XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3960
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del marchio "Pinocchio - made in
Italy").
1. Il Ministro delle attivitā produttive bandisce un
concorso nazionale per la istituzione del marchio "Pinocchio -
made in Italy" al fine di promuovere i prodotti italiani
nel mondo.
Art. 2.
(Istituzione del comitato "Pinocchio
nel mondo").
1. Il Ministro delle attivitā produttive istituisce il
comitato "Pinocchio nel mondo" composto da rappresentanti dei
Ministeri delle attivitā produttive, degli affari esteri e
dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, della
regione Toscana, dei comuni di Capannori e Pescia, della
Fondazione nazionale "Carlo Collodi".
2. Il comitato di cui al comma 1:
a) autorizza le imprese, le amministrazioni
pubbliche e gli enti o le associazioni senza scopo di lucro
italiani all'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1 e
della relativa immagine ai sensi della normativa vigente in
materia di titolaritā e uso del marchio registrato, accertando
che l'utilizzo del marchio promuova prodotti, iniziative o
attivitā conformi ai valori specifici che distinguono la
cultura e la tradizione produttiva italiana nel mondo;
b) redige un programma annuale e pluriennale di
iniziative proprie o in collaborazione con altri enti per la
promozione dell'immagine di Pinocchio in ambito nazionale ed
internazionale, volte a sostenere il marchio di cui
all'articolo l; valuta e inserisce nel programma progetti e
attivitā di imprese, amministrazioni pubbliche, enti o
associazioni senza scopo di lucro, volti alla promozione della
cultura, dei prodotti, dell'immagine del nostro Paese nel
mondo e contrassegnati dal marchio "Pinocchio - made in
Italy";
c) sulla base del programma di cui alla lettera
b) stabilisce il finanziamento delle iniziative proprie
o in collaborazione con altri enti nella misura massima del 50
per cento delle risorse del fondo di cui all'articolo 3
disponibili per ciascun anno e utilizza la residua
disponibilitā per erogare contributi alle imprese, alle
amministrazioni pubbliche e agli enti o alle associazioni
senza scopo di lucro italiani autorizzati all'uso del marchio
di cui all'articolo 1.
Art. 3.
(Sostegno alle iniziative italiane all'estero).
1. Ai fini di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 2 č istituito un apposito fondo da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero delle attivitā
produttive con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno
2003. Per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.