XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3965




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A favore delle aziende agricole, singole od associate, danneggiate dalle gelate del 7, 8 e 9 aprile 2003, i limiti dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, sono elevati al 100 per cento.
        2. Il limite contributivo previsto dall'articolo unico, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2003, è elevato a 50.000 euro.
        3. Ai soggetti di cui al comma 1 sono concessi finanziamenti ad ammortamento decennale, con preammortamento triennale, per il consolidamento delle passività derivanti da operazioni creditizie, nonché da altre esposizioni finanziarie o previdenziali rientranti nell'esercizio dell'impresa, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non pagate, ancorché scadute e con scadenze già prorogate o in corso di proroga, con scadenza entro il 31 dicembre 2003.
        4. Le scadenze delle operazioni creditizie di cui al comma 3 sono prorogate fino alla concessione da parte della regione competente del relativo finanziamento.
        5. Il finanziamento è concesso mediante una detrazione pari al 20 per cento del capitale mutuato, fino ad un massimo di 80.000 euro.
        6. In alternativa al finanziamento ad ammortamento decennale, può essere concesso un contributo in conto capitale pari al 60 per cento delle passività da consolidare e fino ad un massimo di 50.000 euro.
        7. I finanziamenti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono aggiuntivi ai contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

Art. 2.

        1. A favore delle aziende agricole di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, è sospesa la riscossione dei ruoli esattoriali relativi ai crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e cartolarizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
        2. A favore delle aziende agricole di cui al comma 1, è altresì sospesa la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali agricoli dovuti fino al 31 dicembre 2003.
        3. L'entità e il recupero della contribuzione sospesa ai sensi del comma 2 sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
        4. A favore delle aziende di cui al comma 1, sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2003 gli adempimenti e i versamenti relativi a obblighi fiscali e tributari in scadenza. Gli stessi adempimenti e versamenti sono corrisposti secondo modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.



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