"Art. 1-bis. - 1.
Ai fini della collocazione in
mobilità entro il 31 dicembre
2003 ai sensi dell'articolo 4
della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive
modificazioni, le
disposizioni di cui
all'articolo 1-septies
del decreto-legge 8 aprile
1998, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5
giugno 1998, n. 176, e
successive modificazioni, si
applicano, avuto anche
riguardo ai processi di
ristrutturazione,
riorganizzazione, crisi o
modifica degli assetti
societari e aziendali
derivanti da un andamento
involutivo del settore di
appartenenza, nel limite di
3.000 unità a favore di
imprese o gruppi di imprese i
cui piani di gestione delle
eccedenze occupazionali siano
stati oggetto di esame in
sede di Presidenza del
Consiglio dei Ministri o di
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali nel corso
dell'anno 2002 e fino al 31
marzo 2003. Gli oneri
relativi alla permanenza in
mobilità, ivi compresi quelli
relativi alla contribuzione
figurativa, sono posti a
carico delle imprese per i
periodi che eccedono la
mobilità ordinaria. Ai
lavoratori ammessi alla
mobilità in base alla
presente norma si applicano,
ai fini del trattamento
pensionistico, le
disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e
relativa tabella A, nonché le
disposizioni di cui
all'articolo 59, commi 6, 7,
lettere a) e b),
e 8 della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Le imprese o
gruppi di imprese che
intendono avvalersi della
presente disposizione devono
presentare domanda al
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali entro il 30
giugno 2003".
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"Art. 1-bis. - 1.
Ai fini della collocazione in
mobilità entro il 31 dicembre
2004 ai sensi
dell'articolo 4 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, le
disposizioni di cui
all'articolo 1-septies
del decreto-legge 8 aprile
1998, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5
giugno 1998, n. 176, e
successive modificazioni, si
applicano, avuto anche
riguardo ai processi di
ristrutturazione,
riorganizzazione, crisi o
modifica degli assetti
societari e aziendali
derivanti da un andamento
involutivo del settore di
appartenenza, nel limite di
7.000 unità a favore di
imprese o gruppi di imprese i
cui piani di gestione delle
eccedenze occupazionali siano
stati oggetto di esame in
sede di Presidenza del
Consiglio dei Ministri o di
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali nel corso
dell'anno 2002 e fino al
15 giugno 2003. Gli
oneri relativi alla
permanenza in mobilità,
ivi compresi quelli relativi
alla contribuzione
figurativa, sono posti a
carico delle imprese per i
periodi che eccedono la
mobilità ordinaria. Ai
lavoratori ammessi alla
mobilità in base alla
presente norma si applicano,
ai fini del trattamento
pensionistico, le
disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e
relativa tabella A, nonché le
disposizioni di cui
all'articolo 59, commi 6, 7,
lettere a) e b),
e 8 della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Le imprese o
gruppi di imprese che
intendono avvalersi della
presente disposizione devono
presentare domanda al
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali entro il 30
giugno 2003".
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