XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3859
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi fondamentali
della protezione civile).
1. Per protezione civile si intende il complesso
coordinato di azioni espletate da enti e amministrazioni
pubbliche e private e da ogni altra persona fisica in forma
singola o associata, finalizzato alla tutela della integrità
della vita e alla salvaguardia dei beni, degli insediamenti e
dell'ambiente di vita e di lavoro dai danni o dal pericolo di
danni derivanti da calamità o da catastrofi naturali o
antropiche e da altri eventi di varia natura.
2. Princìpi fondamentali che caratterizzano le attività di
protezione civile, ad ogni livello, ordine e grado, sono la
complementarietà, la sussidiarietà e la solidarietà
interterritoriale, in modo da garantire ogni forma di
collaborazione istituzionale, nonché di mutua assistenza
tecnica, economica e finanziaria.
3. L'attività di protezione civile si espleta
principalmente attraverso la previsione e la prevenzione degli
eventi calamitosi, il soccorso e l'assistenza, il superamento
dell'emergenza, la promozione delle attività di volontariato,
la formazione e l'informazione della popolazione.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge in
materia di previsione, di prevenzione e di soccorso
costituiscono princìpi della legislazione statale, cui devono
conformarsi le leggi regionali e delle province autonome in
materia di protezione civile.
Art. 2.
(Strutture nazionali di protezione civile).
1. Costituiscono strutture operative nazionali della
protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale
componente fondamentale;
b) le Forze armate;
c) la Polizia di Stato;
d) l'Arma dei carabinieri;
e) il Corpo della guardia di finanza;
f) il Corpo forestale dello Stato:
g) la Croce rossa italiana;
h) il Corpo nazionale soccorso alpino;
i) il Servizio sanitario nazionale;
l) gli enti gestori di servizi a livello
nazionale.
2. Costituiscono strutture nazionali di supporto
tecnico-scientifico della protezione civile:
a) l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e del territorio (ANPAT);
b) il Registro italiano dighe;
c) il Servizio meteorologico nazionale
distribuito;
d) i gruppi nazionali di ricerca scientifica;
e) l'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia;
f) l'Istituto superiore di sanità.
3. Costituiscono altresì strutture essenziali della
protezione civile le organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 16 e i corpi volontari comunali o intercomunali
di cui all'articolo 14.
4. Le strutture operative nazionali della protezione
civile sono tenute a predisporre, a livello centrale e
periferico, idonee pianificazioni degli interventi di
emergenza in relazione alle varie ipotesi di rischio, ai fini
dell'attivazione delle azioni di specifica competenza al
verificarsi degli eventi di cui all'articolo 3. A tale fine
gli enti preposti alla predisposizione delle pianificazioni di
emergenza devono portare a conoscenza delle pianificazioni
stesse le componenti delle strutture operative nazionali
presenti sul territorio.
5. Le strutture di cui al comma 2 garantiscono il
necessario supporto tecnico-scientifico all'azione propria del
Dipartimento della protezione civile nonché agli enti
istituzionalmente preposti al coordinamento dell'emergenza in
occasione del verificarsi degli eventi di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 3 e per la durata degli
stessi, secondo modalità e forme definite con apposito
regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri sono dettate norme volte a disciplinare le forme di
partecipazione e di collaborazione delle strutture nazionali
operative e di supporto tecnico-scientifico all'attività del
Dipartimento nazionale della protezione civile di cui
all'articolo 6.
Art. 3.
(Tipologia di eventi e
ambito di competenze).
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi
di cui all'articolo 1 si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività
dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi
attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via
ordinaria nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali;
b) eventi naturali o connessi con l'attività
dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano
l'esigenza di coordinamento di più enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria;
c) calamità, catastrofi o altri eventi di origine
naturale e antropica che, per intensità ed estensione, devono
essere fronteggiati con mezzi e con poteri straordinari.
2. Il coordinamento delle azioni operative connesse agli
eventi di cui alla lettera b) del comma 1 è assunto,
rispettivamente, dal comune, dalla provincia o dalla regione
in relazione agli organi operativi, agli enti e alle
amministrazioni da coordinare e all'ambito territoriale degli
eventi stessi.
3. Il coordinamento delle azioni operative connesse agli
eventi di cui alla lettera c) del comma 1 è esercitato
dallo Stato attraverso il Dipartimento nazionale della
protezione civile di cui all'articolo 6.
Art. 4.
(Definizioni).
1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, comma 3, si
definiscono:
a) previsione: il complesso di attività dirette
allo studio del territorio, delle infrastrutture e degli
insediamenti finalizzato alla individuazione dei rischi
derivanti sia da eventi naturali che dall'attività umana e
delle loro conseguenze sulle persone, sui beni e
sull'ambiente;
b) prevenzione: il complesso di attività e di
interventi finalizzati alla riduzione sia delle probabilità di
accadimento dell'evento calamitoso che delle sue conseguenze
in termini di danni alle persone, ai beni e all'ambiente.
Costituiscono altresì parte fondamentale dell'attività di
prevenzione la formazione e l'informazione della popolazione
nonché la pianificazione di emergenza per le varie ipotesi di
rischio individuate;
c) soccorso: l'attuazione, a seguito di un evento
calamitoso o in previsione di un suo probabile accadimento,
degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni
colpite dagli eventi calamitosi o dagli stessi potenzialmente
interessate, ogni forma di prima assistenza e il ripristino di
accettabili condizioni di vita;
d) superamento dell'emergenza: l'attuazione,
coordinata tra gli organi istituzionali competenti, delle
iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
2. I programmi di tutela e di risanamento del territorio
nonché gli strumenti pianificatori e urbanistici, devono
essere adeguati e aggiornati ogni triennio a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, in riferimento
alle situazioni di rischio individuate dall'attività di
previsione svolta dagli organi istituzionalmente competenti in
materia di protezione civile. Gli organi regionali competenti
adottano procedure urgenti per l'approvazione degli
adeguamenti triennali.
Art. 5.
(Compiti del Presidente
del Consiglio dei ministri).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per
l'assolvimento delle funzioni di sua competenza di cui alla
presente legge, si avvale di un Ministro senza portafoglio per
il coordinamento della protezione civile al quale può delegare
tutte le funzioni oppure di un sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei ministri delegato per il coordinamento della
protezione civile.
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, o il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
ministri delegato, attua gli indirizzi generali della politica
di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, e in
particolare:
a) attraverso intese con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata":
1) indirizza, promuove e coordina le attività in
materia di protezione civile delle amministrazioni dello
Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province
autonome, delle province, dei comuni, delle comunità montane,
degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio, al fine di assicurare la coerenza degli
interventi, nonché l'efficacia e l'efficienza degli stessi a
garanzia della tutela e dell'integrità dei cittadini, dei beni
e dell'ambiente;
2) determina gli indirizzi e i criteri generali a cui
i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono attenersi
nello svolgimento delle proprie competenze ai fini della
previsione e della prevenzione nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni e delle province autonome;
3) approva i piani nazionali per fronteggiare le
emergenze e per coordinare gli interventi di soccorso;
4) promuove l'attività di formazione in materia di
protezione civile;
5) approva gli indirizzi nazionali per la promozione,
lo sviluppo e l'utilizzo del volontariato di protezione civile
e, sulla base di proposte formulate dal Comitato paritetico
Stato-regioni-enti locali di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, definisce
la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei
fondi finalizzati ai contributi per il potenziamento delle
attrezzature e per il miglioramento della preparazione
tecnico-operativa del volontariato;
b) attraverso intese con le regioni e con le
province autonome interessate:
1) definisce e coordina preventivamente l'attività
tecnico-operativa, volta ad assicurare, al verificarsi degli
eventi di cui all'articolo 3, i primi interventi, da
effettuare in concorso con i soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 1, nonché la struttura organizzativa necessaria
per fronteggiare gli eventi calamitosi, da coordinare con i
prefetti per gli aspetti strettamente connessi all'ordine ed
alla sicurezza pubblica;
2) disciplina le attività connesse allo spegnimento
degli incendi boschivi con i mezzi aerei appartenenti alle
competenti strutture dello Stato;
3) promuove l'esecuzione di periodiche esercitazioni
sul territorio nazionale, nonché l'attività di informazione
alle popolazioni interessate;
c) attiva le funzioni sostitutive previste
dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nei casi di inadempienza o su richiesta delle regioni e delle
province autonome;
d) attiva intese e rapporti a livello
internazionale in materia di protezione civile;
e) propone al Consiglio dei ministri la
dichiarazione e la revoca dello stato di emergenza, al
verificarsi di eventi di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 3.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile o il
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri
delegato, si avvale del Dipartimento nazionale della
protezione civile istituito nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel cui ambito operano la Commissione
nazionale tecnico-scientifica per i grandi rischi, il Comitato
operativo della protezione civile e la Commissione paritetica
Stato-regioni-enti locali di cui agli articoli 8, 9 e 11 della
presente legge.
Art. 6.
(Dipartimento nazionale
della protezione civile).
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo
5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile o
il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri
delegato, si avvale del Dipartimento nazionale della
protezione civile.
2. Il Dipartimento nazionale della protezione civile:
a) predispone gli atti istruttori
tecnico-amministrativi relativi all'attuazione delle
competenze del Ministro per il coordinamento della protezione
civile o del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
ministri delegato di cui all'articolo 5;
b) predispone i programmi nazionali di previsione
e di prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio
sulla base degli indirizzi concordati in sede di Conferenza
unificata;
c) predispone i piani nazionali per fronteggiare
le emergenze e per coordinare gli interventi di soccorso sulla
base dei criteri definiti di intesa con le regioni o con le
province autonome interessate;
d) promuove studi sulla previsione e la
prevenzione dei rischi naturali e antropici;
e) di intesa con le regioni o con le province
autonome e gli enti locali, attua, per gli scenari nazionali,
l'esecuzione di periodiche esercitazioni e promuove la
relativa attività di informazione alle popolazioni
interessate;
f) assume tutte le iniziative opportune per
incentivare l'attività di formazione in materia di protezione
civile, in collaborazione con le regioni o con le province
autonome, anche attraverso accordi con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca tendenti a
promuovere l'inserimento di materie afferenti la protezione
civile nei programmi di insegnamento di ogni ordine e
grado;
g) di intesa con le regioni o con le province
autonome, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di
emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa
necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi in
coordinamento con i prefetti interessati per gli aspetti
strettamente connessi all'ordine e alla sicurezza pubblica;
h) attiva i piani di emergenza in caso di eventi
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e ne cura
l'attuazione;
i) istruisce le richieste di emanazione di stato
di emergenza avanzate dalle regioni o dalle province autonome
ai fini della proposta del Ministro per il coordinamento della
protezione civile o del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei ministri delegato di deliberazione da parte del
Consiglio dei ministri;
l) attiva le procedure concordate con le regioni o
con le province autonome interessate ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, lettera b);
m) provvede al suo interno all'istituzione di un
sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati
atto a permettere l'interscambio e l'aggiornamento in tempo
reale delle informazioni con i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede alla regolamentazione
del sistema informatizzato;
n) predispone gli indirizzi nazionali per la
promozione, lo sviluppo e l'utilizzo del volontariato di
protezione civile.
Art. 7.
(Dichiarazione di stato di emergenza
e potere di ordinanza).
1. Al verificarsi di eventi che per intensità ed
estensione appaiono tali da dover essere fronteggiati con
mezzi e poteri straordinari il Dipartimento nazionale della
protezione civile, autonomamente o dietro richiesta del
presidente della regione o della provincia autonoma
interessata, valuta l'opportunità di classificare l'evento
quale appartenente alla categoria di cui all'articolo 3, comma
1, lettera c), e propone al Ministro per il
coordinamento della protezione civile o al Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato la
dichiarazione dello stato di emergenza ai fini della
successiva deliberazione da parte del Consiglio dei ministri.
La dichiarazione dello stato di emergenza deve prevedere la
durata e l'estensione territoriale connessa all'entità e alla
natura degli eventi.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, nonché per
evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a
cose o per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita
nelle aree colpite dagli eventi di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 3, il Dipartimento nazionale della
protezione civile propone al Ministro per il coordinamento
della protezione civile o al Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei ministri delegato, di intesa con le regioni
o con le province autonome interessate, l'emanazione di
ordinanze anche in deroga alle disposizioni vigenti e nel
rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.
Tali ordinanze, se emanate in deroga a leggi vigenti, devono
specificare i motivi di urgenza che non permettono il ricorso
alla procedure ordinarie, contenere l'indicazione delle
principali norme cui si intende derogare ed essere motivate
specificando il nesso di strumentalità che deve
necessariamente intercorrere tra lo stato di emergenza cui si
vuole porre rimedio e le norme di legge di cui si consente la
temporanea sospensione. Esse non possono comunque derogare a
disposizioni vigenti poste a tutela di beni fondamentali e
supremi quali il paesaggio o, in generale, l'ambiente, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni. Le ordinanze sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, nonché
pubblicizzate dalle regioni, dalle province autonome e dagli
enti locali interessati.
3. Il Ministro per il coordinamento della protezione
civile o il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
ministri delegato, per l'attuazione degli interventi di cui al
comma 2, può nominare, mediante apposita ordinanza, commissari
delegati. Salvo casi eccezionali e motivati, è nominato
Commissario delegato il Presidente della giunta regionale o
della provincia autonoma interessata dall'emergenza. Il
provvedimento di delega deve indicare il contenuto della
delega, i tempi e le modalità del suo esercizio nonché le
risorse finanziarie.
Art. 8.
(Commissione nazionale tecnico-scientifica per i grandi
rischi).
1. La Commissione nazionale tecnico-scientifica per i
grandi rischi, di seguito denominata "Commissione nazionale",
articolata in sezioni secondo le varie tipologie di rischio, è
organo consultivo e propositivo del Ministro per il
coordinamento della protezione civile o del Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato, per le
azioni proprie nella gestione delle emergenze nonché per
l'esame di specifiche situazioni di rischio e degli opportuni
interventi conseguenti.
2. La Commissione nazionale fornisce altresì al
Dipartimento nazionale della protezione civile le indicazioni
necessarie alla definizione di obiettivi di studio e di
ricerca in materia di protezione civile ai fini dell'attività
dei gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui
all'articolo 10.
3. La Commissione nazionale è composta dal Ministro per il
coordinamento della protezione civile, o dal Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato, che la
presiede, da un docente universitario esperto in problemi di
protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di
assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del
rischio.
4. Della Commissione nazionale fanno parte altresì esperti
nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. La Commissione nazionale è costituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con
il medesimo decreto sono stabilite la composizione e le
modalità organizzative e di funzionamento della Commissione
stessa.
Art. 9.
(Comitato operativo della protezione civile).
1. Il Comitato operativo della protezione civile, di
seguito denominato "Comitato", assicura, per gli eventi di cui
all'articolo 3, comma1, lettera c), la direzione
unitaria dell'attività di emergenza coordinando in un quadro
unitario gli interventi delle amministrazioni e degli enti
interessati al soccorso e promuovendo l'applicazione delle
direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle
zone interessate dall'emergenza.
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il
coordinamento della protezione civile o dal Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato, ovvero,
in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del
Governo a ciò delegato ed è composto dal Capo del Dipartimento
nazionale della protezione civile, da un rappresentante per
ciascuna delle strutture operative nazionali di cui al comma 1
dell'articolo 2, che sono tenute a concorrere all'opera di
soccorso, e da due rappresentanti designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un
rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di
protezione civile.
3. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri,
su delega dei rispettivi Ministri, assumono ed esplicano con
poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni
di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e
amministrazioni controllate o vigilate, tutte le facoltà e le
competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di
protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato,
l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo
decreto sono stabilite la composizione e le modalità
organizzative e di funzionamento del Comitato stesso.
5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le
autorità regionali e locali di protezione civile nonché
rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
Art. 10.
(Gruppi nazionali di ricerca scientifica).
1. Il Dipartimento nazionale della protezione civile, per
il perseguimento delle proprie finalità in materia di
previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale
dell'opera dei gruppi nazionali di ricerca scientifica
istituiti presso il Consiglio nazionale delle ricerche e
l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Con apposite
convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività in
conformità alla normativa vigente e alle finalità di cui alla
presente legge.
Art. 11.
(Commissione paritetica
Stato-regioni-enti locali).
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, la Commissione paritetica Stato-regioni-enti locali
per la protezione civile, alla quale sono attribuite le
seguenti competenze:
a) proporre la ripartizione tra le regioni e le
province autonome dei fondi finalizzati ai contributi per il
potenziamento delle attrezzature e per il miglioramento della
preparazione tecnico-operativa del volontariato;
b) proporre la ripartizione tra le regioni e le
province autonome degli eventuali contributi statali per
finanziare gli interventi delle stesse regioni, e province
autonome nonché degli enti locali, diretti a fronteggiare
esigenze urgenti per gli eventi di cui all'articolo 3, comma
1, lettera b), nonché per potenziare il sistema di
difesa civile delle regioni, delle province autonome e degli
enti locali di cui all'articolo 18;
c) esaminare i programmi di previsione e di
prevenzione nonché le pianificazioni di emergenza predisposte
dalle regioni e dalle province autonome e predisporre apposite
relazioni per il Ministro per il coordinamento della
protezione civile o per il Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei ministri delegato in merito alla coerenza degli
stessi con gli indirizzi di cui all'articolo 5, comma 2,
lettera b), e con le pianificazioni nazionali di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera c).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento
della Commissione di cui al comma 1, in conformità alle
finalità della presente legge.
Art. 12.
(Competenze delle regioni
e delle province autonome).
1. Le regioni e le province autonome esercitano la
funzione legislativa concorrente in materia di protezione
civile ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e
svolgono funzioni di indirizzo, di organizzazione e di
coordinamento delle attività di protezione civile nell'ambito
regionale.
2. Le regioni e le province autonome, mediante proprie
norme e nel rispetto degli indirizzi nazionali di cui
all'articolo 5, disciplinano le attività di protezione civile
proprie e degli altri soggetti pubblici e privati presenti nel
rispettivo ambito territoriale con particolare riferimento:
a) alla predisposizione dei programmi di
previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli
indirizzi nazionali;
b) all'attività di previsione e di prevenzione dei
rischi da parte delle strutture regionali e degli altri
soggetti pubblici istituzionalmente preposti presenti in
ambito regionale;
c) all'attuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli
eventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e
c), avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e delle altre strutture operative nazionali di cui al
all'articolo 2, comma 1, ove presenti sul territorio, e al
coordinamento degli stessi nel caso di eventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a);
d) alla definizione degli indirizzi per la
predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di
eventi calamitosi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), e delle relative esercitazioni;
e) all'attuazione e al coordinamento degli
interventi necessari per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
f) allo spegnimento degli incendi boschivi, anche
con mezzi aerei di proprietà regionale, fatto salvo quanto
stabilito al numero 3) della lettera f) del comma 1
dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
g) alla dichiarazione dell'esistenza di
eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa
l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze
di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive
modificazioni;
h) alla richiesta di dichiarazione dello stato di
emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera c);
i) alle procedure di emanazione, da parte del
presidente della giunta regionale e delle province autonome,
anche nella eventuale veste di commissario delegato del
Ministro per il coordinamento della protezione civile o del
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri
delegato, di ordinanze finalizzate a evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
l) all'esercizio di funzioni sostitutive in caso
di inadempienze o su richiesta degli enti locali nel rispetto
del principio di sussidiarieta;
m) alla stipula di accordi con le regioni o con le
province autonome limitrofe per fronteggiare in maniera
coordinata situazioni di rischio di particolare rilevanza,
nonché con regioni o con governi esteri per la realizzazione
di attività comuni o in collaborazione;
n) alla predisposizione e all'aggiornamento di
elenchi di esperti nelle materie attinenti la protezione
civile da utilizzare nelle attività regionali, delle province
autonome ed extraregionali;
o) alla istituzione di un sistema informatizzato
per la raccolta e la gestione dei dati collegato con il
sistema informativo del Dipartimento nazionale della
protezione civile per lo scambio di informazioni in tempo
reale, contenente in particolare dati censiti dalle
amministrazioni provinciali relativamente ai mezzi tecnici,
alle attrezzature, alle strumentazioni tecnico-scientifiche e
ai manufatti che, a vario titolo, sono suscettibili di
utilizzo nelle attività di protezione civile;
p) alla predisposizione della mappa dei rischi
regionale sulla base dei dati trasmessi dalle province;
q) alla promozione dell'attività di formazione in
materia di protezione civile e di informazione della
popolazione anche attraverso intese con le strutture
scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio;
r) alla promozione e al sostegno di forme
associate di gestione dell'attività di protezione civile tra
amministrazioni comunali di dimensione limitata;
s) alla organizzazione e alla gestione operativa
del volontariato di protezione civile, sia nella forma
associativa che in quella di gruppi o di corpi volontari
comunali o intercomunali, e al suo coinvolgimento nelle
attività di protezione civile;
t) alla concessione al volontariato associativo
dei contributi per il potenziamento delle attrezzature e per
il miglioramento della preparazione tecnico-operativa di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 1);
u) al sostegno finanziario dei gruppi o dei corpi
volontari comunali o intercomunali di protezione civile;
v) all'istituzione di centri regionali e delle
province autonome di assistenza per la gestione dei beni
mobili di protezione civile facenti parte del patrimonio
regionale o provinciale.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2
il presidente della giunta regionale o della provincia
autonoma, ovvero, per sua delega, l'assessore regionale o
provinciale alla protezione civile, si avvale di un apposito
ufficio o dipartimento regionale o della provincia autonoma di
protezione civile e di un comitato regionale o della provincia
autonoma di protezione civile che svolge attività di supporto
alle azioni proprie del presidente della giunta regionale o
della provincia autonoma. Il comitato regionale o della
provincia autonoma di protezione civile è presieduto dal
presidente della regione o della provincia autonoma o
dall'assessore delegato ed è composto dai rappresentanti delle
strutture operative e scientifiche che operano sul
territorio.
4. Al verificarsi o all'imminenza di uno degli eventi di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), il
Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma
istituisce per il periodo dell'emergenza un comitato tecnico
composto da esperti, da scegliere nell'ambito degli elenchi
previsti al comma 2, lettera n), del presente articolo,
di cui si avvale in relazione alla natura dell'evento
stesso.
Art. 13.
(Competenze della provincia).
1. Le province provvedono all'attuazione delle attività
di protezione civile in ambito provinciale, conformemente
al principio di sussidiarietà, con particolare
riferimento:
a) all'attuazione e al coordinamento, in costante
collegamento con l'ufficio o il dipartimento regionale o della
provincia autonoma di protezione civile, di interventi urgenti
in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza
di eventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e
al concorso agli interventi di competenza regionale o della
provincia autonoma in caso di eventi di cui al medesimo
articolo 3, comma 1, lettera c) o lettera b), che
travalichino i confini amministrativi del territorio di
propria pertinenza, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e delle altre strutture operative nazionali
del sistema di protezione civile di cui al all'articolo 2,
comma 1, ove presenti sul territorio;
b) all'attuazione, in ambito provinciale, delle
attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei
rischi, stabilite dai programmi e dai piani regionali, con
l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
c) alla predisposizione dei piani provinciali di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali o delle
province autonome per ogni tipo di rischio esistente nel
territorio della provincia e alla loro attuazione;
d) alla partecipazione agli interventi di soccorso
alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;
e) alla vigilanza sulla predisposizione da parte
delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi
urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di
eventi calamitosi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b);
f) alla rilevazione, alla raccolta e alla
elaborazione dei dati ai fini della predisposizione e
dell'aggiornamento della mappa dei rischi, articolata per
comune, da trasmettere alla regione o alla provincia autonoma
e ai comuni interessati;
g) al censimento dei mezzi tecnici, delle
attrezzature, strumentazioni tecnico-scientifiche e dei
manufatti che, a vario titolo, sono suscettibili di utilizzo
nelle attività di protezione civile;
h) alla istituzione di un sistema informatizzato
per la raccolta e la gestione dei dati collegato con il
sistema informativo della regione o della provincia autonoma e
con quello del Dipartimento nazionale della protezione civile
per lo scambio di informazioni in tempo reale;
i) al censimento, all'organizzazione e al sostegno
del volontariato di protezione civile sia nella forma
associativa che in quella di corpi volontari comunali o
intercomunali e al suo coinvolgimento nelle attività di
protezione civile sulla base degli indirizzi nazionali,
regionali e delle province autonome;
l) alla predisposizione, sulla base degli
indirizzi regionali e delle province autonome, di elenchi di
esperti per ogni tipologia di rischio;
m) alla presa d'atto e all'analisi dei piani
comunali o intercomunali di protezione civile;
n) allo svolgimento di periodiche esercitazioni,
per gli scenari di rischio prevalenti sul territorio, sulla
base degli indirizzi regionali e delle province autonome;
o) all'attività di formazione in materia di
protezione civile e di informazione della popolazione anche
attraverso intese con le strutture scolastiche di ogni ordine
e grado presenti sul territorio;
p) ad ogni altra attività indicata dalla normativa
regionale delle province autonome.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la
provincia si avvale di un apposito ufficio provinciale di
protezione civile nel cui ambito è istituito il comitato
provinciale di protezione civile che svolge attività di
supporto alle azioni proprie del presidente della provincia.
Il comitato provinciale di protezione civile è presieduto dal
presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore
delegato ed è composto dal comandante provinciale dei vigili
del fuoco con funzioni di vice presidente e dai rappresentanti
delle strutture operative che operano sul territorio.
Art. 14.
(Competenze del comune).
1. Per l'attuazione delle competenze di cui al presente
articolo, i comuni devono dotarsi di una struttura di
protezione civile e devono includere nel proprio bilancio un
apposito capitolo di spesa.
2. E' facoltà dei comuni di piccole dimensioni porre in
atto idonee forme di aggregazione con comuni limitrofi, anche
nelle eventuali forme associative e di cooperazione previste
dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, in ambito montano, anche
tramite le comunità montane, per la realizzazione della
struttura di cui al comma 1, ferma restando in capo ai singoli
sindaci la funzione di autorità comunale di protezione
civile.
3. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in
materia di protezione civile in ambito comunale e provvedono
all'attuazione delle relative attività, conformemente al
principio di sussidiarietà mediante:
a) concorso, in ambito comunale, alle attività di
previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi,
effettuati dalla provincia secondo i programmi regionali o
della provincia autonoma;
b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi
quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in
ambito comunale;
c) predisposizione dei piani comunali o
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di
cooperazione previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni
e, in ambito montano, tramite le comunità montane, nonché cura
della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali o
della provincia autonoma;
d) attivazione e direzione unitaria dei primi
soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari
a fronteggiare l'emergenza;
e) vigilanza sull'attuazione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
f) utilizzo del volontariato di protezione civile
a livello comunale o intercomunale, sulla base degli indirizzi
nazionali regionali e delle province autonome;
g) concorso nella rilevazione e nella raccolta dei
dati relativi ai rischi potenziali sul proprio territorio ai
fini della predisposizione della mappa dei rischi di cui
all'articolo 12, comma 2, lettera p).
4. Al verificarsi dell'emergenza, il sindaco assume la
direzione e il coordinamento delle attività di soccorso e di
assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi
necessari, dandone comunicazione ai presidenti delle giunte
regionali e provinciali, nonché agli uffici territoriali del
Governo. Quando la calamità naturale o l'evento non possono
venire fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il
sindaco chiede l'intervento di altre forze o strutture al
presidente della provincia.
5. Quale struttura tecnico-operativa fondamentale
dell'attività di protezione civile a livello di comune o di
più comuni, ai sensi di quanto previsto ai commi 1 e 2, può
essere costituito il corpo volontario comunale o intercomunale
di protezione civile con compiti di supporto alle azioni di
competenza comunale.
6. Alla formazione e all'addestramento del personale del
corpo volontario comunale o intercomunale di protezione civile
si provvede attraverso intese con il comando provinciale dei
vigili del fuoco competente per territorio o, in mancanza,
avvalendosi degli esperti regionali di cui all'articolo 12,
comma 2, lettera n). Previe intese con il predetto
comando provinciale, il corpo volontario comunale o
intercomunale di protezione civile può essere impiegato anche
a supporto dell'attività istituzionale del comando stesso.
I
corpi volontari comunali o intercomunali di protezione civile
devono essere riconosciuti dalla regione o dalla provincia
autonoma competente e della loro costituzione deve essere data
comunicazione all'amministrazione provinciale e al
Dipartimento nazionale della protezione civile.
7. Il comune è tenuto ad assicurare al corpo volontario
comunale o intercomunale adeguata sede, attrezzature e mezzi
di intervento nonché la copertura assicurativa a favore dei
volontari impegnati nelle attività di protezione civile.
8. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente
articolo il sindaco può avvalersi di esperti nella materia.
Art. 15.
(Competenze degli uffici territoriali
del Governo).
1. Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), gli
uffici territoriali del Governo si attivano per gestire e
coordinare, di intesa con il presidente della giunta regionale
o provinciale e con l'ufficio o il dipartimento regionale o
provinciale di protezione civile, in relazione alla tipologia
dell'evento calamitoso, l'utilizzazione delle Forze
dell'ordine al fine di assicurare l'ordine pubblico e di
contribuire all'attività di soccorso.
Art. 16.
(Volontariato di protezione civile).
1. Il volontariato di protezione civile si esprime
attraverso le organizzazioni di volontariato e i Corpi
volontari comunali o intercomunali di cui all'articolo 14.
2. Lo Stato, le regioni, le province autonome e le
amministrazioni locali promuovono la costituzione,
l'addestramento e l'impiego delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile concorrendo con contributi
finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi
nonché al miglioramento della preparazione tecnica. Sulla base
della normativa regionale e delle province autonome di cui al
comma 3, le regioni, le province autonome e le province
concorrono finanziariamente alla gestione dei corpi volontari
comunali o intercomunali.
3. Le regioni e le province autonome, ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, lettera s), provvedono ad
emanare apposite norme finalizzate alla organizzazione e alla
gestione operativa del volontariato di protezione civile.
4. La normativa di cui al comma 3 in materia di
volontariato deve, altresì, prevedere:
a la possibilità che, in caso di eventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), le
regioni e le province autonome o le province possano disporre
l'impiego coordinato dei corpi volontari comunali o
intercomunali per far fronte alle situazioni di emergenza sul
territorio di rispettiva competenza sull'intero territorio
nazionale;
b) la uniformità e la compatibi1ità, per quanto
possibile, di mezzi, di attrezzature e di vestiario anche
nell'ipotesi della eventuale costituzione di sezioni mobili
volontarie regionali e delle province autonome o
provinciali.
Art. 17.
(Programmi scolastici e corsi universitari).
1. Al fine di promuovere la coscienza nazionale di
protezione civile e istruire i giovani sui rischi, sui
provvedimenti per ridurli e prevenirli, sulle misure e
procedure di soccorso in caso di incidenti o di calamità
estese, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, previ accordi di cui al1'articolo 6, comma 2, lettera
f), dispone l'inserimento di tali materie nei programmi
di istruzione delle scuole di ogni ordine e grado.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca favorisce l'istituzione di corsi di specializzazione
per laureati in materie afferenti la protezione civile.
Art. 18.
(Difesa civile).
1. Per difesa civile si intende quel complesso di attività
che le amministrazioni civili pongono in essere a sostegno
delle forze militari, in occasione di crisi che hanno come
scenario di riferimento eventi bellici, atti terroristici e
insurrezionali, nonché le attività di supporto alle autorità
nazionali dei Paesi alleati per le medesime tipologie di
eventi.
2. La struttura nazionale e territoriale di protezione
civile prevista dalla presente legge concorre, nell'ambito
delle proprie specifiche competenze, alle attività di difesa
civile.
3. Al fine di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento
nazionale della protezione civile partecipa alle riunioni
della Commissione interministeriale tecnica per la difesa
civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le
finalità di difesa civile e sulla base degli indirizzi forniti
dalla predetta Commissione, il Dipartimento nazionale della
protezione civile coordina l'attività dei soggetti di cui alla
presente legge per gli specifici interventi di protezione
civile.
Art. 19.
(Beni mobili di protezione civile).
1. I beni mobili acquisiti a qualsiasi titolo per fare
fronte a situazioni di emergenza di protezione civile entrano
a far parte del patrimonio della regione o della provincia
autonoma nel cui territorio sono stati impiegati.
2. La regione o la provincia autonoma provvede, al termine
dell'emergenza, al recupero, allo stoccaggio, alla custodia e
alla gestione per impieghi di protezione civile dei beni di
cui al comma 1, valutando altresì l'opportunità
tecnico-economica di interventi di manutenzione straordinaria,
di riparazione o di messa fuori uso.
3. Parimenti i beni mobili acquisiti in relazione a
precedenti emergenze e facenti parte del patrimonio del
Dipartimento nazionale della protezione civile non strumentali
al funzionamento del Dipartimento stesso, sono trasferiti al
patrimonio delle regioni e delle province autonome secondo una
ripartizione effettuata dalla Commissione paritetica
Stato-regioni-enti locali di cui all'articolo 11.
4. Per la gestione dei beni mobili di cui al comma 3 e in
particolare per le operazioni di stoccaggio, di manutenzione e
di movimentazione sono costituiti appositi centri regionali e
delle province autonome di assistenza, responsabili del pronto
impiego dei predetti materiali in situazioni di emergenza.
5. Il Dipartimento nazionale della protezione civile, su
conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sulla base del regolamento di cui al comma 6, può
disporre l'impiego temporaneo dei materiali di protezione
civile acquisiti al patrimonio regionale e delle province
autonome, per fare fronte ad emergenze sul territorio
nazionale. A tale fine i centri regionali e delle province
autonome di assistenza devono tener aggiornato l'elenco dei
beni mobili di protezione civile disponibili e darne costante
comunicazione al Dipartimento nazionale della protezione
civile.
6. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
trasferimento dei beni di cui al presente articolo al
patrimonio regionale nonché di impiego degli stessi in
occasione di emergenze del tipo di cui all'articolo 3, comma
1, lettera c), da parte del Dipartimento nazionale della
protezione civile.
Art. 20.
(Fonti di finanziamento).
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge per le attività di competenza statale, sono posti a
carico del Fondo per la protezione civile, come previsto
dall'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.
195, e successive modificazioni.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge per attività di competenza delle regioni e delle
province autonome, delle province e degli enti locali sono a
carico dei bilanci dei predetti enti.
3. Possono altresì essere previsti contributi statali per
finanziare gli interventi delle regioni, delle province
autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze
urgenti per le calamità di cui alla lettera b) del comma
1, dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile
delle regioni delle province autonome e degli enti locali.
Art. 21.
(Modifiche e abrogazione di norme).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle
presente legge:
a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, è abrogata;
b) il comma 1, dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Al Ministero dell'interno sono attribuiti le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:
garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli
organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli
enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
difesa civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza,
immigrazione, asilo, soccorso pubblico, prevenzione
incendi";
c) l'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, è abrogato;
d) il comma 1 dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è
sostituito dal seguente:
"1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della
protezione civile, nonché per la disciplina della relativa
gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più
decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e
dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Con i predetti decreti sono definite le misure
organizzative conseguenti alla specificità delle nuove
competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali,
in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato
l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di
pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento
economico";
e) i commi 4 e 5 dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono
abrogati;
f) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 6
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è sostituita dalla
seguente:
"c) Direzione generale per la difesa civile";
g) il comma 3 dell'articolo 6 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2001, n. 398, è sostituito dal seguente:
"3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile è diretto da un Capo
dipartimento ad esso è assegnato un vice capo dipartimento che
espleta le funzioni vicarie e al quale compete, oltre alle
funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di
Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, il coordinamento delle Direzioni centrali di cui alle
lettere a), b), d), f) e h) del comma 2. Il Capo
del Dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta
o in via generale, sue specifiche attribuzioni".