XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3951
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Comitato interministeriale per le informazioni e la
sicurezza).
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:
"Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel primo comma,
il Comitato coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri
nell'analisi e nell'individuazione ed elaborazione strategica
degli indirizzi generali e degli obiettivi prioritari da
perseguire nel quadro della politica informativa per la
sicurezza. Il Comitato svolge altresì gli ulteriori compiti
previsti dalla presente legge. Esso è presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal
Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal
Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e delle
finanze".
Art. 2.
(Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e di
sicurezza).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:
"Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti
compiti:
a) la verifica ed il controllo dell'attuazione
delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) l'elaborazione e l'aggiornamento dei quadri
generali di situazione e di previsione, da comunicare al
Presidente del Consiglio dei ministri, relativi
all'informazione ed ai profili di rischio, sulla base dei
contributi forniti preventivamente dai Servizi di cui agli
articoli 4 e 6;
c) l'azione di coordinamento nell'ambito della
cooperazione internazionale, anche sulla base delle direttive
definite dal Comitato di cui all'articolo 2;
d) la definizione dei criteri per l'archiviazione
dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4
e 6, nonché la vigilanza ed il controllo sugli archivi dei
predetti organismi, nel rispetto delle competenze e fatte
comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi
direttori;
e) le attività di promozione e diffusione della
cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la
comunicazione istituzionale".
2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, è sostituito dal seguente:
"La segreteria generale del Comitato, istituita alle
dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri,
è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato
dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca
spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Comitato interministeriale di cui all'articolo 2".
3. Dopo il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:
"L'organizzazione interna e l'articolazione delle funzioni
della segreteria generale del Comitato di supporto alla
attività del Presidente del Consiglio dei ministri, anche
nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, e
del Comitato medesimo, sono disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato
interministeriale di cui all'articolo 2".
Art. 3.
(Ufficio Centrale per la Sicurezza).
1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Le attività concernenti il
segreto di Stato e la tutela dei documenti, atti o cose
classificati, sono svolte da apposita struttura, dotata di
autonomia funzionale, organica, logistica e finanziaria,
denominata Ufficio Centrale per la Sicurezza (UCSi), collocata
presso la segreteria generale del Comitato esecutivo per i
Servizi di informazione e di sicurezza. Il direttore di tale
struttura risponde per l'esercizio delle sue funzioni
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
Quest'ultimo può delegare al direttore dell'UCSi, in tutto o
in parte, l'esercizio dei compiti e delle funzioni di Autorità
nazionale per la sicurezza. Dalle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato".
Art. 4.
(Norme sul personale degli organismi per le informazioni e
la sicurezza ed assunzioni dirette).
1. In via transitoria ed in attesa di una nuova
disciplina del personale degli organismi per le informazioni e
la sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, il
Ministro della difesa e il Ministro dell'interno provvedono,
ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 24
ottobre 1977, n. 801, a fissare rispettivamente la consistenza
dell'organico del CESIS, del SISMI e del SISDE, distinguendo e
regolando separatamente il ruolo di operatori delle
informazioni e della sicurezza ed il ruolo amministrativo.
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:
"Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale
per le informazioni e la sicurezza, sono determinate le
procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo
alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di
particolari professionalità non reperibili nell'ambito di
esse, nonché le modalità più idonee alla formazione e
all'aggiornamento specialistico di tutto il personale, in
funzione degli specifici settori di impiego".
3. All'articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
dopo le parole: "ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6" sono
inserite le seguenti: "né possono essere incaricate di
svolgere attività a favore dei Servizi".
4. Tutto il personale che presta comunque la propria opera
alle dipendenze o a favore degli organismi per le informazioni
e la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale
attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia
venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie
funzioni.
5. Dalle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Art. 5.
(Richiesta di informazioni a pubbliche amministrazioni e a
soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 9 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, è aggiunto il seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta
dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, può disporre che le
pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori di servizi
pubblici forniscano, anche in deroga al segreto d'ufficio, le
informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni
istituzionali dei predetti Servizi. Entro sei mesi dalla
conclusione delle relative operazioni, il Presidente del
Consiglio dei ministri dà notizia al Comitato parlamentare di
cui all'articolo 11 delle disposizioni emanate per
l'acquisizione di informazioni in deroga al segreto d'ufficio,
indicandone sommariamente le finalità".
Art. 6.
(Garanzie funzionali).
1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, sono inseriti i seguenti:
"Art. 10-bis. - 1. Fermo quanto disposto
dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di
giustificazione si applica al personale dei Servizi per le
informazioni e la sicurezza che pone in essere condotte
costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in
volta, in quanto indispensabili per il raggiungimento delle
finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei
limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle
procedure fissate dagli articoli 10-ter,
10-quater, 10-sexies e 10-septies.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al
comma 1 non si applica se la condotta costituente reato
configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la
vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o
l'incolumità pubbliche.
3. La speciale causa di giustificazione non si
applica ai reati diretti all'eversione dell'ordinamento
costituzionale. La speciale causa di giustificazione non si
applica altresì ai reati di attentato contro organi
costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui
all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i
diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del
codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della
giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento
personale o reale indispensabili per il raggiungimento delle
finalità istituzionali dei Servizi e poste in essere nel
rispetto delle procedure fissate dagli articoli 10-ter,
10-quater, 10-sexies e 10-septies, sempre
che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino
attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla
polizia giudiziaria che cagionino uno sviamento determinante
degli accertamenti da queste disposti.
4. La speciale causa di giustificazione, di cui al
presente articolo, opera inoltre a favore delle persone non
addette agli organismi informativi allorquando siano
ufficialmente richieste di svolgere attività autorizzate
previste dalla presente legge.
Art. 10-ter. - 1. La speciale causa di
giustificazione prevista dall'articolo 10-bis si applica
solo quando il personale dei Servizi per le informazioni e la
sicurezza, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti
istituzionali, compie attività costituenti reato,
predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi
dell'articolo 10-quater, a seguito di una valutazione di
proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel
comma 2 del presente articolo e comunque adeguatamente
documentate secondo le norme organizzative degli stessi
Servizi.
2. Ai fini della valutazione di proporzionalità
indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente
reato per la quale è esclusa la punibilità a norma
dell'articolo 10-bis è consentito solo quando, a seguito
di una completa comparazione degli interessi pubblici e
privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti:
a) la condotta è indispensabile per ottenere il
risultato che l'attività si prefigge;
b) il risultato non è diversamente
perseguibile;
c) la condotta da tenere è adeguata al
raggiungimento del fine.
Art. 10-quater. - 1. Il direttore del Servizio
interessato trasmette al Presidente del Consiglio dei
ministri, per il tramite della segreteria generale del CESIS,
la richiesta di autorizzare le operazioni e le condotte
necessarie alla predisposizione ed esecuzione delle operazioni
medesime.
2. In presenza dei presupposti di cui all'articolo
10-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro competente, provvede in merito alla
richiesta di cui al comma 1.
3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non
consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al
comma 1, il direttore del Servizio interessato autorizza le
attività di cui all'articolo 10-ter e ne informa
immediatamente, per iscritto e comunque non oltre le
ventiquattro ore, tramite la segreteria generale del CESIS, il
Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro
competente. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
verificata la sussistenza dei presupposti e sentito il
Ministro competente, ratifica il provvedimento.
4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è
stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle
autorizzazioni previste dai commi 2 e 3, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro competente, anche su
segnalazione del direttore del Servizio interessato, adottano
le necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria.
5. La documentazione relativa alle condotte di cui
all'articolo 10-bis è conservata in apposito schedario
segreto unitamente alla documentazione relativa alle spese
correlate secondo le norme organizzative dei Servizi per le
informazioni e la sicurezza.
Art. 10-quinquies. - 1. Il personale addetto ai
Servizi per le informazioni e la sicurezza che utilizzi i
mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui
accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi
compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti
al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o
mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti
illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono
deputati i Servizi, è punito con la reclusione da cinque a
quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur
non addetta ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, è
stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività
per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il
numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a
cinque.
Art. 10-sexies. - 1. Quando comunque risulta che per
taluno dei fatti indicati nell'articolo 10-bis ed
autorizzati ai sensi degli articoli 10-ter e
10-quater sono iniziate indagini preliminari, il
direttore del Servizio interessato oppone all'autorità
giudiziaria che procede la esistenza dell'autorizzazione.
2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore
della Repubblica sospende immediatamente le indagini e
richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare
conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle
indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono
separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi
secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza.
3. Quando l'esistenza della speciale causa di
giustificazione di cui all'articolo 10-bis è opposta nel
corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente
del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che
procede, il quale sospende immediatamente il giudizio.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se
conferma l'esistenza dell'autorizzazione, ne dà comunicazione
entro sessanta giorni all'autorità che procede. Della conferma
è data comunicazione al Comitato parlamentare di controllo
nella relazione al Parlamento. Se la conferma non interviene
nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità
giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri
conferma l'esistenza dell'autorizzazione, il procuratore della
Repubblica, se ritiene che ricorra la speciale causa di
giustificazione di cui all'articolo 10-bis, interrompe
le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L'autorità
giudiziaria dispone, inoltre, la messa in custodia degli
atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Nei
casi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, ovvero nel
caso in cui la condotta non risulti conforme a quella
autorizzata, l'autorità giudiziaria dispone la prosecuzione
del procedimento e informa immediatamente il Presidente del
Consiglio dei ministri. E' fatto salvo in ogni caso il
diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati.
6. Salvi i casi di cui all'articolo 10-bis,
commi 2 e 3, l'autorità giudiziaria procedente solleva
conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi
dell'articolo 202, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, quando ritiene, in base alle risultanze delle indagini
preliminari, che l'autorizzazione della condotta è stata
rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri fuori dei
casi consentiti dallo stesso articolo 10-bis, comma 1, e
in assenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter.
7. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione,
la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti e alle
prove del procedimento e al provvedimento di autorizzazione
del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di
segretezza stabilite dalla Corte costituzionale stessa.
8. Quando l'esistenza dell'autorizzazione è opposta
dal personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza o
dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento del
fermo, dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una
misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è
immediatamente sospesa e l'interessato è accompagnato dalla
polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto
per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti
e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. L'autorità
giudiziaria procedente, immediatamente informata, dispone la
verifica di cui ai commi 2 e 3.
Art. 10-septies. - 1. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente, può
autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE perché, ai fini
del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di
essi, gli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la
sicurezza usino documenti di identificazione contenenti
indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali.
Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo
svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle
condotte a norma dell'articolo 10-bis, può essere
autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e
certificati di copertura. Presso i Servizi che procedono
all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i
tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o
del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il
documento o il certificato è conservato presso il competente
Servizio. L'uso del documento o del certificato di copertura
fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti
disposizioni penali.
Art. 10-octies. - 1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa comunicazione al Ministro competente e
sentito il CESIS, può autorizzare i direttori del SISMI e del
SISDE, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a
copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività
economiche nell'ambito del territorio nazionale o all'estero,
sia nella forma di imprese individuali che di società di
qualunque natura.
2. Una specifica informativa sulle linee essenziali
delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Presidente
del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare di cui
all'articolo 11.
Art. 10-nonies. - 1. Quando nel corso di un
procedimento penale devono essere assunte le dichiarazioni di
una persona appartenente ai Servizi per le informazioni e la
sicurezza, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione a
quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di
procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela
della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad
un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici
idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità
giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia
necessaria, può procedere a distanza, assicurando che siano
osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità
stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura
penale.
Art. 10-decies. - 1. Presso la segreteria generale
del CESIS è istituito un Comitato di garanzia, che coadiuva il
Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio del
potere di autorizzazione di cui all'articolo 10-quater.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da tre
membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio,
scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato
effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione
della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della
Corte dei conti e che non esercitino altre attività
professionali. I membri del Comitato sono scelti dal
Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere
favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari
con la maggioranza dei tre quinti.
3. I membri del Comitato di garanzia durano in
carica cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.
Essi svolgono la loro attività a titolo gratuito.
4. Per adempiere all'attività di cui al comma 1, il
Comitato valuta l'esistenza dei presupposti di cui
all'articolo 10-ter, svolge l'attività
tecnico-istruttoria necessaria al Presidente del Consiglio dei
ministri per autorizzare le condotte e le operazioni di cui
all'articolo 10-quater, comma 1, e per provvedere in
merito alla richiesta del direttore del Servizio ai sensi
dell'articolo 10-quater, comma 2.
5. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun
modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui
all'articolo 11, né alle Assemblee parlamentari.
6. I membri del Comitato di garanzia sono tenuti,
anche dopo la cessazione della attività di cui ai commi 1 e 4,
al rispetto del segreto su tutte le informazioni di cui siano
venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie
funzioni.
7. L'organizzazione interna ed il funzionamento del
Comitato di garanzia sono disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato
interministeriale di cui all'articolo 2. Il medesimo decreto
fissa, altresì, le specifiche funzioni dell'UCSi, che cura lo
svolgimento delle attività concernenti il segreto di Stato, di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri quale
Autorità nazionale per la sicurezza, nonché la tutela di
documenti, atti o cose classificati, ivi incluse le
comunicazioni ed i sistemi di elaborazione informatica dei
dati.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui
all'articolo 2, sono regolamentate le classifiche di
segretezza amministrativa, la loro apposizione ed i relativi
tempi di durata, nonché i conseguenti procedimenti di
conservazione e di declassifica dei documenti".
Art. 7.
(Obblighi di informazione del Governo nei confronti del
Parlamento. Comitato parlamentare).
1. L'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è
sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Il Governo riferisce semestralmente
al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica
informativa e di sicurezza e sui risultati ottenuti nel
periodo considerato.
2. Un Comitato parlamentare costituito da quattro
deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due
rami del Parlamento nel rispetto del criterio di
proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei
princìpi stabiliti dalla presente legge.
3. Al fine di cui al comma 2, il Comitato
parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei
ministri, tramite la Segreteria generale del CESIS, e al
Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 informazioni
sulle strutture dei Servizi e sulle attività svolte, comprese
quelle di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e
10-octies, accertando l'esistenza delle prescritte
autorizzazioni. Può altresì formulare proposte e rilievi.
4. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo
2 fornisce le informazioni richieste.
5. Il contenuto delle informazioni di cui al comma 3
non può in nessun caso riguardare le fonti informative,
l'apporto dei Servizi stranieri, l'identità degli operatori,
la dislocazione territoriale delle articolazioni operative e
dei poli logistici, le operazioni in corso o quelle concluse,
la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio
dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica, e,
comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali
informazioni.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può
opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica
motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del
segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio,
eccedono i limiti di cui al comma 5.
7. Nella ipotesi di cui al comma 6, il Comitato
parlamentare, ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne
riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti
valutazioni politiche.
8. Il Comitato parlamentare adotta la medesima
procedura di cui al comma 7 allorché alla richiesta di
informazioni non segua risposta, ovvero non sia stata opposta
l'esigenza di tutela del segreto, entro il termine di sei
mesi.
9. I componenti del Comitato parlamentare sono
vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite
e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del comma 3,
anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
10. I Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, promuovono l'adozione di misure idonee ad
assicurare la tenuta della riservatezza delle informazioni
classificate trasmesse al Comitato parlamentare".
Art. 8.
(Tutela del segreto di Stato).
1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è
sostituito dai seguenti:
"Art. 12. - 1. La tutela del segreto di Stato e la
tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della
segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle
modalità previste dagli articoli 12-bis e 12-ter.
2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della
Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la
difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione
a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello
Stato, l'indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati
e alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa
militare, gli interessi pubblici di rilievo strategico per
l'economia del Paese.
3. La classifica di segretezza ai fini della
sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di
circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti,
atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni,
all'attività o all'incarico, hanno necessità assoluta di
accedervi.
4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto
di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.
Art. 12-bis. - 1. Sono coperti da segreto di Stato,
indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente
attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le
notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la
cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli
autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e
diretto ai beni di cui all'articolo 12, comma 2.
2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e
le cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza
esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a
svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali,
nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei
rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini
rispettivamente fissati.
3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve,
ove possibile, essere annotato, secondo le disposizioni del
Presidente del Consiglio dei ministri nella sua qualità di
Autorità nazionale per la sicurezza, sugli atti, documenti o
cose che ne sono oggetto, ai sensi del comma 1, anche se
acquisiti dall'estero.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa
decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti
al comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo
che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atti,
documenti o cose contenenti informazioni che attengono ai
sistemi di sicurezza militare, o relative alle fonti e
all'identità degli operatori dei Servizi per le informazioni e
la sicurezza, ovvero informazioni la cui divulgazione può
porre in pericolo l'incolumità o la vita di appartenenti ai
predetti Servizi o di persone che hanno legalmente operato per
essi o che sono pervenute con vincolo di segretezza da altri
Stati, informazioni che riguardano la dislocazione delle
strutture operative nonché delle infrastrutture e dei poli
logistici, le operazioni in corso, la struttura organizzativa
e le modalità operative del SISMI e del SISDE, e, comunque, ad
ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza
di tali informazioni.
5. Gli atti e i documenti classificati, inclusi
quelli dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, dopo
quaranta anni sono versati, previa declassifica, all'archivio
di Stato.
6. Con provvedimento motivato, il Presidente del
Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità
nazionale per la sicurezza, può derogare alla disposizione di
cui al comma 5, per un periodo comunque non superiore a dieci
anni e limitatamente ai casi di cui al comma 4.
Art. 12-ter. - 1. L'opposizione del segreto di
Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di
procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, tenuto conto della natura delle informazioni da
proteggere, anche con particolare riferimento alla loro
eventuale provenienza da organismi di informazione e sicurezza
esteri o da strutture di sicurezza di organizzazioni
internazionali, ovvero della loro attinenza ad accordi
internazionali e del tempo trascorso dai fatti ai quali la
richiesta di conoscere si riferisce.
Art. 12-quater. - 1. Quando deve disporre
l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa nella
disponibilità dei Servizi per le informazioni e la sicurezza,
l'autorità giudiziaria indica specificamente nell'ordine di
esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della
richiesta.
2. L'attività di acquisizione non può in nessun caso
essere eseguita direttamente presso le dipendenze o le
strutture periferiche dei Servizi per le informazioni e la
sicurezza, ma esclusivamente presso le rispettive sedi
centrali.
3. L'autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta
impossibilità, procede personalmente e sul posto all'esame
della documentazione e acquisisce agli atti quella
strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale
attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di
polizia giudiziaria.
4. L'autorità giudiziaria, quando ritiene che i
documenti, le cose o gli atti esibiti siano diversi da quelli
richiesti od incompleti, procede a perquisizione e,
eventualmente, a sequestro, ai sensi degli articoli da 247 a
262 del codice di procedura penale, informandone
tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Quando deve essere acquisito, in originale o in
copia, un documento, atto o cosa originato da un organismo di
informazione e sicurezza estero, ovvero dalle strutture di
sicurezza di una organizzazione internazionale, trasmesso con
vincolo di non divulgazione, la consegna è sospesa e il
documento, atto o cosa è inviato al Presidente del Consiglio
dei ministri perché vengano assunte le necessarie iniziative
presso l'ente originatore per le relative determinazioni.
6. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o
altre cose, in originale o in copia, per i quali il
responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di
Stato, la consegna immediata è sospesa e i documenti, atti o
cose sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi
prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Nelle ipotesi previste nel comma 6, entro
sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri
autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa
o conferma il segreto di Stato. In tale caso trovano
applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato.
L'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la
cosa, quando il Presidente del Consiglio dei ministri non si
pronuncia nel termine indicato.
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può
ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga
al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni
scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per lo
svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni.
L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le
informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini,
l'autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del
Consiglio dei ministri all'accesso diretto al registro delle
notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del
codice di procedura penale".
Art. 9.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a
soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).
1. Gli organismi per le informazioni e la sicurezza
(CESIS, SISMI e SISDE) possono corrispondere con tutte le
pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di
concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica
utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di
ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro
funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare
stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le
università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura
tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono
avvalersi dell'opera di società di consulenza.
2. L'eventuale accesso ad archivi informatici e
l'acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche
amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica
utilità sono disciplinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato d'intesa con le
amministrazioni ed i soggetti interessati.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti
erogatori di servizi di pubblica utilità, ai quali è stata
richiesta collaborazione, ritengano di non potere o volere
corrispondere a tale richiesta, sono tenuti ad informare
immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da
cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza, ovvero
tramite l'autorità concedente, il Presidente del Consiglio dei
ministri, alle cui determinazioni devono successivamente
attenersi.
Art. 10.
(Manomissione degli archivi informatici degli organismi
per le informazioni e la sicurezza).
1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli
615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617,
617-ter, 617-quater e 617-quinquies del
codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se
commessi in danno degli archivi degli organismi per le
informazioni e la sicurezza (CESIS, SISMI e SISDE) e delle
apparecchiature da questi utilizzate sia all'interno che
all'esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi
notizie, documenti, informazioni, atti coperti da segreto di
Stato.
2. La pena è aumentata quando l'autore del reato sia per
ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente
diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli
archivi.
Art. 11.
(Accesso illegittimo e manomissione degli atti).
1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli
archivi ove sono conservati i documenti degli organismi per le
informazioni e la sicurezza (CESIS, SISMI e SISDE) è punito,
per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove,
occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in tutto
o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca
arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi
per le informazioni e la sicurezza, è punito, per ciò solo,
con la reclusione da due a otto anni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata
quando l'autore del reato sia addetto agli organismi per le
informazioni e la sicurezza o sia incaricato legittimamente di
svolgere attività per questi; la pena è aumentata dalla metà a
due terzi quando l'autore del reato sia per ragioni di ufficio
investito di incarichi specificamente diretti alla
manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.
Art. 12.
(Coordinamento tra le attività del SISMI e del
SISDE).
1. Ciascun Servizio per le informazioni e la sicurezza,
per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito
di competenza, chiede la collaborazione dell'altro Servizio e
mette al corrente il CESIS dell'operazione in corso.
2. Il segretario generale del CESIS, quale responsabile
delle funzioni di diretto supporto dell'attività del
Presidente del Consiglio dei ministri, garantisce il raccordo
e la direzione unitaria delle operazioni per le quali è
necessaria la collaborazione tra i due Servizi per le
informazioni e la sicurezza.
Art. 13.
(Modifiche ed integrazioni al codice di procedura
penale).
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
"3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene
ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma
dell'opposizione del segreto di Stato, da parte del Presidente
del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione
tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in
favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può
più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento
al medesimo fatto".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di
procedura penale sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Non possono essere oggetto del segreto
previsto dagli articoli indicati nel comma 1 fatti, notizie,
documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte
degli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la
sicurezza, in violazione della disciplina concernente la
speciale causa di giustificazione di cui all'articolo
10-bis della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Si
considerano violazioni della predetta disciplina le condotte
per le quali, esperita l'apposita procedura prevista dalla
legge 24 ottobre 1977, n. 801, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha negato l'esistenza dell'autorizzazione o la Corte
costituzionale ha risolto in favore dell'autorità giudiziaria
il conflitto di attribuzione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 202.
1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o
confermato ad esclusiva tutela della classifica o in ragione
esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di
segretezza.
1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei
ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato,
provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a
declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di
classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità
giudiziaria competente".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
"4-bis. Trovano applicazione le disposizioni
dell'articolo 202, comma 3-bis".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 327-bis del codice
di procedura penale è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nello svolgimento delle investigazioni di
cui al comma 1, all'avvocato difensore e ai soggetti da lui
incaricati è sempre opponibile la speciale causa di
giustificazione per il personale dei Servizi per le
informazioni e la sicurezza, ai sensi dell'articolo
10-sexies, comma 1, della legge 24 ottobre 1977, n.
801".
Art. 14.
(Informazione della conferma dell'opposizione del segreto
di Stato).
1. All'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
le parole: "dell'articolo 352" sono sostituite dalle seguenti:
"degli articoli 202 e 256".
Art. 15.
(Informazione dell'opposizione del segreto di
Stato).
1. All'articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
le parole: "ai sensi degli articoli 11 e 15" sono sostituite
dalle seguenti: "in conformità agli articoli 11 e 16".
Art. 16.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 della legge
24 ottobre 1977, n. 801.