XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3784




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti stessi.
        2. Ai fini della presente legge, per luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare si intende, nel caso di prodotti non sottoposti ad attività di trasformazione o manipolazione, il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione; nel caso di prodotti comunque trasformati, manipolati o lavorati, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola impiegata nella preparazione.
        3. La violazione delle disposizioni della presente legge e del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, è punita con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
        4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari, nonché le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.



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