XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3834
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. L'affiliazione commerciale (franchising) è il
contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici,
economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale
una parte concede la disponibilità all'altra, verso
corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà
industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni
commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di
autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza
tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema
costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul
territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o
servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere
utilizzato in ogni settore di attività economica.
3. Nel contratto di affiliazione commerciale si
intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze
pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove
eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto,
sostanziale ed individuato; per segreto, che il
know-how, considerato come complesso di nozioni o nella
precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è
generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale,
che il know-howcomprende conoscenze indispensabili
all'affiliato per l'uso, per la vendita o la rivendita dei
beni o servizi contrattuali; per individuato, che il
know how deve essere descritto in modo
sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare
se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa,
rapportata al valore economico e alla capacità di sviluppo
della rete, che l'affiliato versa al momento della
stipula del contratto di affiliazione commerciale;
c) per royalties, una percentuale che
l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro
d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in
quote fisse periodiche;
d) per beni dell'affiliante, i beni prodotti
dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati
dal nome dell'affiliante.
Art. 2.
(Ambito di applicazione della legge).
1. Le disposizioni relative al contratto di
affiliazione commerciale, come definito all'articolo 1,
si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale
principale con il quale un'impresa concede all'altra,
giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima,
dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di
sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo di stipulare
accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al
contratto con il quale l'affiliato, in un'area di sua
disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente
allo svolgimento dell'attività commerciale di cui al comma 1
dell'articolo 1.
Art. 3.
(Forma e contenuto del contratto).
1. Il contratto di affiliazione commerciale deve
rispettare, a prescindere dalla quota di mercato detenuta
dalle parti, la normativa comunitaria e nazionale in materia
di concorrenza prevista dagli articoli 81 e 82 del Trattato
istitutivo della Comunità europea e dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287, e deve essere redatto per iscritto a pena di
nullità.
2. Per la costituzione di una nuova rete di
affiliazione commerciale l'affiliante deve aver sperimentato
sul mercato in un qualsiasi Stato della Unione europea la
propria formula commerciale per un periodo minimo di due anni
e con almeno due unità di vendita, possibilmente in città
diverse, metà delle quali gestite da affiliati pilota. Nel
periodo di sperimentazione, si applicano i princìpi stabiliti
nella presente legge.
3. Qualora il contratto sia a tempo determinato,
l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata
minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e
comunque non inferiore a tre anni. E' fatta salva l'ipotesi di
risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) l'ammontare degli investimenti e delle
eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere
prima dell'inizio dell'attività;
b) le modalità di calcolo e di pagamento delle
royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso
minimo da realizzare da parte dell'affiliato;
c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale
sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali
ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;
d) la specifica del know-how fornito
dall'affiliante all'affiliato;
e) le eventuali modalità di riconoscimento
dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti
dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e
commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o
eventuale cessione del contratto stesso.
Art. 4.
(Obblighi dell'affiliante).
1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di
un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve
consegnare all'aspirante affiliato copia completa del
contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati,
ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e
specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno
essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all'affiliante, tra
cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta
dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi
tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora
esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema,
con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o
della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia
eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione
comprovante l'uso concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi
caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione
commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento operanti
nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;
e) l'indicazione della variazione, anno per anno,
del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli
ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività
dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre
anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali
procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti
dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre
anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in
esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche
autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla
privacy;
g) un'ipotesi di bilancio previsionale fondata, se
possibile, su esperienze di affiliati in posizione analoga;
tale ipotesi non costituisce, in alcun modo, garanzia o
promessa di risultato, ferme restando le tutele civili e
penali per l'affiliato quando l'ipotesi stessa risulti
elaborata con dolo o colpa grave.
Art. 5.
(Obblighi dell'affiliato).
1. L'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia
indicata nel contratto, senza il preventivo consenso
dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.
2. L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare
ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo
scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine
al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione
commerciale.
Art. 6.
(Obblighi precontrattuali
di comportamento).
1. L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei
confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato
a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente
fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che
lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione
del contratto di affiliazione commerciale,ˆâ4 a meno
che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o
la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di
terzi.
2. L'affiliante deve motivare all'aspirante affiliato
l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei
dati dallo stesso richiesti.
3. L'aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento,
nei confronti dell'affiliante, un comportamento improntato a
lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire,
tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante
ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria
o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di
affiliazione commerciale,ˆâ4 anche se non espressamente
richiesti dall'affiliante.
Art. 7.
(Conciliazione).
1. Per le controversie relative ai contratti di
affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima
di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato,
dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel
cui territorio ha sede l'affiliato.
Art. 8.
(Annullamento del contratto).
1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra
parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi
dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento
del danno, se dovuto.
Art. 9.
(Norme transitorie e finali).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel
territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della
legge stessa.
2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla
data di entrata in vigore della presente legge se non
stipulati a norma dell'articolo 3, comma 1, devono essere
formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della
presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo
stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della
presente legge i contratti anteriori stipulati per
iscritto.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.