XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3792
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. La Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito
pari a 250 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), da
erogare a tassi di mercato, al "Conto Prestiti" della
Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF),
amministrato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo
le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ad integrazione del prestito di cui al comma 1, la
Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a
550 milioni di DSP, da erogare a tassi di mercato, al "Conto
Prestiti" della PRGF, amministrato dal FMI, secondo le
modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il
Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Sul prestito di cui ai commi 1 e 2 è accordata la
garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli
interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dalla
PRGF.
Art. 2.
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con
imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 "Garanzie
dello Stato", iscritta nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, e
corrispondenti per gli esercizi successivi.