XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3944




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Deducibilità delle erogazioni in favore di associazioni
ed organizzazioni non lucrative aventi scopi solidaristici o
sociali).

        1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di associazioni ed altre organizzazioni non lucrative residenti nel territorio dello Stato aventi scopi solidaristici o sociali, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
        2. Sono comprese tra le erogazioni deducibili ai sensi del comma 1 anche le spese per prestiti di personale e le remunerazioni corrisposte a soggetti che prestano attività in favore dell'associazione o dell'organizzazione non lucrativa.
        3. La deducibilità di cui ai commi 1 e 2 spetta per le erogazioni in favore di associazioni e di organizzazioni i cui statuti o atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire ad associati, a promotori e ad altri soggetti partecipanti alla conduzione o alle attività dell'ente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e che perseguono i loro scopi, con attività anche di sola sovvenzione benefica, in favore di soggetti o di collettività svantaggiate di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
        4. Lo scopo solidaristico o sociale dell'ente beneficiario delle liberalità si desume dalle disposizioni dello statuto registrato e si considera comunque sussistente per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
        5. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e con analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.


Art. 2.

(Regime sanzionatorio).

        1. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui all'articolo 1 della presente legge, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del 200 per cento.
        2. Se la deduzione di cui all'articolo 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono tenuti responsabili in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

Art. 3.

(Disposizioni di coordinamento
e abrogazioni).

        1. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, la deducibilità di cui al medesimo articolo 1 non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge vigenti.
        2. L'articolo 10, comma 1, lettera g), e l'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recanti, rispettivamente, norme sugli oneri deducibili e sulle detrazioni per oneri, sono abrogate.
        3. All'articolo 110, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sugli oneri deducibili, le parole: "gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "gli oneri indicati alle lettere a) e f)"; all'articolo 110-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni d'imposta per oneri, le parole: "degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)" sono sostituite dalle seguenti: "degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) e i-bis)".



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