XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3903




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Malattie a carattere sociale).

        1. Il morbo di Alzheimer, le demenze correlate e tutte le malattie croniche invalidanti sono malattie a carattere prevalentemente sociale, con implicazioni sanitarie, giuridiche ed economiche.


Art. 2.

(Programmazione dei servizi socio-sanitari).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le linee guida per l'istituzione e l'attivazione di una rete integrata di servizi socio-sanitari per la diagnosi, la cura e l'assistenza alle persone affette dal morbo di Alzheimer e da altre demenze correlate, da erogare nelle aziende sanitarie locali in ambito territoriale.
        2. La programmazione degli interventi prevede il coinvolgimento a pieno titolo, fin dall'inizio, delle famiglie e delle loro associazioni e si avvale, per un adeguato e reale raggiungimento dei risultati, soprattutto della loro collaborazione.
        3. Le regioni forniscono alle aziende sanitarie locali strutture, personale e strumentazioni in quantità proporzionali all'incidenza epidemiologica del morbo di Alzheimer e delle demenze correlate nel proprio territorio.
        4. Le regioni istituiscono corsi di formazione e di aggiornamento del personale sanitario destinato ad operare nelle strutture specializzate, al fine di garantire la maggiore competenza e specializzazione nell'erogazione di servizi previsti dall'articolo 3, comma 4, lettere da a) a l).

Art. 3.

(Articolazione della rete
dei servizi socio-sanitari).

        1. La rete dei servizi socio-sanitari prevede servizi integrati e flessibili, in grado di rispondere ai bisogni del paziente e della sua famiglia nelle varie fasi della malattia, al fine di garantire il mantenimento dell'autosufficienza e la qualità della vita della persona affetta da demenza e della sua famiglia.
        2. In ogni distretto deve essere assicurata la presenza di una struttura, individuata dal direttore di distretto, che sia punto di accesso per gli utenti e di riferimento per gli operatori per la rilevazione dei bisogni, l'informazione, la comunicazione, il coordinamento e l'attivazione degli operatori.
        3. Il distretto deve coinvolgere tutti gli operatori necessari, in base alle loro competenze, rapportandosi soprattutto con il medico di famiglia, quale interfaccia principale con l'utente e la sua famiglia.
        4. Il distretto deve garantire, mediante appositi protocolli di intesa con le amministrazioni comunali, in maniera appropriata, equa, adeguata ed accessibile, i seguenti servizi, all'interno di una rete di solidarietà con tutte le forze presenti sul territorio:

            a) assistenza ospedaliera presso reparti specializzati di degenza;

            b) riabilitazione presso unità dedicate;

            c) riabilitazione in regime ambulatoriale;

            d) assistenza presso centri diurni;

            e) assistenza presso residenze sanitarie assistenziali;

            f) assistenza domiciliare integrata;

            g) assistenza farmacologica;

            h) assistenza protesica;

            i) assistenza medico-legale;
            l) supporto al nucleo familiare e agli addetti all'assistenza.


Art. 4.

(Attività di studio e di ricerca scientifica).

        1. Le regioni destinano appositi stanziamenti per la ricerca in collaborazione con le associazioni dei familiari e gli enti senza scopo di lucro preposti alla ricerca, prevenzione, cura ed assistenza delle persone affette dal morbo di Alzheimer o da altre demenze correlate, per le attività di:

            a) indagine epidemiologica;

            b) ricerca di criteri uniformi e sempre più sofisticati per l'effettuazione di diagnosi precoce;

            c) ricerca per la prevenzione, cura e riabilitazione della malattia;

            d) prevenzione di patologie concomitanti e di complicazioni invalidanti;

            e) ricerca e monitoraggio delle metodiche di attività cognitive più adatte per l'ammalato e la famiglia in base alle varie fasi della malattia;

            f) promozione dell'educazione sanitaria alla popolazione circa i primi sintomi della malattia attraverso campagne d'informazione, corsi e seminari;

            g) redazione di una relazione semestrale sulle attività di ricerca svolte;

            h) ricerca di procedure sempre più semplici e funzionali;

            i) verifica dei livelli di qualità delle attività e delle strutture abilitate all'erogazione delle stesse mediante indicatori di qualità di struttura, di processo e di risultato.


Art. 5.

(Ripartizione di fondi).


        1. Nella ripartizione dei fondi si tiene conto della popolazione residente nelle singole regioni e del numero dei malati affetti dal morbo di Alzheimer o da altre demenze correlate.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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