XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3960




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del marchio "Pinocchio - made in
Italy").

        1. Il Ministro delle attivitā produttive bandisce un concorso nazionale per la istituzione del marchio "Pinocchio - made in Italy" al fine di promuovere i prodotti italiani nel mondo.


Art. 2.

(Istituzione del comitato "Pinocchio
nel mondo").

        1. Il Ministro delle attivitā produttive istituisce il comitato "Pinocchio nel mondo" composto da rappresentanti dei Ministeri delle attivitā produttive, degli affari esteri e dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, della regione Toscana, dei comuni di Capannori e Pescia, della Fondazione nazionale "Carlo Collodi".
        2. Il comitato di cui al comma 1:

                a) autorizza le imprese, le amministrazioni pubbliche e gli enti o le associazioni senza scopo di lucro italiani all'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1 e della relativa immagine ai sensi della normativa vigente in materia di titolaritā e uso del marchio registrato, accertando che l'utilizzo del marchio promuova prodotti, iniziative o attivitā conformi ai valori specifici che distinguono la cultura e la tradizione produttiva italiana nel mondo;

                b) redige un programma annuale e pluriennale di iniziative proprie o in collaborazione con altri enti per la promozione dell'immagine di Pinocchio in ambito nazionale ed internazionale, volte a sostenere il marchio di cui all'articolo l; valuta e inserisce nel programma progetti e attivitā di imprese, amministrazioni pubbliche, enti o associazioni senza scopo di lucro, volti alla promozione della cultura, dei prodotti, dell'immagine del nostro Paese nel mondo e contrassegnati dal marchio "Pinocchio - made in Italy";

                c) sulla base del programma di cui alla lettera b) stabilisce il finanziamento delle iniziative proprie o in collaborazione con altri enti nella misura massima del 50 per cento delle risorse del fondo di cui all'articolo 3 disponibili per ciascun anno e utilizza la residua disponibilitā per erogare contributi alle imprese, alle amministrazioni pubbliche e agli enti o alle associazioni senza scopo di lucro italiani autorizzati all'uso del marchio di cui all'articolo 1.


Art. 3.

(Sostegno alle iniziative italiane all'estero).

        1. Ai fini di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 č istituito un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle attivitā produttive con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2003. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


Art. 4.

(Copertura finanziaria)

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione