XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3931




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è inserito il seguente:

            "1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, previa autorizzazione della regione, nonché i policlinici universitari e gli IRCCS hanno la facoltà, nell'ambito delle disponibilità finanziarie per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, di bandire concorsi riservati per soli titoli, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura del 50 per cento dei posti vacanti appartenenti ai profili delle professioni sanitarie infermieristiche e di tecnico sanitario di radiologia medica, destinati agli idonei di precedenti concorsi per titoli ed esami, banditi dalle medesime aziende e istituti. Ai fini della riserva, gli idonei devono aver prestato servizio nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per un periodo complessivo, ancorché non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione di personale assente o per la temporanea copertura di posti vacanti, presso le citate aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nonché presso i policlinici universitari e gli IRCCS".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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