XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3931
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre
2000, n. 401, è inserito il seguente:
"1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, le aziende unità sanitarie
locali e le aziende ospedaliere, previa autorizzazione della
regione, nonché i policlinici universitari e gli IRCCS hanno
la facoltà, nell'ambito delle disponibilità finanziarie per le
spese del personale del Servizio sanitario nazionale, di
bandire concorsi riservati per soli titoli, nei limiti delle
dotazioni organiche definite ed approvate, e nel rispetto dei
princìpi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura del 50 per cento
dei posti vacanti appartenenti ai profili delle professioni
sanitarie infermieristiche e di tecnico sanitario di
radiologia medica, destinati agli idonei di precedenti
concorsi per titoli ed esami, banditi dalle medesime aziende e
istituti. Ai fini della riserva, gli idonei devono aver
prestato servizio nei cinque anni precedenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, per un periodo
complessivo, ancorché non continuativo, non inferiore a
ventiquattro mesi, con contratto di lavoro a tempo
determinato, in sostituzione di personale assente o per la
temporanea copertura di posti vacanti, presso le citate
aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere,
nonché presso i policlinici universitari e gli IRCCS".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.