XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3906




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, il primo comma è sostituito dal seguente:

            "Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge, nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge, la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al fine di incentivare e potenziare tale attività economica e conservare adeguatamente, con idonee misure di tutela, l'ambiente tartufigeno naturale".


Art. 2.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti i centri sperimentali di tartuficoltura e le istituzioni universitarie di studio specializzate in micologia, rivede con proprio decreto l'elenco dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni. Nell'elenco di cui al citato articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985, sono incluse esclusivamente specie di tartufi autoctone, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso nel suddetto elenco.


Art. 3.

        1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il primo comma è sostituito dal seguente:

                "Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, provvedono a disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e ad istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa";
                b) dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

                "Le regioni, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale massima su base provinciale del territorio a produzione tartufigena che è possibile destinare alla raccolta riservata".


Art. 4.

        1. All'articolo 5, nono comma, lettera d), della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali" sono sostituite dalle seguenti: "salve diverse disposizioni regionali in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo comma".


Art. 5.

        1. All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

            "Quando in un prodotto viene utilizzata la parola "tartufato" oppure "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo deve essere chiaramente specificata nella etichettatura con lo stesso carattere e dimensione tipografica la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino. Nel suddetto prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. Quando nel prodotto è presente solo aroma di sintesi, è vietato nella confezione l'utilizzo della suddetta dicitura sia in italiano, che in latino o l'uso di immagini ingannevoli che richiamano la presenza di tartufo per descrivere le caratteristiche del prodotto. L'impiego di qualificazioni o designazioni diverse da quelle previste dalla presente legge è vietato".


Art. 6.

        1. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, senza indicazione delle generalità del cedente.
        2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente ad alcun obbligo contabile.
        3. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso.
        4. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.


Art. 7.

        1. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al numero 15) le parole: "esclusi i tartufi" sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi";

                b) dopo il numero 41), è inserito il seguente:

                "41-bis) funghi e tartufi preparati o comunque conservati, ma non nell'alcool od acido acetico".
        2. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 5) le parole: "esclusi i tartufi" sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi".
        3. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al numero 21) le parole: "esclusi i tartufi" sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi";

                b) al numero 70) le parole: "esclusi i tartufi" sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi".

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dall'anno 2003.


Art. 8.

        1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, valutate in 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.



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