XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3944
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Deducibilità delle erogazioni in favore di associazioni
ed organizzazioni non lucrative aventi scopi solidaristici o
sociali).
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone
fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche in favore di associazioni ed altre
organizzazioni non lucrative residenti nel territorio dello
Stato aventi scopi solidaristici o sociali, sono deducibili
dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del
10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
2. Sono comprese tra le erogazioni deducibili ai sensi del
comma 1 anche le spese per prestiti di personale e le
remunerazioni corrisposte a soggetti che prestano attività in
favore dell'associazione o dell'organizzazione non
lucrativa.
3. La deducibilità di cui ai commi 1 e 2 spetta per le
erogazioni in favore di associazioni e di organizzazioni i cui
statuti o atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire
ad associati, a promotori e ad altri soggetti partecipanti
alla conduzione o alle attività dell'ente, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e che perseguono i
loro scopi, con attività anche di sola sovvenzione benefica,
in favore di soggetti o di collettività svantaggiate di cui
all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. Lo scopo solidaristico o sociale dell'ente beneficiario
delle liberalità si desume dalle disposizioni dello statuto
registrato e si considera comunque sussistente per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, per le organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni,
per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
per le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per
oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività
di ricerca scientifica e per le associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre
2000, n. 383.
5. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione
delle disposizioni del presente articolo la tenuta, da parte
del soggetto che riceve le erogazioni di cui ai commi 1, 2 e
3, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza
e con analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di
gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che
rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria.
Art. 2.
(Regime sanzionatorio).
1. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto
erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni
dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di
deducibilità di cui all'articolo 1 della presente legge, la
sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del 200 per
cento.
2. Se la deduzione di cui all'articolo 1 risulta indebita
in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente
beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e
sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero
rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente
beneficiario e i suoi amministratori sono tenuti responsabili
in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte
accertate e per le sanzioni applicate.
Art. 3.
(Disposizioni di coordinamento
e abrogazioni).
1. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 1 della presente legge, la deducibilità di cui
al medesimo articolo 1 non può cumularsi con ogni altra
agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di
detrazione di imposta da altre disposizioni di legge
vigenti.
2. L'articolo 10, comma 1, lettera g), e l'articolo
13-bis, comma 1, lettera i-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recanti,
rispettivamente, norme sugli oneri deducibili e sulle
detrazioni per oneri, sono abrogate.
3. All'articolo 110, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, recante norme sugli oneri deducibili, le
parole: "gli oneri indicati alle lettere a), f) e
g)" sono sostituite dalle seguenti: "gli oneri indicati
alle lettere a) e f)"; all'articolo 110-bis,
comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni, recante norme sulle
detrazioni d'imposta per oneri, le parole: "degli oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis)
e i-quater)" sono sostituite dalle seguenti: "degli
oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) e
i-bis)".