XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3890
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n.241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta dai princìpi di
imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento,
efficacia, efficienza, economicità e pubblicità, e dai
princìpi dell'ordinamento comunitario";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Salvo che la legge disponga diversamente, le
amministrazioni pubbliche agiscono secondo il diritto
privato.
1-ter. Il recesso unilaterale dai contratti da parte
della pubblica amministrazione è ammesso nei soli casi
previsti dalla legge o dal contratto, e sempreché lo
richiedano rilevanti ragioni di interesse pubblico, fermo
restando il principio dell'indennizzo di cui all'articolo
21-quater.
1-quater. Per conseguire maggiore efficienza nella
loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso
della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse
amministrazioni e tra queste e i privati, nelle forme previste
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni".
Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Salva diversa disposizione di legge, il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei
destinatari, fermo restando il termine per la sua adozione,
acquista efficacia con la comunicazione ovvero con l'accertata
impossibilità di procedervi. In ogni caso, il provvedimento
non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata
clausola di immediata efficacia. I provvedimenti cautelari ed
urgenti sono immediatamente efficaci";
b) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il
ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo
21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034, può essere
proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione
inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e, in ogni
caso, entro un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi
2 o 3. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio
del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".
2. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n.241, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
"c-bis) la data entro la quale deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti avviati ad istanza di parte,
la data di presentazione dell'istanza;".
Art. 3.
1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le parole: ", nei
casi previsti dalla legge,";
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon
andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui
una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi
previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta
da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per
l'adozione del provvedimento".
Art. 4.
1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole da: "entro quindici giorni" fino a:
"richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso
termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni
interpellate";
b) al comma 3 il terzo periodo è soppresso;
c) al comma 5:
1) dopo le parole: "dal concedente" sono inserite le
seguenti: "ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando
la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta
in ogni caso al concedente il diritto di voto".
Art. 5.
1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,
n.241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo:
1) dopo la parola: "complessità" sono inserite le
seguenti: "e di insediamenti produttivi di beni e servizi";
2) le parole: "su motivata e documentata richiesta
dell'interessato" sono sostituite dalle seguenti: "su motivata
richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un
progetto preliminare, da uno studio di fattibilità";
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
"della salute" sono inserite le seguenti: "e della pubblica
incolumità";
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela della
pubblica incolumità, con riferimento alle opere
interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui
all'articolo 14-quater, comma 3".
Art. 6.
1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990,
n.241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è anteposto il seguente:
"01. La prima riunione della conferenza di servizi è
convocata entro quindici giorni lavorativi ovvero, in caso di
particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni
lavorativi dalla data di indizione";
b) al comma 2, le parole: "almeno dieci giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "almeno cinque giorni
lavorativi";
c) al comma 3, le parole: "ai sensi dei commi 2 e
seguenti dell'articolo 14-quater" sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente
articolo";
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole:
"valutazione medesima" sono inserite le seguenti: "ed il
termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di
novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilità ambientale";
e) al comma 5, in fine, la parola: "pubblica" è
sostituita dalle seguenti: ", del patrimonio storico-artistico
e della pubblica incolumità";
f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in
ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata
di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni
prevalenti espresse in quella sede";
g) al comma 7, sono soppresse le parole da: "e non
abbia notificato" fino alla fine del comma;
h) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Il provvedimento finale tiene conto della
determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis. Il
provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate
assenti, alla predetta conferenza".
Art. 7.
1. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto
1990, n.241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. Se il motivato dissenso è espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la
decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro
dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di
dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra più
amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o
regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata
la completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo
che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine
per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a)
alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata,
in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
ente locale. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine
per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e
3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza
unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del
Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei
ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei
successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non
attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla
competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte
delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono
la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni;
qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri,
che delibera con la partecipazione del Presidente della
regione interessata.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle
ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti
in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in
caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione";
c) il comma 4 è abrogato;
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Con direttiva del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
ovvero previa intesa in sede di Conferenza unificata quando
non si tratta di decisioni riguardanti il Consiglio dei
ministri, sono individuate le linee guida per l'applicazione
delle disposizioni generali e speciali in materia di
conferenza di servizi".
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 14-quater della legge 7 agosto
1990, n.241, è inserito il seguente:
"Art. 14-quinquies. - 1. Nelle ipotesi di conferenza
di servizi finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le
procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della
legge 11 febbraio 1994, n.109, sono convocati alla conferenza,
senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di
concessione individuati all'esito della procedura di cui
all'articolo 37-quater della legge n.109 del 1994,
ovvero le società di progetto di cui all'articolo
37-quinquies della medesima legge".
Art. 9.
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre
2000, n.340, le parole da: ", salvo quanto previsto" sino alla
fine del comma sono soppresse.
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n.
241, è inserito il seguente capo:
"Capo IV-bis.
EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 21-bis. - 1. Nei casi e con le modalità
stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono
imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro
confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il
termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto
obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche
amministrazioni, previa diffida, possono provvedere
all'esecuzione coattiva, senza necessità di previa pronuncia
giurisdizionale, nelle ipotesi e secondo le modalità previste
dalla legge.
2. Nel caso di obblighi fungibili, scaduto il
termine per l'adempimento, le amministrazioni, previa diffida,
procedono all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
Dell'avvio dell'esecuzione è data comunicazione al soggetto
inadempiente. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni
aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni
per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Art. 21-ter. - 1. I provvedimenti amministrativi
efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il
tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il
termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto
di sospensione e può essere prorogato o differito per una sola
volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
Art. 21-quater. - 1. Per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo
che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi
in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e
corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 21-quinquies. - 1. E' nullo il provvedimento
amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è
viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato
adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli
altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullità dei
provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del
giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva e di
merito del giudice amministrativo.
Art. 21-sexies. - 1. E' annullabile il provvedimento
amministrativo contrario a norme imperative o viziato da
eccesso di potere.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti,
le quali non abbiano un rilievo essenziale per la correttezza
del procedimento, quando il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato.
Art. 21-septies. - 1. Il provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo
21-sexies può essere annullato d'ufficio, sussistendone
le ragioni di interesse pubblico attuale ed entro un termine
ragionevole, comunque non superiore a due anni dalla sua
efficacia, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro
organo previsto dalla legge.
2. E' fatta salva la possibilità di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole".
Art. 11.
1. L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, è
sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Ai fini del presente capo si
intende:
a) per "diritto d'accesso", il diritto di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura del
documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di
atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i
soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accessibilità ai documenti amministrativi,
attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse,
costituisce principio generale dell'attività amministrativa al
fine di favorire la partecipazione ad essa e di assicurarne
l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle
regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono
accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24,
commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso
di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di
documento.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da
parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella
previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, si
informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto d'accesso è esercitabile fino a quando
la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere la
documentazione amministrativa cui si chiede di accedere".
Art. 12.
1. L'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n.241, è
sostituito dal seguente:
"Art. 24. - 1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi della legge 24 ottobre 1977, n.801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme
che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere
psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano
le categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai
sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle
pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le
pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, il Governo può
prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n.801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e
alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e
dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione
e alla repressione della criminalità con particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle
fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle
persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di
conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o
la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e
giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile".
Art. 13.
1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla
richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può
presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei
confronti degli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico competente per
ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato
istituito, la competenza è attribuita al difensore civico
competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la
Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore
civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.
Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso
ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne
informano il richiedente e lo comunicano all'autorità
disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo
motivato entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore civico o della Commissione,
l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si
sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine
di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore
civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o
differito per motivi inerenti ai dati personali che si
riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si
pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.
Qualora un procedimento di cui agli articoli 29, 31 e 32 della
legge 31 dicembre 1996, n.675, relativo al trattamento
pubblico di dati personali da parte di una pubblica
amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia
del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per
non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine,
il Garante adotta la propria decisione";
b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito
il seguente: "In pendenza di un ricorso presentato ai sensi
della legge 6 dicembre 1971, n.1034, il ricorso può essere
proposto con istanza presentata al presidente e depositata
presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso,
previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e
viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di
consiglio.";
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le
parti possono stare in giudizio personalmente senza
l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere
rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in
possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal
rappresentante legale dell'ente";
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000,
n.205, è abrogato. All'articolo 21, primo comma, della legge 6
dicembre 1971, n.1034, il terzo periodo è soppresso.
Art. 14.
1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n.241, è
sostituito dal seguente:
"Art. 27. - 1. E' istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da
dodici membri, dei quali due senatori e due deputati,
designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro
scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.97,
su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra
i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i
dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. E' membro
di diritto della Commissione il capo della struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il
supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione.
La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non
superiore a cinque unità, nominati ai sensi
dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n.400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del
triennio.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 336.600 annui, di cui euro 257.400 per compensi ai
componenti ed euro 79.200 per compensi agli esperti, a
decorrere dal 2003, si provvede nell'ambito delle risorse
quantificate annualmente dalla tabella C della legge
finanziaria, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze
- decreto legislativo n.303 del 1999. Gli oneri per il
funzionamento della Commissione, diversi da quelli di cui al
precedente periodo, sono a carico dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il
principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla
presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica
alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri;
propone al Governo modifiche dei testi legislativi e
regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia
garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di
quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo
di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste
sono adottate dalla Commissione di cui al presente
articolo".
Art. 15.
1. L'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n.241, è
sostituito dal seguente:
"Art. 29. - 1. Le disposizioni della presente legge
si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono
nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di
giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni
pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla
presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle
garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione
amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti
dalla presente legge".
Art. 16.
1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina
regionale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n.241, come sostituito dall'articolo 15 della
presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati
dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le
disposizioni della legge n.241 del 1990 come modificata dalla
presente legge.
Art. 17.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri
adotta le misure necessarie alla ricostituzione della
Commissione per l'accesso. Decorso tale termine, l'attuale
Commissione decade.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400,
un regolamento inteso a integrare o modificare il regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n.352, al fine di adeguarne le disposizioni alle
modifiche introdotte dalla presente legge.
3. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel
rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri
regolamenti alle modifiche apportate al capo V della legge 7
agosto 1990, n.241, dalla presente legge nonché al regolamento
di cui al comma 2.