XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3808
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana
ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti
in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore in conformitā con quanto disposto dall'articolo 14
dell'Accordo stesso.
2. Con accordo concluso con le regioni e le province
autonome interessate, ai sensi di quanto previsto all'articolo
4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo
adotta specifiche disposizioni attuative dell'articolo 12
dell'Accordo di cui all'articolo 1.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.