XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3951




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Comitato interministeriale per le informazioni e la
sicurezza).

        1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

        "Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel primo comma, il Comitato coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'analisi e nell'individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Il Comitato svolge altresì gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e delle finanze".


Art. 2.

(Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e di
sicurezza).

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

        "Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

                a) la verifica ed il controllo dell'attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

                b) l'elaborazione e l'aggiornamento dei quadri generali di situazione e di previsione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, relativi all'informazione ed ai profili di rischio, sulla base dei contributi forniti preventivamente dai Servizi di cui agli articoli 4 e 6;

                c) l'azione di coordinamento nell'ambito della cooperazione internazionale, anche sulla base delle direttive definite dal Comitato di cui all'articolo 2;
                d) la definizione dei criteri per l'archiviazione dei documenti di pertinenza dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, nonché la vigilanza ed il controllo sugli archivi dei predetti organismi, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori;

                e) le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale".

        2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

        "La segreteria generale del Comitato, istituita alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2".

        3. Dopo il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

        "L'organizzazione interna e l'articolazione delle funzioni della segreteria generale del Comitato di supporto alla attività del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, e del Comitato medesimo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2".


Art. 3.

(Ufficio Centrale per la Sicurezza).

        1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

        "Art. 3-bis. - 1. Le attività concernenti il segreto di Stato e la tutela dei documenti, atti o cose classificati, sono svolte da apposita struttura, dotata di autonomia funzionale, organica, logistica e finanziaria, denominata Ufficio Centrale per la Sicurezza (UCSi), collocata presso la segreteria generale del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e di sicurezza. Il direttore di tale struttura risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Quest'ultimo può delegare al direttore dell'UCSi, in tutto o in parte, l'esercizio dei compiti e delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".


Art. 4.

(Norme sul personale degli organismi per le informazioni e
la sicurezza ed assunzioni dirette).

        
1. In via transitoria ed in attesa di una nuova disciplina del personale degli organismi per le informazioni e la sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno provvedono, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a fissare rispettivamente la consistenza dell'organico del CESIS, del SISMI e del SISDE, distinguendo e regolando separatamente il ruolo di operatori delle informazioni e della sicurezza ed il ruolo amministrativo.
        2. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

        "Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell'ambito di esse, nonché le modalità più idonee alla formazione e all'aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego".
        3. All'articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dopo le parole: "ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6" sono inserite le seguenti: "né possono essere incaricate di svolgere attività a favore dei Servizi".
        4. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi per le informazioni e la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
        5. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Art. 5.

(Richiesta di informazioni a pubbliche amministrazioni e a
soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

        1. Dopo il quinto comma dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto il seguente:

        "Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, può disporre che le pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori di servizi pubblici forniscano, anche in deroga al segreto d'ufficio, le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali dei predetti Servizi. Entro sei mesi dalla conclusione delle relative operazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri dà notizia al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 delle disposizioni emanate per l'acquisizione di informazioni in deroga al segreto d'ufficio, indicandone sommariamente le finalità".


Art. 6.

(Garanzie funzionali).

        1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 10-bis. - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies.
            2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche.
            3. La speciale causa di giustificazione non si applica ai reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali dei Servizi e poste in essere nel rispetto delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria che cagionino uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti.
            4. La speciale causa di giustificazione, di cui al presente articolo, opera inoltre a favore delle persone non addette agli organismi informativi allorquando siano ufficialmente richieste di svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge.

        Art. 10-ter. - 1. La speciale causa di giustificazione prevista dall'articolo 10-bis si applica solo quando il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compie attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 10-quater, a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 del presente articolo e comunque adeguatamente documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi.
            2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell'articolo 10-bis è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti:

                a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge;

                b) il risultato non è diversamente perseguibile;

                c) la condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine.

        Art. 10-quater. - 1. Il direttore del Servizio interessato trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite della segreteria generale del CESIS, la richiesta di autorizzare le operazioni e le condotte necessarie alla predisposizione ed esecuzione delle operazioni medesime.
            2. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente, provvede in merito alla richiesta di cui al comma 1.
            3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 1, il direttore del Servizio interessato autorizza le attività di cui all'articolo 10-ter e ne informa immediatamente, per iscritto e comunque non oltre le ventiquattro ore, tramite la segreteria generale del CESIS, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti e sentito il Ministro competente, ratifica il provvedimento.
            4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente, anche su segnalazione del direttore del Servizio interessato, adottano le necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria.
            5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 10-bis è conservata in apposito schedario segreto unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate secondo le norme organizzative dei Servizi per le informazioni e la sicurezza.

        Art. 10-quinquies. - 1. Il personale addetto ai Servizi per le informazioni e la sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati i Servizi, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.

        Art. 10-sexies. - 1. Quando comunque risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 10-bis ed autorizzati ai sensi degli articoli 10-ter e 10-quater sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede la esistenza dell'autorizzazione.
            2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica sospende immediatamente le indagini e richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza.
            3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede, il quale sospende immediatamente il giudizio.
            4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l'esistenza dell'autorizzazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di controllo nella relazione al Parlamento. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.
            5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza dell'autorizzazione, il procuratore della Repubblica, se ritiene che ricorra la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis, interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L'autorità giudiziaria dispone, inoltre, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Nei casi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata, l'autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri. E' fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati.
            6. Salvi i casi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, l'autorità giudiziaria procedente solleva conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando ritiene, in base alle risultanze delle indagini preliminari, che l'autorizzazione della condotta è stata rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri fuori dei casi consentiti dallo stesso articolo 10-bis, comma 1, e in assenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter.
            7. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti e alle prove del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza stabilite dalla Corte costituzionale stessa.
            8. Quando l'esistenza dell'autorizzazione è opposta dal personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento del fermo, dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l'interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. L'autorità giudiziaria procedente, immediatamente informata, dispone la verifica di cui ai commi 2 e 3.

        Art. 10-septies. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente, può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE perché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza usino documenti di identificazione contenenti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 10-bis, può essere autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso i Servizi che procedono all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente Servizio. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

        Art. 10-octies. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente e sentito il CESIS, può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche nell'ambito del territorio nazionale o all'estero, sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura.
            2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11.

        Art. 10-nonies. - 1. Quando nel corso di un procedimento penale devono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, assicurando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.

        Art. 10-decies. - 1. Presso la segreteria generale del CESIS è istituito un Comitato di garanzia, che coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere di autorizzazione di cui all'articolo 10-quater.
            2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali. I membri del Comitato sono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari con la maggioranza dei tre quinti.
            3. I membri del Comitato di garanzia durano in carica cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato. Essi svolgono la loro attività a titolo gratuito.
            4. Per adempiere all'attività di cui al comma 1, il Comitato valuta l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter, svolge l'attività tecnico-istruttoria necessaria al Presidente del Consiglio dei ministri per autorizzare le condotte e le operazioni di cui all'articolo 10-quater, comma 1, e per provvedere in merito alla richiesta del direttore del Servizio ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 2.
            5. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11, né alle Assemblee parlamentari.
            6. I membri del Comitato di garanzia sono tenuti, anche dopo la cessazione della attività di cui ai commi 1 e 4, al rispetto del segreto su tutte le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
            7. L'organizzazione interna ed il funzionamento del Comitato di garanzia sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2. Il medesimo decreto fissa, altresì, le specifiche funzioni dell'UCSi, che cura lo svolgimento delle attività concernenti il segreto di Stato, di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, nonché la tutela di documenti, atti o cose classificati, ivi incluse le comunicazioni ed i sistemi di elaborazione informatica dei dati.
            8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, sono regolamentate le classifiche di segretezza amministrativa, la loro apposizione ed i relativi tempi di durata, nonché i conseguenti procedimenti di conservazione e di declassifica dei documenti".


Art. 7.

(Obblighi di informazione del Governo nei confronti del
Parlamento. Comitato parlamentare).

        1. L'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

        "Art. 11. - 1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e di sicurezza e sui risultati ottenuti nel periodo considerato.
            2. Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel rispetto del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge.
            3. Al fine di cui al comma 2, il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la Segreteria generale del CESIS, e al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 informazioni sulle strutture dei Servizi e sulle attività svolte, comprese quelle di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-octies, accertando l'esistenza delle prescritte autorizzazioni. Può altresì formulare proposte e rilievi.
            4. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 fornisce le informazioni richieste.
            5. Il contenuto delle informazioni di cui al comma 3 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l'apporto dei Servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione territoriale delle articolazioni operative e dei poli logistici, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica, e, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni.
            6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti di cui al comma 5.
            7. Nella ipotesi di cui al comma 6, il Comitato parlamentare, ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
            8. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 7 allorché alla richiesta di informazioni non segua risposta, ovvero non sia stata opposta l'esigenza di tutela del segreto, entro il termine di sei mesi.
            9. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del comma 3, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
            10. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, promuovono l'adozione di misure idonee ad assicurare la tenuta della riservatezza delle informazioni classificate trasmesse al Comitato parlamentare".


Art. 8.

(Tutela del segreto di Stato).

        1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dai seguenti:

        "Art. 12. - 1. La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli articoli 12-bis e 12-ter.
            2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, l'indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa militare, gli interessi pubblici di rilievo strategico per l'economia del Paese.
            3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno necessità assoluta di accedervi.
            4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

        Art. 12-bis. - 1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto ai beni di cui all'articolo 12, comma 2.
            2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
            3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, ai sensi del comma 1, anche se acquisiti dall'estero.
            4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti al comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atti, documenti o cose contenenti informazioni che attengono ai sistemi di sicurezza militare, o relative alle fonti e all'identità degli operatori dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ovvero informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l'incolumità o la vita di appartenenti ai predetti Servizi o di persone che hanno legalmente operato per essi o che sono pervenute con vincolo di segretezza da altri Stati, informazioni che riguardano la dislocazione delle strutture operative nonché delle infrastrutture e dei poli logistici, le operazioni in corso, la struttura organizzativa e le modalità operative del SISMI e del SISDE, e, comunque, ad ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni.
            5. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, dopo quaranta anni sono versati, previa declassifica, all'archivio di Stato.
            6. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, può derogare alla disposizione di cui al comma 5, per un periodo comunque non superiore a dieci anni e limitatamente ai casi di cui al comma 4.

        Art. 12-ter. - 1. L'opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto della natura delle informazioni da proteggere, anche con particolare riferimento alla loro eventuale provenienza da organismi di informazione e sicurezza esteri o da strutture di sicurezza di organizzazioni internazionali, ovvero della loro attinenza ad accordi internazionali e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.

        Art. 12-quater. - 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa nella disponibilità dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica specificamente nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.
            2. L'attività di acquisizione non può in nessun caso essere eseguita direttamente presso le dipendenze o le strutture periferiche dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ma esclusivamente presso le rispettive sedi centrali.
            3. L'autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta impossibilità, procede personalmente e sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
            4. L'autorità giudiziaria, quando ritiene che i documenti, le cose o gli atti esibiti siano diversi da quelli richiesti od incompleti, procede a perquisizione e, eventualmente, a sequestro, ai sensi degli articoli da 247 a 262 del codice di procedura penale, informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri.
            5. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originato da un organismo di informazione e sicurezza estero, ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale, trasmesso con vincolo di non divulgazione, la consegna è sospesa e il documento, atto o cosa è inviato al Presidente del Consiglio dei ministri perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'ente originatore per le relative determinazioni.
            6. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
            7. Nelle ipotesi previste nel comma 6, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tale caso trovano applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato. L'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa, quando il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato.
            8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini, l'autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del Consiglio dei ministri all'accesso diretto al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale".


Art. 9.

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a
soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

        1. Gli organismi per le informazioni e la sicurezza (CESIS, SISMI e SISDE) possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell'opera di società di consulenza.
        2. L'eventuale accesso ad archivi informatici e l'acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con le amministrazioni ed i soggetti interessati.
        3. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, ai quali è stata richiesta collaborazione, ritengano di non potere o volere corrispondere a tale richiesta, sono tenuti ad informare immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza, ovvero tramite l'autorità concedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.


Art. 10.

(Manomissione degli archivi informatici degli organismi
per le informazioni e la sicurezza).

        1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-ter, 617-quater e 617-quinquies del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commessi in danno degli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza (CESIS, SISMI e SISDE) e delle apparecchiature da questi utilizzate sia all'interno che all'esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni, atti coperti da segreto di Stato.
        2. La pena è aumentata quando l'autore del reato sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.


Art. 11.

(Accesso illegittimo e manomissione degli atti).

        1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi per le informazioni e la sicurezza (CESIS, SISMI e SISDE) è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.
        2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.
        3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l'autore del reato sia addetto agli organismi per le informazioni e la sicurezza o sia incaricato legittimamente di svolgere attività per questi; la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando l'autore del reato sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.


Art. 12.

(Coordinamento tra le attività del SISMI e del
SISDE).

        1. Ciascun Servizio per le informazioni e la sicurezza, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, chiede la collaborazione dell'altro Servizio e mette al corrente il CESIS dell'operazione in corso.
        2. Il segretario generale del CESIS, quale responsabile delle funzioni di diretto supporto dell'attività del Presidente del Consiglio dei ministri, garantisce il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi per le informazioni e la sicurezza.


Art. 13.

(Modifiche ed integrazioni al codice di procedura
penale).

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo fatto".
        2. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

        "1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli indicati nel comma 1 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, esperita l'apposita procedura prevista dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, il Presidente del Consiglio dei ministri ha negato l'esistenza dell'autorizzazione o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell'autorità giudiziaria il conflitto di attribuzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 202.
            1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza.
            1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente".

        3. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "4-bis. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 202, comma 3-bis".

        4. Dopo il comma 3 dell'articolo 327-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

        "3-bis. Nello svolgimento delle investigazioni di cui al comma 1, all'avvocato difensore e ai soggetti da lui incaricati è sempre opponibile la speciale causa di giustificazione per il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 1, della legge 24 ottobre 1977, n. 801".


Art. 14.

(Informazione della conferma dell'opposizione del segreto
di Stato).

        1. All'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: "dell'articolo 352" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 202 e 256".


Art. 15.

(Informazione dell'opposizione del segreto di
Stato).

        1. All'articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: "ai sensi degli articoli 11 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità agli articoli 11 e 16".


Art. 16.

(Abrogazioni).

        1. Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.



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