XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3856
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'Istituto di studi politici "S. Pio V", con sede in
Roma, di seguito denominato "Istituto", conservando la natura
giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1986, n. 101, è ente di ricerca non strumentale,
dotandosi di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9
maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha
la finalità di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed
all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline
umanistiche, con particolare riferimento a quelle
storico-politiche, nonché ai problemi della società
contemporanea.
2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in
particolare:
a) organizza conferenze, congressi, incontri e
seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze
scientifiche;
b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;
c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi
e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per
ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;
d) eroga premi per la ricerca.
3. Per la realizzazione dei suoi compiti, l'Istituto può
stipulare accordi di partecipazione e convenzione con
istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane
ed estere che operano nei settori di attività indicati al
comma 1.
Art. 2.
1. L'Istituto è disciplinato da regolamenti di
organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e
contabilità, ai sensi della citata legge n. 168 del 1989, e
successive modificazioni, concernenti anche l'organizzazione
scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico
ed economico del personale docente e non docente occorrente al
funzionamento dell'Istituto medesimo.
Art. 3.
1. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Istituto si
avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di
contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.
2. I contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C
della legge 27 dicembre 2002, n.289, alla voce "Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca - legge n.
549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica: - Art. 1, comma 43" sono aumentati di 1.500.000 euro
a decorrere dall'anno 2003, con riserva della predetta cifra a
favore dell'Istituto.
3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 1.500.000
euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.