
previsto per la generalità
dei Comitati. 3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. E', altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto. 4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indìce nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato. |
|
|
|
|
1. Salvo quanto
diversamente previsto dalla
presente legge, il Comitato
adotta le proprie
deliberazioni a maggioranza
semplice. In caso di parità
prevale il voto del
presidente. Per la validità
delle deliberazioni è
necessaria la presenza della
metà più uno dei componenti
in carica. |
Identico. |
|
|
|
| 1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta |
1. Identico. |
|
dei suoi componenti.
Quando nessun candidato
raggiunge tale maggioranza,
nella seduta successiva è
eletto presidente il
candidato che ottiene il
maggior numero di voti. In
caso di parità, è eletto il
candidato che ha ottenuto il
maggior numero di preferenze
nell'elezione del Comitato.
Tale numero è determinato
dalla somma del numero di
voti riportati dalla lista a
cui apparteneva il candidato
con quello delle preferenze
riportate individualmente. |
|
2. In caso di
presentazione di mozione di
sfiducia nei riguardi del
presidente, essa è
sottoscritta da almeno un
terzo dei componenti di cui
all'articolo 5, comma 1, e
deve indicare contestualmente
una candidatura alternativa
per la presidenza tra i
componenti eletti del
Comitato. Tale mozione è
posta ai voti in apertura dei
lavori nella seduta del
Comitato successiva a quella
in cui è stata presentata e
approvata con il voto
favorevole della maggioranza
dei componenti di cui al
citato articolo 5, comma 1.
In caso di approvazione, il
candidato indicato nella
mozione subentra
immediatamente al presidente
revocato. |
2. Le dimissioni
del presidente sono richieste
con mozione sottoscritta da
almeno un terzo dei
componenti di cui
all'articolo 5, comma 1, che
indica anche il nuovo
candidato, da individuare tra
i componenti elettivi del
Comitato. Tale mozione è
posta ai voti in apertura dei
lavori della seduta
successiva. Se è approvata
con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti di
cui al citato articolo 5,
comma 1, il candidato
indicato nella mozione
subentra immediatamente nella
carica di presidente. |
|
3. Fatto salvo quanto
previsto dall'ordinamento
locale, il presidente ha la
rappresentanza legale del
Comitato. Egli convoca il
Comitato almeno una volta
ogni quattro mesi e quando lo
richiede per iscritto almeno
un terzo dei suoi componenti,
ovvero l'autorità
consolare. |
3. Identico. |
|
4. La carica di
presidente del Comitato è
incompatibile con quella di
componente del CGIE. |
4. A decorrere dal
rinnovo del CGIE successivo
alla data di entrata in
vigore della presente legge
la carica di presidente
del Comitato, eletto ai
sensi della presente legge,
è incompatibile con quella
di componente del CGIE. |
|
|
|
| 1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non |
Identico. |
|
superiore a due terzi del
numero di membri
dell'esecutivo da
eleggere. 2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età. 3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive. |
|
|
|
|
1. Il Comitato istituisce
al suo interno commissioni di
lavoro, delle quali possono
essere chiamati a far parte
esperti esterni,
compatibilmente con le
esigenze di bilancio. 2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Hanno diritto di voto
per l'elezione del Comitato i
cittadini italiani iscritti
nell'elenco aggiornato di cui
all'articolo 5, comma 1,
della legge 27 dicembre 2001,
n. 459, che sono residenti da
almeno sei mesi nella
circoscrizione consolare e
che sono elettori ai sensi
del testo unico delle leggi
per la disciplina
dell'elettorato attivo e per
la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e successive
modificazioni. |
1. Identico. |
|
2. L'elenco di cui
al comma 1 è reso pubblico
con modalità definite dal
regolamento di attuazione di
cui all'articolo 26. Con lo
stesso regolamento sono
definiti i termini per
l'iscrizione nel predetto
elenco. |
|
|
|
|
1. I Comitati sono eletti
con voto diretto, personale e
segreto attribuito a liste di
candidati concorrenti. La
modalità del voto è per
corrispondenza. 2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 21 e 22. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 23, le elezioni
sono indette dal capo
dell'ufficio consolare
quattro mesi prima del
termine di scadenza del
precedente Comitato. In caso
di scioglimento anticipato,
la indizione è effettuata
entro trenta giorni
dall'emanazione del decreto
di scioglimento. |
1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 23, le lezioni
sono indette dal capo
dell'ufficio consolare tre
mesi prima del termine di
scadenza del precedente
Comitato. In caso di
scioglimento anticipato, la
indizione è effettuata entro
trenta giorni dall'emanazione
del decreto di
scioglimento. |
|
2. L'indizione delle
elezioni è portata a
conoscenza della collettività
italiana mediante affissione
all'albo consolare, circolari
informative e l'uso di ogni
altro mezzo di
informazione. |
2. Identico. |
|
3. Entro i
quarantacinque giorni
successivi alla indizione
dell'elezione possono essere
presentate le liste dei
candidati, sottoscritte da un
numero di elettori non
inferiore a cento per le
collettività composte da un
numero di cittadini italiani
fino a cinquantamila, ed a
duecento per quelle composte
da un numero di cittadini
italiani superiore a
cinquantamila. |
3. Entro i trenta
giorni successivi alla
indizione dell'elezione
possono essere presentate le
liste dei candidati,
sottoscritte da un numero di
elettori non inferiore a
cento per le collettività
composte da un numero di
cittadini italiani fino a
cinquantamila, ed a duecento
per quelle composte da un
numero di cittadini italiani
superiore a cinquantamila. |
|
4. I sottoscrittori
devono essere iscritti
nell'elenco aggiornato di cui
all'articolo 5, comma 1,
della legge 27 dicembre 2001,
n. 459, e non possono essere
candidati. |
4. Identico. |
|
5. Le firme di
elettori che compaiono in più
di una lista sono considerate
nulle. |
5. Identico. |
|
6. Per l'attuazione
del comma 2 è autorizzata la
spesa di 1.675.371 euro. |
6. Identico. |
|
|
|
|
1. Le liste dei candidati
sono presentate ad un
apposito ufficio elettorale
istituito presso gli uffici
consolari, presieduto dal
capo dell'ufficio o da un suo
rappresentante, che le
accetta nei termini e secondo
le modalità prescritti dal
regolamento di cui
all'articolo 26. 2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. 3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati. 4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 26. 5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali. 6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. |
Identico. |
|
|
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|
1. Sulla base delle
istruzioni fornite dal
Ministero degli affari
esteri, l'ufficio consolare
provvede alla stampa del
materiale elettorale da
inserire nel plico di cui al
comma 3 e provvede, altresì,
per i casi di cui al
comma 5. |
Identico. |
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2. Le schede sono di
carta consistente e
comprendono, con la stessa
evidenza, tutte le liste
disposte e numerate in ordine
di presentazione. 3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge. 4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. 5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6. 6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. 7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni. 8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri. |
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9. Per l'attuazione
del presente articolo è
autorizzata la spesa di
10.257.100 euro. |
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1. L'elettore vota
tracciando un segno sul
contrassegno corrispondente
alla lista da lui prescelta o
comunque sul rettangolo che
lo contiene. Ciascun
elettore, nell'ambito dei
candidati della lista da lui
votata, può esprimere un
numero di preferenze non
superiore ad un terzo dei
candidati da eleggere. Le
preferenze espresse in
eccedenza a tale numero sono
nulle. 2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore. 3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso. 4. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista. 5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo. |
Identico. |
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1. Presso ciascun ufficio
consolare è costituito un
seggio elettorale per ogni
cinquemila elettori residenti
nella circoscrizione
consolare, con il compito di
provvedere alle operazioni di
spoglio e di scrutinio dei
voti inviati dagli
elettori. 2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. |
Identico. |
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Ciascun seggio è
composto, oltre che dal
presidente e dal segretario,
dagli scrutatori, in numero
non inferiore a quattro, e
dai rappresentanti di
lista. 3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio. 4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori. 5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 del presente articolo è autorizzata, rispettivamente, la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro. |
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1. L'assegnazione delle
buste contenenti le schede ai
singoli seggi è effettuata a
cura del comitato elettorale
circoscrizionale. |
1. Identico. |
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2. Per le modalità
delle operazioni di
scrutinio, si osservano, in
quanto applicabili, le
disposizioni recate
dall'articolo 14 della legge
27 dicembre 2001, n. 459. |
2. Identico. |
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3. Per ogni caso non
disciplinato dalla presente
legge o controverso, si
osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni
del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive
modificazioni. |
3. Identico. |
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4. Il comitato
elettorale circoscrizionale
procede al riesame delle
schede contenenti voti
contestati e provvisoriamente
non assegnati e, tenendo
presenti le annotazioni
riportate a verbale nonché le
contestazioni e i reclami
presentati, decide
sull'assegnazione dei voti
stessi. |
4. Identico. |
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5. Al di fuori delle
ipotesi di cui al comma 4, il
comitato elettorale
circoscrizionale non può
riesaminare le schede già
scrutinate dal seggio
elettorale e le schede da
questo dichiarate nulle o
annullate. |
5. Al di fuori delle
ipotesi di cui al comma 4, il
comitato elettorale
circoscrizionale non può
riesaminare le schede già
scrutinate dal seggio
elettorale e le schede da
questo dichiarate nulle. |
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1. Ciascuna lista ha
diritto a tanti seggi quante
volte il quoziente elettorale
risulta contenuto nel numero
dei voti validi da essa
riportati. 2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere. 3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti. |
Identico. |
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1. Il comitato elettorale
circoscrizionale, sulla base
dei risultati dello
scrutinio, procede alla
proclamazione degli eletti e
alla redazione del verbale
delle operazioni elettorali,
che è sottoscritto da tutti i
componenti del comitato
stesso. 2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 15, comma 2. |
Identico. |
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1. Nei Paesi in cui non è
possibile procedere alle
elezioni dei Comitati, con
decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto
con il Ministro per gli
italiani nel mondo, sono
istituiti Comitati aventi gli
stessi compiti e composizione
di quelli elettivi di cui
all'articolo 1. |
Identico. |
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2. I membri dei
Comitati di cui al comma 1
sono nominati dalla autorità
consolare, sentiti i
componenti del CGIE residenti
nel Paese e le associazioni
italiane operanti nella
circoscrizione. 3. L'autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti. 4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. 5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i Comitati eletti. |
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1. Per la soluzione delle
controversie relative
all'applicazione delle
disposizioni di cui alla
presente legge, il Comitato
interessa la Direzione
generale competente del
Ministero degli affari esteri
la quale, entro sessanta
giorni, adotta un
provvedimento definitivo,
sentita l'autorità consolare,
il Segretario generale del
CGIE e i componenti del CGIE
residenti nello Stato ove
opera il Comitato. |
Identico. |
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1. I Comitati istituiti
alla data di entrata in
vigore della presente legge
restano in carica fino alla
indizione delle prossime
elezioni. |
Identico. |
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1. Con decreto del
Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni,
sono emanate le norme di
attuazione della presente
legge. |
1. Con decreto del
Presidente della
Repubblica, entro novanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive
modificazioni, sono emanate
le norme di attuazione della
presente legge. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, pari a
15.498.923 euro per l'anno
2003 e a 2.500.995 euro a
decorrere dall'anno 2004, si
provvede, quanto a 7.274.995
euro per l'anno 2003 e quanto
a 2.274.995 euro a decorrere
dall'anno 2004, mediante
utilizzo degli stanziamenti
iscritti per i medesimi anni
ai sensi della legge 8 maggio
1985, n. 205, e successive
modificazioni, nello stato di
previsione del Ministero
degli affari esteri; quanto a
8.223.928 euro per l'anno
2003 e a 226.000 euro a
decorrere dall'anno 2004,
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. 2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Identico. |
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1. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della
presente legge sono abrogate
la legge 8 maggio 1985,
n. 205, e successive
modificazioni, e la legge 5
luglio 1990, n. 172. |
Identico. |
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