XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3919




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Responsabile della sicurezza).

        1. In occasione di manifestazioni sportive e culturali di massa, la persona fisica o giuridica proprietaria della struttura dove si svolge la manifestazione è tenuta a designare una o più persone, quali responsabili della sicurezza, che coadiuvano le Forze di polizia prima e durante la manifestazione stessa.
        2. I responsabili della sicurezza vigilano su:

            a) la sicura praticabilità degli impianti;

            b) l'introduzione di oggetti o di materiali pericolosi;

            c) le attrezzature presenti negli impianti utilizzati;

            d) gli ingressi di estranei sprovvisti di idoneo titolo di accesso.

        3. I responsabili della sicurezza:

            a) attuano un sistema di visualizzazione continua della situazione dell'ordine pubblico nelle zone aperte agli spettatori;

            b) attivano un sistema di controllo dei titoli di accesso all'impianto;

            c) gestiscono l'accesso, il deflusso e i movimenti del pubblico nell'impianto e nelle zone limitrofe;

            d) coadiuvano le Forze dell'ordine nell'identificare e nel gestire le situazioni di rischio.


Art. 2.

(Controlli dei titoli di accesso).

        1. In occasione di manifestazioni sportive e culturali di massa, la persona fisica o giuridica che è responsabile dell'organizzazione dell'evento è tenuta a realizzare un sistema controllo sugli accessi che permette:

            a) di verificare in tempo reale il numero degli accessi;

            b) di verificare l'identità dei possessori di abbonamenti, di biglietti, anche a titolo gratuito, di lasciapassare per gli addetti e di ogni altro titolo che consente l'accesso all'impianto e alle zone limitrofe;

            c) l'identificazione univoca per i biglietti o gli altri titoli per i singoli posti messi a disposizione del pubblico.

        2. In occasione di manifestazioni sportive e culturali di massa, le società responsabili della vendita dei biglietti sono tenute ad organizzare la distribuzione dei biglietti al pubblico attraverso più punti vendita.
        3. I biglietti devono essere posti in vendita sino a 24 ore prima della manifestazione e per almeno 48 ore.
        4. Ogni singolo biglietto o abbonamento per una specifica manifestazione deve corrispondere ad un singolo posto a sedere all'interno dell'impianto.
        5. La vendita o la fornitura, anche a titolo gratuito, di biglietti, di abbonamenti o di ogni altro titolo che autorizza all'accesso alla manifestazione è subordinata all'identificazione del portatore.
        6. I titoli idonei all'accesso alle manifestazioni sportive sono nominali e non possono essere ceduti.
        7. I possessori dei biglietti devono conservarli fino all'uscita dall'impianto che accoglie l'evento e devono esibirli su richiesta del personale dell'organizzazione.
        8. Coloro che non sono in possesso di biglietto o che si trovano in un settore diverso da quello relativo al biglietto o che tengano un comportamento ritenuto pericoloso o scorretto a giudizio del responsabile dell'organizzazione sono tenuti ad allontanarsi dell'impianto qualora ricevano tale invito da parte del citato responsabile.
        9. Le società organizzatrici di manifestazioni sportive sono tenute a prevedere particolari condizioni e promozioni di vendita dei biglietti e degli abbonamenti in favore delle famiglie.


Art. 3.

(Sanzioni per l'emissione
di titoli di accesso).

        1. Qualora il responsabile dell'organizzazione dell'evento abbia emesso titoli di accesso agli impianti di cui all'articolo 5, comma 1, in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero abbia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto o il settore sono previste apposite sanzioni pecuniarie nonché la revoca della concessione per l'utilizzo dell'impianto sportivo in caso di recidiva.


Art. 4.

(Sanzioni per l'insufficiente
sicurezza dei luoghi).

        1. Alla società responsabile della conduzione dell'impianto in cui si svolgono manifestazioni sportive o culturali che non ha garantito adeguatamente le misure necessarie alla incolumità del pubblico è comminata la sanzione amministrativa da 5.000 a 150.000 euro.
        2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il prefetto può, altresì, ordinare la chiusura dell'impianto al pubblico per un periodo di tempo determinato o di durata da definire in base alla valutazione degli eventuali rischi prevedibili.


Art. 5.

(Caratteristiche degli impianti).

        1. Le norme degli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle manifestazioni sportive e culturali che si svolgono all'interno di impianti che possono ospitare 10.000 persone all'aperto o 4.000 persone al chiuso.


Art. 6.

(Bilanci delle società sportive).

        1. Le società sportive di squadre di calcio o di pallacanestro che militano nelle due più alte categorie sono tenute a registrare nei propri bilanci annuali, specificandoli nel dettaglio, e a rendere pubblici i contributi e le spese relativi ai materiali, ai viaggi, ai biglietti omaggio e a ogni altra iniziativa destinata a gruppi di tifosi o a singoli a fini promozionali o comunque di incentivazione dell'interesse del pubblico.


Art. 7.

(Regolamento di attuazione).

        1. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, è emanato il relativo regolamento di attuazione, recante, in particolare, norme su:

            a) l'istituzione della figura del responsabile della sicurezza, con la definizione dei relativi diritti, obblighi, ambiti di intervento, selezione e formazione;

            b) la sicurezza degli impianti e il controllo sull'introduzione negli stessi di oggetti o di materiali pericolosi nonché sull'utilizzo delle attrezzature presenti negli impianti;

            c) i titoli di accesso agli impianti e le misure di prevenzione per impedire l'ingresso di soggetti sprovvisti di idoneo titolo di accesso;

            d) le procedure per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8;

            e) le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 3 e 4;

            f) il raccordo tra l'operato del responsabile della sicurezza e l'azione delle Forze dell'ordine che prestano servizio in occasione della manifestazione sportiva o culturale;

            g) le misure necessarie per consentire che la presenza delle Forze dell'ordine, in particolare qualora dotate di strumenti anti sommossa, non arrechi turbamento allo svolgimento della manifestazioni sportiva e culturale e, se opportuno, che tale presenza risulti il più possibile minimizzata;

            h) la realizzazione di interventi di prevenzione e di repressione degli eventuali fenomeni di violenza o di situazioni a rischio, in collaborazione con gli enti e con le associazioni coinvolti nelle manifestazioni sportive o culturali, prevedendo, ove possibile, l'utilizzazione di sistemi di telesorveglianza;

                i) le regole e le simbologie per l'identificabilità ai fini istituzionali e giuridici del personale impiegato nel controllo del pubblico.

        2. I responsabili degli impianti di cui alla presente legge sono tenuti all'adeguamento degli stessi in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento di attuazione centro diciotto mesi della sua data di entrata in vigore.
        3. Il regolamento di attuazione è aggiornato, con cadenza almeno biennale, su proposta del Ministro dell'interno.



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