XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3919
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Responsabile della sicurezza).
1. In occasione di manifestazioni sportive e culturali di
massa, la persona fisica o giuridica proprietaria della
struttura dove si svolge la manifestazione è tenuta a
designare una o più persone, quali responsabili della
sicurezza, che coadiuvano le Forze di polizia prima e durante
la manifestazione stessa.
2. I responsabili della sicurezza vigilano su:
a) la sicura praticabilità degli impianti;
b) l'introduzione di oggetti o di materiali
pericolosi;
c) le attrezzature presenti negli impianti
utilizzati;
d) gli ingressi di estranei sprovvisti di idoneo
titolo di accesso.
3. I responsabili della sicurezza:
a) attuano un sistema di visualizzazione continua
della situazione dell'ordine pubblico nelle zone aperte agli
spettatori;
b) attivano un sistema di controllo dei titoli di
accesso all'impianto;
c) gestiscono l'accesso, il deflusso e i movimenti
del pubblico nell'impianto e nelle zone limitrofe;
d) coadiuvano le Forze dell'ordine
nell'identificare e nel gestire le situazioni di rischio.
Art. 2.
(Controlli dei titoli di accesso).
1. In occasione di manifestazioni sportive e culturali di
massa, la persona fisica o giuridica che è responsabile
dell'organizzazione dell'evento è tenuta a realizzare un
sistema controllo sugli accessi che permette:
a) di verificare in tempo reale il numero degli
accessi;
b) di verificare l'identità dei possessori di
abbonamenti, di biglietti, anche a titolo gratuito, di
lasciapassare per gli addetti e di ogni altro titolo che
consente l'accesso all'impianto e alle zone limitrofe;
c) l'identificazione univoca per i biglietti o gli
altri titoli per i singoli posti messi a disposizione del
pubblico.
2. In occasione di manifestazioni sportive e culturali di
massa, le società responsabili della vendita dei biglietti
sono tenute ad organizzare la distribuzione dei biglietti al
pubblico attraverso più punti vendita.
3. I biglietti devono essere posti in vendita sino a 24
ore prima della manifestazione e per almeno 48 ore.
4. Ogni singolo biglietto o abbonamento per una specifica
manifestazione deve corrispondere ad un singolo posto a sedere
all'interno dell'impianto.
5. La vendita o la fornitura, anche a titolo gratuito, di
biglietti, di abbonamenti o di ogni altro titolo che autorizza
all'accesso alla manifestazione è subordinata
all'identificazione del portatore.
6. I titoli idonei all'accesso alle manifestazioni
sportive sono nominali e non possono essere ceduti.
7. I possessori dei biglietti devono conservarli fino
all'uscita dall'impianto che accoglie l'evento e devono
esibirli su richiesta del personale dell'organizzazione.
8. Coloro che non sono in possesso di biglietto o che si
trovano in un settore diverso da quello relativo al biglietto
o che tengano un comportamento ritenuto pericoloso o scorretto
a giudizio del responsabile dell'organizzazione sono tenuti ad
allontanarsi dell'impianto qualora ricevano tale invito da
parte del citato responsabile.
9. Le società organizzatrici di manifestazioni sportive
sono tenute a prevedere particolari condizioni e promozioni di
vendita dei biglietti e degli abbonamenti in favore delle
famiglie.
Art. 3.
(Sanzioni per l'emissione
di titoli di accesso).
1. Qualora il responsabile dell'organizzazione dell'evento
abbia emesso titoli di accesso agli impianti di cui
all'articolo 5, comma 1, in numero superiore a quello
stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero
abbia consentito l'accesso di un numero di spettatori
superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto o il
settore sono previste apposite sanzioni pecuniarie nonché la
revoca della concessione per l'utilizzo dell'impianto sportivo
in caso di recidiva.
Art. 4.
(Sanzioni per l'insufficiente
sicurezza dei luoghi).
1. Alla società responsabile della conduzione
dell'impianto in cui si svolgono manifestazioni sportive o
culturali che non ha garantito adeguatamente le misure
necessarie alla incolumità del pubblico è comminata la
sanzione amministrativa da 5.000 a 150.000 euro.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il prefetto può,
altresì, ordinare la chiusura dell'impianto al pubblico per un
periodo di tempo determinato o di durata da definire in base
alla valutazione degli eventuali rischi prevedibili.
Art. 5.
(Caratteristiche degli impianti).
1. Le norme degli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle
manifestazioni sportive e culturali che si svolgono
all'interno di impianti che possono ospitare 10.000 persone
all'aperto o 4.000 persone al chiuso.
Art. 6.
(Bilanci delle società sportive).
1. Le società sportive di squadre di calcio o di
pallacanestro che militano nelle due più alte categorie sono
tenute a registrare nei propri bilanci annuali, specificandoli
nel dettaglio, e a rendere pubblici i contributi e le spese
relativi ai materiali, ai viaggi, ai biglietti omaggio e a
ogni altra iniziativa destinata a gruppi di tifosi o a singoli
a fini promozionali o comunque di incentivazione
dell'interesse del pubblico.
Art. 7.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell'interno, è emanato il relativo
regolamento di attuazione, recante, in particolare, norme
su:
a) l'istituzione della figura del responsabile
della sicurezza, con la definizione dei relativi diritti,
obblighi, ambiti di intervento, selezione e formazione;
b) la sicurezza degli impianti e il controllo
sull'introduzione negli stessi di oggetti o di materiali
pericolosi nonché sull'utilizzo delle attrezzature presenti
negli impianti;
c) i titoli di accesso agli impianti e le misure
di prevenzione per impedire l'ingresso di soggetti sprovvisti
di idoneo titolo di accesso;
d) le procedure per l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8;
e) le procedure per l'applicazione delle sanzioni
di cui agli articoli 3 e 4;
f) il raccordo tra l'operato del responsabile
della sicurezza e l'azione delle Forze dell'ordine che
prestano servizio in occasione della manifestazione sportiva o
culturale;
g) le misure necessarie per consentire che la
presenza delle Forze dell'ordine, in particolare qualora
dotate di strumenti anti sommossa, non arrechi turbamento allo
svolgimento della manifestazioni sportiva e culturale e, se
opportuno, che tale presenza risulti il più possibile
minimizzata;
h) la realizzazione di interventi di prevenzione e
di repressione degli eventuali fenomeni di violenza o di
situazioni a rischio, in collaborazione con gli enti e con le
associazioni coinvolti nelle manifestazioni sportive o
culturali, prevedendo, ove possibile, l'utilizzazione di
sistemi di telesorveglianza;
i) le regole e le simbologie per
l'identificabilità ai fini istituzionali e giuridici del
personale impiegato nel controllo del pubblico.
2. I responsabili degli impianti di cui alla presente
legge sono tenuti all'adeguamento degli stessi in conformità
alle disposizioni stabilite dal regolamento di attuazione
centro diciotto mesi della sua data di entrata in vigore.
3. Il regolamento di attuazione è aggiornato, con cadenza
almeno biennale, su proposta del Ministro dell'interno.