XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3784
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere
scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti
alimentari l'etichettatura dei prodotti medesimi deve
riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di
origine o di provenienza dei prodotti stessi.
2. Ai fini della presente legge, per luogo di origine o di
provenienza di un prodotto alimentare si intende, nel caso di
prodotti non sottoposti ad attività di trasformazione o
manipolazione, il Paese di origine ed eventualmente la zona di
produzione; nel caso di prodotti comunque trasformati,
manipolati o lavorati, la zona di coltivazione o di
allevamento della materia prima agricola impiegata nella
preparazione.
3. La violazione delle disposizioni della presente legge e
del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, è punita
con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 18, comma 2,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sono individuate, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le modalità per l'indicazione del
luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari,
nonché le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al
comma 3.