XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3905
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante
disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, N.50
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Al comma 2 dell'articolo 146 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola:
"semestrale" è sostituita dalla seguente: "annuale".
Art. 1-ter. - 1. Dopo l'articolo 268-bis del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito
il seguente:
"Art. 268-ter. - (Effetti del ricorso alla procedura
straordinaria di cui all'articolo 268-bis).- 1. Per
gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria
prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto,
nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i
debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti
entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di
bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente
allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione
della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere
soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso
articolo 268-bis, nella misura che con la stessa
procedura è definita.
2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni
impartite ai sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, non è
consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure
esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno
rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato
comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista
nell'articolo 268-bis, comma 5, nelle more della
definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo,
per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque
rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo,
non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione
forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da
atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno
precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il
divieto vale fino al compimento della procedura di cui al
comma 5 del citato articolo 268-bis e comunque entro i
limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui
allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.
4. E' consentito in via straordinaria agli enti
locali già dissestati, che non abbiano concluso la procedura
di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo,
di accedere alla procedura di cui all'articolo 268-bis
ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad
atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre
dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato,
tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali.
A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al
Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su
conforme parere del responsabile del servizio finanziario e
dell'organo di revisione, è dato atto del fatto che non
sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si
applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di
cui all'articolo 268-bis, quelle contenute nel presente
articolo".
Art. 1-quater. - 1. Le disposizioni recate
dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n.
75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista
dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito
denominato "testo unico", si applicano per l'esercizio
finanziario 2003 ai fini dell'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali.
2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e
3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica
per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di
scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali
dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193
del testo unico.
3. A favore degli enti locali delle regioni Molise
e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze del 14 e del 15 novembre 2002 nonché del 9
gennaio 2003, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20
novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, è disposta
l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto
riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come
risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della
gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme
anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali
attribuiti per l'anno 2003.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni,
non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di
competenza del Ministero dell'interno relativi a trasferimenti
erariali a favore degli enti locali.
5. All'articolo 7-bis del testo unico, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al
comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze
adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla
base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme
regolamentari".
6. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come
sostituito dall'articolo 28, comma 6, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, al secondo periodo, dopo le parole: "con decreto
di natura non regolamentare del" sono inserite le seguenti:
"Ministro dell'interno, di concerto con il".
7. I contributi a favore delle unioni di comuni e
delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle
funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti
disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma
2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti
dalla fusione di comuni.
8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di
riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno
adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 3
agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti
come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono
comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di
riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti.
9. Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.
11. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di
trasferimenti erariali ed altre assegnazioni da parte del
Ministero dell'interno, la popolazione delle province e dei
comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali forniti
dall'ISTAT aggiornati al 31 gennaio 2003.
12. All'articolo 24, comma 3, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: "del comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".
13. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, al comma 17, il terzo periodo è sostituito dal
seguente: "A seguito dell'accertamento del mancato rispetto
dell'obiettivo, le province ed i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre
successivo, a riassorbire lo scostamento registrato
intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di
garantire il rientro nella determinazione del saldo".
Art. 1-quinquies. - 1. All'articolo 29 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 6 è inserito il
seguente:
"6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali
non è possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono
considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti".
Art. 1-sexies. - 1. Si intendono esclusi dai
vincoli previsti dall'articolo 34, comma 11, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, i comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti in quanto esclusi dal patto di stabilità
interno.
Art. 1-septies. - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n.
217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317, si applicano anche ai segretari comunali e provinciali
per i quali l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali disponga, o abbia già
disposto, l'utilizzo da parte del Ministero dell'interno in
base all'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465".