XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3923
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finanziamento straordinario).
1. Nella ricorrenza del VII centenario della sua
fondazione, è concesso alla Università degli studi di Roma "La
Sapienza" un contributo straordinario di 10.000.000 di euro
per l'anno 2003.
Art. 2.
(Destinazione del finanziamento).
1. Il contributo di cui all'articolo 1 è destinato a
concorrere:
a) a iniziative riguardanti l'organizzazione,
anche in collaborazione con università od enti di ricerca
italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari,
convegni di studio ed attività editoriali;
b) a iniziative riguardanti le relazioni con i
maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei, la storia
delle organizzazioni studentesche, i rapporti tra università e
società civile, aspetti di particolare rilevanza scientifica e
culturale nell'ambito di specifiche discipline;
c) alla istituzione di borse di studio per
studenti dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza"
particolarmente meritevoli;
d) al recupero, restauro e riordino del materiale
storico, artistico, archivistico, museografico, culturale
dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", al
recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione
di tali materiali e per la loro eventuale esposizione al
pubblico, nonché alla prosecuzione delle ricerche sulla storia
dell'ateneo, anche mediante il riordino delle fonti storiche,
e alla pubblicazione dei risultati;
e) a iniziative artistiche, culturali, divulgative
e didattiche, anche mediante concerti, mostre e altre
manifestazioni anche promosse da organizzazioni studentesche,
finalizzate alla valorizzazione del ruolo culturale e sociale
dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza";
f) alla realizzazione di interventi edilizi e
impiantistici destinati a migliorare qualitativamente e
quantitativamente le infrastrutture didattiche dell'Università
degli studi di Roma "La Sapienza". A tali iniziative sarà
destinata una quota percentuale del contributo straordinario
di cui all'articolo 1 non inferiore al 50 per cento.
Art. 3.
(Comitato promotore).
1. E' istituito un comitato promotore presieduto dal
rettore dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" e
composto altresì dal presidente della regione Lazio, dal
presidente della provincia di Roma, dal sindaco di Roma, o da
loro delegati, nonché da ulteriori otto componenti, di cui
quattro nominati dal senato accademico e quattro dal consiglio
di amministrazione dell'Università degli studi di Roma "La
Sapienza". Almeno due degli otto membri nominati dagli organi
accademici devono essere studenti.
2. Nel rispetto delle destinazioni previste dall'articolo
2, il comitato promotore propone le iniziative da finanziare
interamente o parzialmente mediante il contributo di cui
all'articolo 1 e ne coordina l'attuazione.
3. Al termine delle celebrazioni il comitato promotore
redige e approva una relazione conclusiva sulle iniziative
svolte e sull'utilizzazione del contributo di cui all'articolo
1 e ne invia copia al Presidente del Senato della Repubblica,
al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del
Consiglio dei ministri.
4. Il comitato promotore può costituire un comitato
d'onore che formula indirizzi generali per le iniziative
celebrative del VII centenario della fondazione
dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza".
5. Le celebrazioni sono poste sotto l'alto patronato del
Presidente della Repubblica.
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).
1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per essere trasferito al bilancio autonomo
dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza".
2. Alla liquidazione e al pagamento delle spese provvede
l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" secondo le
norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e
contabilità, anche mediante procedure semplificate all'uopo
adottate dal consiglio di amministrazione, fermo restando il
controllo del collegio dei sindaci dell'ateneo.
3. Le somme non impegnate per le finalità di cui
all'articolo 2 entro il 31 dicembre 2003 sono versate in
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.