XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3853
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione).
1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del
codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco
nel comune di Agrigento.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con
decreto del presidente della regione Sicilia, per non più di
venti anni, ed è rinnovabile.
Art. 2.
(Regolamento per la disciplina
e l'esercizio della casa da gioco).
1. Il presidente della regione Sicilia, con proprio
decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione della
giunta, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio
della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità con particolare
riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco,
contemplando l'assoluto divieto di accesso per i minori di
anni diciotto, per i residenti nei comuni limitrofi, nonché
per tutti i soggetti che si trovano in specifiche condizioni
soggettive ostative;
b) la registrazione delle presenze per altre
categorie di soggetti da individuare;
c) la specie e i tipi di giochi che possono essere
autorizzati; è comunque ammesso il gioco con
slot-machine;
d) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;
e) le particolari, opportune cautele per
assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il
controllo delle risultanze della gestione da parte degli
organi competenti;
f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee ad
assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e
delle attività che vi si svolgono.
Art. 3.
(Titolarità dell'esercizio
della casa da gioco).
1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta
al comune di Agrigento, nel cui territorio è localizzata la
casa da gioco, e alla provincia.
2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito dal
comune e dalla provincia di Agrigento direttamente attraverso
un'azienda municipalizzata, o per mezzo di una società mista a
prevalenza di capitale pubblico, ovvero attraverso una società
che gestisce l'esercizio in regime di concessione.
3. Il comune e la provincia con proprie deliberazioni,
disciplinano:
a) l'ipotesi di concessione a terzi della gestione
della casa da gioco;
b) le garanzie per l'eventuale relativo appalto e
le debite cauzioni;
c) le qualità morali e le condizioni economiche
che devono offrire il concessionario e il personale
addetto;
d) le disposizioni per il regolare versamento alle
amministrazioni indicate dall'articolo 4, comma 1, degli
importi stabiliti per la concessione, e i relativi
controlli;
e) la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale e provinciale della concessione,
senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo quando
risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
alle condizioni previste dalla concessione medesima.
Art. 4.
(Ripartizione delle entrate).
1. I proventi della gestione della casa da gioco sono
ripartiti come segue:
a) il 70 per cento al comune e alla provincia di
Agrigento, con l'obbligo per tali amministrazioni di destinare
tali proventi alle attività connesse allo sviluppo turistico e
in particolare alla ricettività alberghiera, ai trasporti,
alla promozione turistica e alla valorizzazione dei beni
culturali e ambientali, nonché delle attività economiche
tradizionali locali;
b) il 30 per cento alla regione Sicilia con
l'obbligo di destinare tale importo allo sviluppo e al
miglioramento delle strutture turistiche e di trasporto del
proprio territorio.
2. Il versamento della quota di cui alla lettera b)
del comma 1 è effettuato dal comune e dalla provincia di
Agrigento ogni anno, entro venti giorni dalla data di
approvazione del bilancio da parte dell'autorità di
controllo.
Art. 5
(Controllo dell'attività. Sospensione
e revoca della concessione).
1. 11 presidente della regione Sicilia, in caso di
violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o del
regolamento di cui all'articolo 2 o di ritardo nel versamento
delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di
turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre
la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione
dell'esercizio della casa da gioco.
2. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e
funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati
pubblici.