XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3859




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi fondamentali
della protezione civile).

        1. Per protezione civile si intende il complesso coordinato di azioni espletate da enti e amministrazioni pubbliche e private e da ogni altra persona fisica in forma singola o associata, finalizzato alla tutela della integrità della vita e alla salvaguardia dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente di vita e di lavoro dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità o da catastrofi naturali o antropiche e da altri eventi di varia natura.
        2. Princìpi fondamentali che caratterizzano le attività di protezione civile, ad ogni livello, ordine e grado, sono la complementarietà, la sussidiarietà e la solidarietà interterritoriale, in modo da garantire ogni forma di collaborazione istituzionale, nonché di mutua assistenza tecnica, economica e finanziaria.
        3. L'attività di protezione civile si espleta principalmente attraverso la previsione e la prevenzione degli eventi calamitosi, il soccorso e l'assistenza, il superamento dell'emergenza, la promozione delle attività di volontariato, la formazione e l'informazione della popolazione.
        4. Le disposizioni contenute nella presente legge in materia di previsione, di prevenzione e di soccorso costituiscono princìpi della legislazione statale, cui devono conformarsi le leggi regionali e delle province autonome in materia di protezione civile.


Art. 2.

(Strutture nazionali di protezione civile).

        1. Costituiscono strutture operative nazionali della protezione civile:

            a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale;
            b) le Forze armate;

            c) la Polizia di Stato;

            d) l'Arma dei carabinieri;

            e) il Corpo della guardia di finanza;

            f) il Corpo forestale dello Stato:

            g) la Croce rossa italiana;

            h) il Corpo nazionale soccorso alpino;

            i) il Servizio sanitario nazionale;

            l) gli enti gestori di servizi a livello nazionale.

        2. Costituiscono strutture nazionali di supporto tecnico-scientifico della protezione civile:

            a) l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e del territorio (ANPAT);

            b) il Registro italiano dighe;

            c) il Servizio meteorologico nazionale distribuito;

            d) i gruppi nazionali di ricerca scientifica;

            e) l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

            f) l'Istituto superiore di sanità.

        3. Costituiscono altresì strutture essenziali della protezione civile le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 16 e i corpi volontari comunali o intercomunali di cui all'articolo 14.
        4. Le strutture operative nazionali della protezione civile sono tenute a predisporre, a livello centrale e periferico, idonee pianificazioni degli interventi di emergenza in relazione alle varie ipotesi di rischio, ai fini dell'attivazione delle azioni di specifica competenza al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 3. A tale fine gli enti preposti alla predisposizione delle pianificazioni di emergenza devono portare a conoscenza delle pianificazioni stesse le componenti delle strutture operative nazionali presenti sul territorio.
        5. Le strutture di cui al comma 2 garantiscono il necessario supporto tecnico-scientifico all'azione propria del Dipartimento della protezione civile nonché agli enti istituzionalmente preposti al coordinamento dell'emergenza in occasione del verificarsi degli eventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 e per la durata degli stessi, secondo modalità e forme definite con apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono dettate norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e di collaborazione delle strutture nazionali operative e di supporto tecnico-scientifico all'attività del Dipartimento nazionale della protezione civile di cui all'articolo 6.


Art. 3.

(Tipologia di eventi e
ambito di competenze).

        1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi di cui all'articolo 1 si distinguono in:

            a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali;

            b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'esigenza di coordinamento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

            c) calamità, catastrofi o altri eventi di origine naturale e antropica che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e con poteri straordinari.

        2. Il coordinamento delle azioni operative connesse agli eventi di cui alla lettera b) del comma 1 è assunto, rispettivamente, dal comune, dalla provincia o dalla regione in relazione agli organi operativi, agli enti e alle amministrazioni da coordinare e all'ambito territoriale degli eventi stessi.
        3. Il coordinamento delle azioni operative connesse agli eventi di cui alla lettera c) del comma 1 è esercitato dallo Stato attraverso il Dipartimento nazionale della protezione civile di cui all'articolo 6.


Art. 4.

(Definizioni).

        1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, comma 3, si definiscono:

            a) previsione: il complesso di attività dirette allo studio del territorio, delle infrastrutture e degli insediamenti finalizzato alla individuazione dei rischi derivanti sia da eventi naturali che dall'attività umana e delle loro conseguenze sulle persone, sui beni e sull'ambiente;

            b) prevenzione: il complesso di attività e di interventi finalizzati alla riduzione sia delle probabilità di accadimento dell'evento calamitoso che delle sue conseguenze in termini di danni alle persone, ai beni e all'ambiente. Costituiscono altresì parte fondamentale dell'attività di prevenzione la formazione e l'informazione della popolazione nonché la pianificazione di emergenza per le varie ipotesi di rischio individuate;

            c) soccorso: l'attuazione, a seguito di un evento calamitoso o in previsione di un suo probabile accadimento, degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi o dagli stessi potenzialmente interessate, ogni forma di prima assistenza e il ripristino di accettabili condizioni di vita;

            d) superamento dell'emergenza: l'attuazione, coordinata tra gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
        2. I programmi di tutela e di risanamento del territorio nonché gli strumenti pianificatori e urbanistici, devono essere adeguati e aggiornati ogni triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in riferimento alle situazioni di rischio individuate dall'attività di previsione svolta dagli organi istituzionalmente competenti in materia di protezione civile. Gli organi regionali competenti adottano procedure urgenti per l'approvazione degli adeguamenti triennali.


Art. 5.

(Compiti del Presidente
del Consiglio dei ministri).

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per l'assolvimento delle funzioni di sua competenza di cui alla presente legge, si avvale di un Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile al quale può delegare tutte le funzioni oppure di un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per il coordinamento della protezione civile.
        2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, o il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato, attua gli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, e in particolare:

            a) attraverso intese con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata":

                1) indirizza, promuove e coordina le attività in materia di protezione civile delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province autonome, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio, al fine di assicurare la coerenza degli interventi, nonché l'efficacia e l'efficienza degli stessi a garanzia della tutela e dell'integrità dei cittadini, dei beni e dell'ambiente;

                2) determina gli indirizzi e i criteri generali a cui i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono attenersi nello svolgimento delle proprie competenze ai fini della previsione e della prevenzione nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e delle province autonome;

                3) approva i piani nazionali per fronteggiare le emergenze e per coordinare gli interventi di soccorso;

                4) promuove l'attività di formazione in materia di protezione civile;

                5) approva gli indirizzi nazionali per la promozione, lo sviluppo e l'utilizzo del volontariato di protezione civile e, sulla base di proposte formulate dal Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, definisce la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei fondi finalizzati ai contributi per il potenziamento delle attrezzature e per il miglioramento della preparazione tecnico-operativa del volontariato;

            b) attraverso intese con le regioni e con le province autonome interessate:

                1) definisce e coordina preventivamente l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 3, i primi interventi, da effettuare in concorso con i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, nonché la struttura organizzativa necessaria per fronteggiare gli eventi calamitosi, da coordinare con i prefetti per gli aspetti strettamente connessi all'ordine ed alla sicurezza pubblica;

                2) disciplina le attività connesse allo spegnimento degli incendi boschivi con i mezzi aerei appartenenti alle competenti strutture dello Stato;

                3) promuove l'esecuzione di periodiche esercitazioni sul territorio nazionale, nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate;
            c) attiva le funzioni sostitutive previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi di inadempienza o su richiesta delle regioni e delle province autonome;

            d) attiva intese e rapporti a livello internazionale in materia di protezione civile;

            e) propone al Consiglio dei ministri la dichiarazione e la revoca dello stato di emergenza, al verificarsi di eventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3.

        3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile o il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato, si avvale del Dipartimento nazionale della protezione civile istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel cui ambito operano la Commissione nazionale tecnico-scientifica per i grandi rischi, il Comitato operativo della protezione civile e la Commissione paritetica Stato-regioni-enti locali di cui agli articoli 8, 9 e 11 della presente legge.


Art. 6.

(Dipartimento nazionale
della protezione civile).

        1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile o il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato, si avvale del Dipartimento nazionale della protezione civile.
        2. Il Dipartimento nazionale della protezione civile:

            a) predispone gli atti istruttori tecnico-amministrativi relativi all'attuazione delle competenze del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato di cui all'articolo 5;

            b) predispone i programmi nazionali di previsione e di prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio sulla base degli indirizzi concordati in sede di Conferenza unificata;

            c) predispone i piani nazionali per fronteggiare le emergenze e per coordinare gli interventi di soccorso sulla base dei criteri definiti di intesa con le regioni o con le province autonome interessate;

            d) promuove studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali e antropici;

            e) di intesa con le regioni o con le province autonome e gli enti locali, attua, per gli scenari nazionali, l'esecuzione di periodiche esercitazioni e promuove la relativa attività di informazione alle popolazioni interessate;

            f) assume tutte le iniziative opportune per incentivare l'attività di formazione in materia di protezione civile, in collaborazione con le regioni o con le province autonome, anche attraverso accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tendenti a promuovere l'inserimento di materie afferenti la protezione civile nei programmi di insegnamento di ogni ordine e grado;

            g) di intesa con le regioni o con le province autonome, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi in coordinamento con i prefetti interessati per gli aspetti strettamente connessi all'ordine e alla sicurezza pubblica;

            h) attiva i piani di emergenza in caso di eventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e ne cura l'attuazione;

            i) istruisce le richieste di emanazione di stato di emergenza avanzate dalle regioni o dalle province autonome ai fini della proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato di deliberazione da parte del Consiglio dei ministri;

            l) attiva le procedure concordate con le regioni o con le province autonome interessate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b);

            m) provvede al suo interno all'istituzione di un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati atto a permettere l'interscambio e l'aggiornamento in tempo reale delle informazioni con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla regolamentazione del sistema informatizzato;

            n) predispone gli indirizzi nazionali per la promozione, lo sviluppo e l'utilizzo del volontariato di protezione civile.


Art. 7.

(Dichiarazione di stato di emergenza
e potere di ordinanza).

        1. Al verificarsi di eventi che per intensità ed estensione appaiono tali da dover essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari il Dipartimento nazionale della protezione civile, autonomamente o dietro richiesta del presidente della regione o della provincia autonoma interessata, valuta l'opportunità di classificare l'evento quale appartenente alla categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e propone al Ministro per il coordinamento della protezione civile o al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato la dichiarazione dello stato di emergenza ai fini della successiva deliberazione da parte del Consiglio dei ministri. La dichiarazione dello stato di emergenza deve prevedere la durata e l'estensione territoriale connessa all'entità e alla natura degli eventi.
        2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, nonché per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose o per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, il Dipartimento nazionale della protezione civile propone al Ministro per il coordinamento della protezione civile o al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato, di intesa con le regioni o con le province autonome interessate, l'emanazione di ordinanze anche in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali ordinanze, se emanate in deroga a leggi vigenti, devono specificare i motivi di urgenza che non permettono il ricorso alla procedure ordinarie, contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare ed essere motivate specificando il nesso di strumentalità che deve necessariamente intercorrere tra lo stato di emergenza cui si vuole porre rimedio e le norme di legge di cui si consente la temporanea sospensione. Esse non possono comunque derogare a disposizioni vigenti poste a tutela di beni fondamentali e supremi quali il paesaggio o, in generale, l'ambiente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, nonché pubblicizzate dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali interessati.
        3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile o il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, può nominare, mediante apposita ordinanza, commissari delegati. Salvo casi eccezionali e motivati, è nominato Commissario delegato il Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma interessata dall'emergenza. Il provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega, i tempi e le modalità del suo esercizio nonché le risorse finanziarie.


Art. 8.

(Commissione nazionale tecnico-scientifica per i grandi
rischi).

        1. La Commissione nazionale tecnico-scientifica per i grandi rischi, di seguito denominata "Commissione nazionale", articolata in sezioni secondo le varie tipologie di rischio, è organo consultivo e propositivo del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato, per le azioni proprie nella gestione delle emergenze nonché per l'esame di specifiche situazioni di rischio e degli opportuni interventi conseguenti.
        2. La Commissione nazionale fornisce altresì al Dipartimento nazionale della protezione civile le indicazioni necessarie alla definizione di obiettivi di studio e di ricerca in materia di protezione civile ai fini dell'attività dei gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 10.
        3. La Commissione nazionale è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.
        4. Della Commissione nazionale fanno parte altresì esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        5. La Commissione nazionale è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite la composizione e le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa.


Art. 9.

(Comitato operativo della protezione civile).

        1. Il Comitato operativo della protezione civile, di seguito denominato "Comitato", assicura, per gli eventi di cui all'articolo 3, comma1, lettera c), la direzione unitaria dell'attività di emergenza coordinando in un quadro unitario gli interventi delle amministrazioni e degli enti interessati al soccorso e promuovendo l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dall'emergenza.
        2. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato ed è composto dal Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 2, che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile.
        3. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, assumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllate o vigilate, tutte le facoltà e le competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
        4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite la composizione e le modalità organizzative e di funzionamento del Comitato stesso.
        5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni.


Art. 10.

(Gruppi nazionali di ricerca scientifica).

        1. Il Dipartimento nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera dei gruppi nazionali di ricerca scientifica istituiti presso il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività in conformità alla normativa vigente e alle finalità di cui alla presente legge.


Art. 11.

(Commissione paritetica
Stato-regioni-enti locali).

        1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione paritetica Stato-regioni-enti locali per la protezione civile, alla quale sono attribuite le seguenti competenze:

            a) proporre la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei fondi finalizzati ai contributi per il potenziamento delle attrezzature e per il miglioramento della preparazione tecnico-operativa del volontariato;

            b) proporre la ripartizione tra le regioni e le province autonome degli eventuali contributi statali per finanziare gli interventi delle stesse regioni, e province autonome nonché degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per gli eventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché per potenziare il sistema di difesa civile delle regioni, delle province autonome e degli enti locali di cui all'articolo 18;

            c) esaminare i programmi di previsione e di prevenzione nonché le pianificazioni di emergenza predisposte dalle regioni e dalle province autonome e predisporre apposite relazioni per il Ministro per il coordinamento della protezione civile o per il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato in merito alla coerenza degli stessi con gli indirizzi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e con le pianificazioni nazionali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c).

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento della Commissione di cui al comma 1, in conformità alle finalità della presente legge.


Art. 12.

(Competenze delle regioni
e delle province autonome).

        1. Le regioni e le province autonome esercitano la funzione legislativa concorrente in materia di protezione civile ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e svolgono funzioni di indirizzo, di organizzazione e di coordinamento delle attività di protezione civile nell'ambito regionale.
        2. Le regioni e le province autonome, mediante proprie norme e nel rispetto degli indirizzi nazionali di cui all'articolo 5, disciplinano le attività di protezione civile proprie e degli altri soggetti pubblici e privati presenti nel rispettivo ambito territoriale con particolare riferimento:

            a) alla predisposizione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

            b) all'attività di previsione e di prevenzione dei rischi da parte delle strutture regionali e degli altri soggetti pubblici istituzionalmente preposti presenti in ambito regionale;
            c) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre strutture operative nazionali di cui al all'articolo 2, comma 1, ove presenti sul territorio, e al coordinamento degli stessi nel caso di eventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a);

            d) alla definizione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e delle relative esercitazioni;

            e) all'attuazione e al coordinamento degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

            f) allo spegnimento degli incendi boschivi, anche con mezzi aerei di proprietà regionale, fatto salvo quanto stabilito al numero 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

            g) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni;

            h) alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

            i) alle procedure di emanazione, da parte del presidente della giunta regionale e delle province autonome, anche nella eventuale veste di commissario delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato, di ordinanze finalizzate a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
            l) all'esercizio di funzioni sostitutive in caso di inadempienze o su richiesta degli enti locali nel rispetto del principio di sussidiarieta;

            m) alla stipula di accordi con le regioni o con le province autonome limitrofe per fronteggiare in maniera coordinata situazioni di rischio di particolare rilevanza, nonché con regioni o con governi esteri per la realizzazione di attività comuni o in collaborazione;

            n) alla predisposizione e all'aggiornamento di elenchi di esperti nelle materie attinenti la protezione civile da utilizzare nelle attività regionali, delle province autonome ed extraregionali;

            o) alla istituzione di un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati collegato con il sistema informativo del Dipartimento nazionale della protezione civile per lo scambio di informazioni in tempo reale, contenente in particolare dati censiti dalle amministrazioni provinciali relativamente ai mezzi tecnici, alle attrezzature, alle strumentazioni tecnico-scientifiche e ai manufatti che, a vario titolo, sono suscettibili di utilizzo nelle attività di protezione civile;

            p) alla predisposizione della mappa dei rischi regionale sulla base dei dati trasmessi dalle province;

            q) alla promozione dell'attività di formazione in materia di protezione civile e di informazione della popolazione anche attraverso intese con le strutture scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio;

            r) alla promozione e al sostegno di forme associate di gestione dell'attività di protezione civile tra amministrazioni comunali di dimensione limitata;

            s) alla organizzazione e alla gestione operativa del volontariato di protezione civile, sia nella forma associativa che in quella di gruppi o di corpi volontari comunali o intercomunali, e al suo coinvolgimento nelle attività di protezione civile;
            t) alla concessione al volontariato associativo dei contributi per il potenziamento delle attrezzature e per il miglioramento della preparazione tecnico-operativa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 1);

            u) al sostegno finanziario dei gruppi o dei corpi volontari comunali o intercomunali di protezione civile;

            v) all'istituzione di centri regionali e delle province autonome di assistenza per la gestione dei beni mobili di protezione civile facenti parte del patrimonio regionale o provinciale.

        3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 il presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, ovvero, per sua delega, l'assessore regionale o provinciale alla protezione civile, si avvale di un apposito ufficio o dipartimento regionale o della provincia autonoma di protezione civile e di un comitato regionale o della provincia autonoma di protezione civile che svolge attività di supporto alle azioni proprie del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma. Il comitato regionale o della provincia autonoma di protezione civile è presieduto dal presidente della regione o della provincia autonoma o dall'assessore delegato ed è composto dai rappresentanti delle strutture operative e scientifiche che operano sul territorio.
        4. Al verificarsi o all'imminenza di uno degli eventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), il Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma istituisce per il periodo dell'emergenza un comitato tecnico composto da esperti, da scegliere nell'ambito degli elenchi previsti al comma 2, lettera n), del presente articolo, di cui si avvale in relazione alla natura dell'evento stesso.


Art. 13.

(Competenze della provincia).

        1. Le province provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile in ambito provinciale, conformemente al principio di sussidiarietà, con particolare riferimento:

            a) all'attuazione e al coordinamento, in costante collegamento con l'ufficio o il dipartimento regionale o della provincia autonoma di protezione civile, di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e al concorso agli interventi di competenza regionale o della provincia autonoma in caso di eventi di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c) o lettera b), che travalichino i confini amministrativi del territorio di propria pertinenza, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre strutture operative nazionali del sistema di protezione civile di cui al all'articolo 2, comma 1, ove presenti sul territorio;

            b) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e dai piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

            c) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali o delle province autonome per ogni tipo di rischio esistente nel territorio della provincia e alla loro attuazione;

            d) alla partecipazione agli interventi di soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;

            e) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

            f) alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento della mappa dei rischi, articolata per comune, da trasmettere alla regione o alla provincia autonoma e ai comuni interessati;
            g) al censimento dei mezzi tecnici, delle attrezzature, strumentazioni tecnico-scientifiche e dei manufatti che, a vario titolo, sono suscettibili di utilizzo nelle attività di protezione civile;

            h) alla istituzione di un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati collegato con il sistema informativo della regione o della provincia autonoma e con quello del Dipartimento nazionale della protezione civile per lo scambio di informazioni in tempo reale;

            i) al censimento, all'organizzazione e al sostegno del volontariato di protezione civile sia nella forma associativa che in quella di corpi volontari comunali o intercomunali e al suo coinvolgimento nelle attività di protezione civile sulla base degli indirizzi nazionali, regionali e delle province autonome;

            l) alla predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali e delle province autonome, di elenchi di esperti per ogni tipologia di rischio;

            m) alla presa d'atto e all'analisi dei piani comunali o intercomunali di protezione civile;

            n) allo svolgimento di periodiche esercitazioni, per gli scenari di rischio prevalenti sul territorio, sulla base degli indirizzi regionali e delle province autonome;

            o) all'attività di formazione in materia di protezione civile e di informazione della popolazione anche attraverso intese con le strutture scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio;

            p) ad ogni altra attività indicata dalla normativa regionale delle province autonome.

        2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la provincia si avvale di un apposito ufficio provinciale di protezione civile nel cui ambito è istituito il comitato provinciale di protezione civile che svolge attività di supporto alle azioni proprie del presidente della provincia. Il comitato provinciale di protezione civile è presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore delegato ed è composto dal comandante provinciale dei vigili del fuoco con funzioni di vice presidente e dai rappresentanti delle strutture operative che operano sul territorio.


Art. 14.

(Competenze del comune).

        1. Per l'attuazione delle competenze di cui al presente articolo, i comuni devono dotarsi di una struttura di protezione civile e devono includere nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa.
        2. E' facoltà dei comuni di piccole dimensioni porre in atto idonee forme di aggregazione con comuni limitrofi, anche nelle eventuali forme associative e di cooperazione previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in ambito montano, anche tramite le comunità montane, per la realizzazione della struttura di cui al comma 1, ferma restando in capo ai singoli sindaci la funzione di autorità comunale di protezione civile.
        3. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia di protezione civile in ambito comunale e provvedono all'attuazione delle relative attività, conformemente al principio di sussidiarietà mediante:

            a) concorso, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi, effettuati dalla provincia secondo i programmi regionali o della provincia autonoma;

            b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

            c) predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in ambito montano, tramite le comunità montane, nonché cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali o della provincia autonoma;

            d) attivazione e direzione unitaria dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

            e) vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

            f) utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali regionali e delle province autonome;

            g) concorso nella rilevazione e nella raccolta dei dati relativi ai rischi potenziali sul proprio territorio ai fini della predisposizione della mappa dei rischi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera p).

        4. Al verificarsi dell'emergenza, il sindaco assume la direzione e il coordinamento delle attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone comunicazione ai presidenti delle giunte regionali e provinciali, nonché agli uffici territoriali del Governo. Quando la calamità naturale o l'evento non possono venire fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze o strutture al presidente della provincia.
        5. Quale struttura tecnico-operativa fondamentale dell'attività di protezione civile a livello di comune o di più comuni, ai sensi di quanto previsto ai commi 1 e 2, può essere costituito il corpo volontario comunale o intercomunale di protezione civile con compiti di supporto alle azioni di competenza comunale.
        6. Alla formazione e all'addestramento del personale del corpo volontario comunale o intercomunale di protezione civile si provvede attraverso intese con il comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio o, in mancanza, avvalendosi degli esperti regionali di cui all'articolo 12, comma 2, lettera n). Previe intese con il predetto comando provinciale, il corpo volontario comunale o intercomunale di protezione civile può essere impiegato anche a supporto dell'attività istituzionale del comando stesso. I
corpi volontari comunali o intercomunali di protezione civile devono essere riconosciuti dalla regione o dalla provincia autonoma competente e della loro costituzione deve essere data comunicazione all'amministrazione provinciale e al Dipartimento nazionale della protezione civile.
        7. Il comune è tenuto ad assicurare al corpo volontario comunale o intercomunale adeguata sede, attrezzature e mezzi di intervento nonché la copertura assicurativa a favore dei volontari impegnati nelle attività di protezione civile.
        8. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il sindaco può avvalersi di esperti nella materia.


Art. 15.

(Competenze degli uffici territoriali
del Governo).

        1. Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), gli uffici territoriali del Governo si attivano per gestire e coordinare, di intesa con il presidente della giunta regionale o provinciale e con l'ufficio o il dipartimento regionale o provinciale di protezione civile, in relazione alla tipologia dell'evento calamitoso, l'utilizzazione delle Forze dell'ordine al fine di assicurare l'ordine pubblico e di contribuire all'attività di soccorso.


Art. 16.

(Volontariato di protezione civile).

        1. Il volontariato di protezione civile si esprime attraverso le organizzazioni di volontariato e i Corpi volontari comunali o intercomunali di cui all'articolo 14.
        2. Lo Stato, le regioni, le province autonome e le amministrazioni locali promuovono la costituzione, l'addestramento e l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile concorrendo con contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi nonché al miglioramento della preparazione tecnica. Sulla base della normativa regionale e delle province autonome di cui al comma 3, le regioni, le province autonome e le province concorrono finanziariamente alla gestione dei corpi volontari comunali o intercomunali.
        3. Le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera s), provvedono ad emanare apposite norme finalizzate alla organizzazione e alla gestione operativa del volontariato di protezione civile.
        4. La normativa di cui al comma 3 in materia di volontariato deve, altresì, prevedere:

            a la possibilità che, in caso di eventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), le regioni e le province autonome o le province possano disporre l'impiego coordinato dei corpi volontari comunali o intercomunali per far fronte alle situazioni di emergenza sul territorio di rispettiva competenza sull'intero territorio nazionale;

            b) la uniformità e la compatibi1ità, per quanto possibile, di mezzi, di attrezzature e di vestiario anche nell'ipotesi della eventuale costituzione di sezioni mobili volontarie regionali e delle province autonome o provinciali.


Art. 17.

(Programmi scolastici e corsi universitari).

        1. Al fine di promuovere la coscienza nazionale di protezione civile e istruire i giovani sui rischi, sui provvedimenti per ridurli e prevenirli, sulle misure e procedure di soccorso in caso di incidenti o di calamità estese, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previ accordi di cui al1'articolo 6, comma 2, lettera f), dispone l'inserimento di tali materie nei programmi di istruzione delle scuole di ogni ordine e grado.
        2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce l'istituzione di corsi di specializzazione per laureati in materie afferenti la protezione civile.


Art. 18.

(Difesa civile).

        1. Per difesa civile si intende quel complesso di attività che le amministrazioni civili pongono in essere a sostegno delle forze militari, in occasione di crisi che hanno come scenario di riferimento eventi bellici, atti terroristici e insurrezionali, nonché le attività di supporto alle autorità nazionali dei Paesi alleati per le medesime tipologie di eventi.
        2. La struttura nazionale e territoriale di protezione civile prevista dalla presente legge concorre, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, alle attività di difesa civile.
        3. Al fine di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile partecipa alle riunioni della Commissione interministeriale tecnica per la difesa civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di difesa civile e sulla base degli indirizzi forniti dalla predetta Commissione, il Dipartimento nazionale della protezione civile coordina l'attività dei soggetti di cui alla presente legge per gli specifici interventi di protezione civile.


Art. 19.

(Beni mobili di protezione civile).

        1. I beni mobili acquisiti a qualsiasi titolo per fare fronte a situazioni di emergenza di protezione civile entrano a far parte del patrimonio della regione o della provincia autonoma nel cui territorio sono stati impiegati.
        2. La regione o la provincia autonoma provvede, al termine dell'emergenza, al recupero, allo stoccaggio, alla custodia e alla gestione per impieghi di protezione civile dei beni di cui al comma 1, valutando altresì l'opportunità tecnico-economica di interventi di manutenzione straordinaria, di riparazione o di messa fuori uso.
        3. Parimenti i beni mobili acquisiti in relazione a precedenti emergenze e facenti parte del patrimonio del Dipartimento nazionale della protezione civile non strumentali al funzionamento del Dipartimento stesso, sono trasferiti al patrimonio delle regioni e delle province autonome secondo una ripartizione effettuata dalla Commissione paritetica Stato-regioni-enti locali di cui all'articolo 11.
        4. Per la gestione dei beni mobili di cui al comma 3 e in particolare per le operazioni di stoccaggio, di manutenzione e di movimentazione sono costituiti appositi centri regionali e delle province autonome di assistenza, responsabili del pronto impiego dei predetti materiali in situazioni di emergenza.
        5. Il Dipartimento nazionale della protezione civile, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base del regolamento di cui al comma 6, può disporre l'impiego temporaneo dei materiali di protezione civile acquisiti al patrimonio regionale e delle province autonome, per fare fronte ad emergenze sul territorio nazionale. A tale fine i centri regionali e delle province autonome di assistenza devono tener aggiornato l'elenco dei beni mobili di protezione civile disponibili e darne costante comunicazione al Dipartimento nazionale della protezione civile.
        6. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di trasferimento dei beni di cui al presente articolo al patrimonio regionale nonché di impiego degli stessi in occasione di emergenze del tipo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), da parte del Dipartimento nazionale della protezione civile.

Art. 20.

(Fonti di finanziamento).

        1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per le attività di competenza statale, sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, come previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive modificazioni.
        2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per attività di competenza delle regioni e delle province autonome, delle province e degli enti locali sono a carico dei bilanci dei predetti enti.
        3. Possono altresì essere previsti contributi statali per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità di cui alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni delle province autonome e degli enti locali.


Art. 21.

(Modifiche e abrogazione di norme).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presente legge:

            a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è abrogata;

            b) il comma 1, dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "1. Al Ministero dell'interno sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo, soccorso pubblico, prevenzione incendi";

            c) l'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato;

            d) il comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è sostituito dal seguente:

        "1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico";

            e) i commi 4 e 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono abrogati;

            f) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è sostituita dalla seguente:

            "c) Direzione generale per la difesa civile";

            g) il comma 3 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è sostituito dal seguente:

        "3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto da un Capo dipartimento ad esso è assegnato un vice capo dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento delle Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f) e h) del comma 2. Il Capo del Dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni".



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