XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3853




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Autorizzazione).

        1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Agrigento.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della regione Sicilia, per non più di venti anni, ed è rinnovabile.


Art. 2.

(Regolamento per la disciplina
e l'esercizio della casa da gioco).

        1. Il presidente della regione Sicilia, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:

            a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, contemplando l'assoluto divieto di accesso per i minori di anni diciotto, per i residenti nei comuni limitrofi, nonché per tutti i soggetti che si trovano in specifiche condizioni soggettive ostative;

            b) la registrazione delle presenze per altre categorie di soggetti da individuare;

            c) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; è comunque ammesso il gioco con slot-machine;

            d) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

            e) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

            f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.


Art. 3.

(Titolarità dell'esercizio
della casa da gioco).

        1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Agrigento, nel cui territorio è localizzata la casa da gioco, e alla provincia.
        2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito dal comune e dalla provincia di Agrigento direttamente attraverso un'azienda municipalizzata, o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, ovvero attraverso una società che gestisce l'esercizio in regime di concessione.
        3. Il comune e la provincia con proprie deliberazioni, disciplinano:

            a) l'ipotesi di concessione a terzi della gestione della casa da gioco;

            b) le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni;

            c) le qualità morali e le condizioni economiche che devono offrire il concessionario e il personale addetto;

            d) le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate dall'articolo 4, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione, e i relativi controlli;

            e) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale e provinciale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste dalla concessione medesima.

Art. 4.

(Ripartizione delle entrate).

        1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

            a) il 70 per cento al comune e alla provincia di Agrigento, con l'obbligo per tali amministrazioni di destinare tali proventi alle attività connesse allo sviluppo turistico e in particolare alla ricettività alberghiera, ai trasporti, alla promozione turistica e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché delle attività economiche tradizionali locali;

            b) il 30 per cento alla regione Sicilia con l'obbligo di destinare tale importo allo sviluppo e al miglioramento delle strutture turistiche e di trasporto del proprio territorio.

        2. Il versamento della quota di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuato dal comune e dalla provincia di Agrigento ogni anno, entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo.


Art. 5

(Controllo dell'attività. Sospensione
e revoca della concessione).

        1. 11 presidente della regione Sicilia, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
        2. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.



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