XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3906
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752,
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli
articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria
legge, nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri
stabiliti dalla presente legge, la ricerca, la raccolta, la
coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o
conservati al fine di incentivare e potenziare tale attività
economica e conservare adeguatamente, con idonee misure di
tutela, l'ambiente tartufigeno naturale".
Art. 2.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentiti i centri sperimentali di tartuficoltura e
le istituzioni universitarie di studio specializzate in
micologia, rivede con proprio decreto l'elenco dei tartufi
destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo
comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive
modificazioni. Nell'elenco di cui al citato articolo 2, primo
comma, della legge n. 752 del 1985, sono incluse
esclusivamente specie di tartufi autoctone, rimanendo vietato
il commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso
nel suddetto elenco.
Art. 3.
1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le regioni, in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 1, primo comma, provvedono a disciplinare la
ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non
coltivati e ad istituire un registro in cui annotare
annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno
e raccolto nella regione stessa";
b) dopo il quinto comma, è inserito il
seguente:
"Le regioni, al fine di consentire l'attività dei
raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie
controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale
massima su base provinciale del territorio a produzione
tartufigena che è possibile destinare alla raccolta
riservata".
Art. 4.
1. All'articolo 5, nono comma, lettera d), della
legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "salve diverse
disposizioni regionali in relazione ad usanze locali" sono
sostituite dalle seguenti: "salve diverse disposizioni
regionali in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1,
primo comma, e dall'articolo 3, primo comma".
Art. 5.
1. All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n.
752, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Quando in un prodotto viene utilizzata la parola
"tartufato" oppure "a base di tartufo" o qualsiasi altra
dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di
tartufo deve essere chiaramente specificata nella
etichettatura con lo stesso carattere e dimensione tipografica
la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino. Nel
suddetto prodotto deve essere presente una percentuale minima
di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto
medesimo e tale percentuale deve essere riportata
sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto
alla denominazione di vendita. Quando nel prodotto è presente
solo aroma di sintesi, è vietato nella confezione l'utilizzo
della suddetta dicitura sia in italiano, che in latino o l'uso
di immagini ingannevoli che richiamano la presenza di tartufo
per descrivere le caratteristiche del prodotto. L'impiego di
qualificazioni o designazioni diverse da quelle previste dalla
presente legge è vietato".
Art. 6.
1. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono
acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od
occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere
autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, senza indicazione
delle generalità del cedente.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare
all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA
relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La
cessione di tartufo non obbliga il cedente ad alcun obbligo
contabile.
3. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente
alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto
commercializzato e la provenienza territoriale dello
stesso.
4. I cessionari sono obbligati a certificare al momento
della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta
e quella di commercializzazione.
Art. 7.
1. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 15) le parole: "esclusi i tartufi"
sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei
di pregio del sottosuolo quali i tartufi";
b) dopo il numero 41), è inserito il seguente:
"41-bis) funghi e tartufi preparati o comunque
conservati, ma non nell'alcool od acido acetico".
2. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, al numero 5) le parole: "esclusi i
tartufi" sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti
spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi".
3. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 21) le parole: "esclusi i tartufi"
sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei
di pregio del sottosuolo quali i tartufi";
b) al numero 70) le parole: "esclusi i tartufi"
sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei
di pregio del sottosuolo quali i tartufi".
4. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono
dall'anno 2003.
Art. 8.
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione
dell'articolo 7, valutate in 5.000.000 di euro annui a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.