XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3965
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A favore delle aziende agricole, singole od associate,
danneggiate dalle gelate del 7, 8 e 9 aprile 2003, i limiti
dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14
febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, sono
elevati al 100 per cento.
2. Il limite contributivo previsto dall'articolo unico,
comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 7 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2003, è
elevato a 50.000 euro.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 sono concessi
finanziamenti ad ammortamento decennale, con preammortamento
triennale, per il consolidamento delle passività derivanti da
operazioni creditizie, nonché da altre esposizioni finanziarie
o previdenziali rientranti nell'esercizio dell'impresa,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
e non pagate, ancorché scadute e con scadenze già prorogate o
in corso di proroga, con scadenza entro il 31 dicembre
2003.
4. Le scadenze delle operazioni creditizie di cui al comma
3 sono prorogate fino alla concessione da parte della regione
competente del relativo finanziamento.
5. Il finanziamento è concesso mediante una detrazione
pari al 20 per cento del capitale mutuato, fino ad un massimo
di 80.000 euro.
6. In alternativa al finanziamento ad ammortamento
decennale, può essere concesso un contributo in conto capitale
pari al 60 per cento delle passività da consolidare e fino ad
un massimo di 50.000 euro.
7. I finanziamenti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono
aggiuntivi ai contributi previsti dalla legge 14 febbraio
1992, n. 185, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. A favore delle aziende agricole di cui al comma 1
dell'articolo 1 della presente legge, è sospesa la riscossione
dei ruoli esattoriali relativi ai crediti vantati
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e
cartolarizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
2. A favore delle aziende agricole di cui al comma 1, è
altresì sospesa la riscossione dei contributi previdenziali e
assistenziali agricoli dovuti fino al 31 dicembre 2003.
3. L'entità e il recupero della contribuzione sospesa ai
sensi del comma 2 sono definiti con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
4. A favore delle aziende di cui al comma 1, sono altresì
sospesi fino al 31 dicembre 2003 gli adempimenti e i
versamenti relativi a obblighi fiscali e tributari in
scadenza. Gli stessi adempimenti e versamenti sono corrisposti
secondo modalità stabilite con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.