XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3973
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, è inserito il seguente:
"5-bis. Le istituzioni di cui all'articolo 1
istituiscono e attivano, altresì, corsi di formazione con
valore abilitante per le discipline artistiche e musicali di
tutti gli organi di scuola, nonché corsi di aggiornamento e di
formazione in servizio per i docenti della scuola primaria e
secondaria. Le istituzioni di cui all'articolo 1 attivano
anche corsi di formazione permanente per gli adulti".
Art. 2.
1. E' istituita un'apposita classe di concorso per
l'insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria
di secondo grado. Le abilitazioni all'insegnamento per la
predetta classe saranno rilasciate esclusivamente dalle
istituzioni appartenenti al sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2
della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
Art. 3.
1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
"6. Il rapporto di lavoro del personale docente
delle istituzioni di cui all'articolo 1, compresi gli
assistenti, gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti
accompagnatori, è regolato sotto il profilo economico e
giuridico in analogia con quanto previsto, ai sensi della
normativa vigente per il personale docente del sistema
universitario. In sede di prima applicazione, il personale
docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla
data di entrata in vigore della presente disposizione e quello
che verrà assunto ai sensi del successivo periodo, è
inquadrato nelle tre fasce previste dagli ordinamenti
universitari vigenti. Limitatamente alla copertura dei posti
in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle
graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio
1999, n. 124, le quali, integrate in sede di prima
applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono
trasformate in graduatorie ad esaurimento. Esaurite le
graduatorie, gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure
concorsuali nazionali disciplinate dal regolamento di cui al
comma 7, lettera e). Per le esigenze didattiche
derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte
nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede
esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di
insegnamento di durata non superiore al triennio, rinnovabili.
Il contratto può essere rinnovato con successivi contratti a
tempo determinato o indeterminato. Il personale non docente in
servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in
appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il
trattamento complessivo in godimento. Il rapporto di lavoro
del personale non docente delle istituzioni di cui
all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nell'ambito di apposito comparto per
la valorizzazione delle particolari professionalità del
personale interessato. Ai direttori amministrativi in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge è
attribuita la dirigenza. I direttori, limitatamente al periodo
di attribuzione dell'incarico, assumono tutte le funzioni
precedentemente attribuite al presidente ed hanno funzioni e
attribuzioni dirigenziali".
Art. 4.
1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) del comma 8 è abrogata;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. E' istituito il Comitato nazionale per
la valutazione del sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale con funzioni analoghe a
quelle del Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario. Il Comitato nazionale procede alla verifica
periodica del mantenimento, da parte di ogni istituzione,
degli standard e dei requisiti prescritti".
Art. 5.
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, è abrogata. A decorrere
dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, i fondi
relativi all'edilizia scolastica degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, di conservatori di musica, di
accademie, di cui alla citata lettera b) del comma 1
dell'articolo 3 della legge n. 23 del 1996, sono trasferiti in
apposita unità previsionale di base iscritta nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.