XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3778
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Aree destinate ai fumatori).
1. Negli ambienti chiusi, aperti al pubblico ai sensi
dell'articolo 2, delle strutture pubbliche e private di
seguito indicate, devono essere istituite apposite aree
destinate ai fumatori:
a) uffici pubblici e privati;
b) scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le
universitą;
c) stazioni di trasporto pubblico, ivi comprese
quelle portuali, marittime e aeroportuali;
d) strutture destinate ad attivitą educativa,
sportiva, ricreativa, culturale, congressuale, di spettacolo e
di ritrovo;
e) esercizi commerciali, di ristorazione e
qualsiasi altro locale in cui si somministrano alimenti e
bevande;
f) locali destinati ad uso comune di alberghi,
pensioni e locande;
g) sedi istituzionali pubbliche di ogni
livello.
Art. 2.
(Definizione).
1. Ai fini della presente legge, per ambienti "aperti al
pubblico" si intendono quelli in cui la generalitą degli
amministrati e degli utenti accede senza formalitą e senza
bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.
Art. 3.
(Requisiti delle aree destinate ai fumatori).
1. Le aree destinate ai fumatori di cui all'articolo 1,
indicate mediante l'affissione di appositi cartelli, devono
rispondere ai seguenti requisiti:
a) rispetto delle norme vigenti in materia di
prevenzione degli incendi e di igiene degli ambienti, in
particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni;
b) adeguata distanza dagli ambienti ove vige il
divieto di fumare;
c) installazione e corretto funzionamento di
impianti di condizionamento, ventilazione e depurazione,
idonei ad assicurare il costante ricambio dell'aria.
2. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti
pubblici provvedono alla istituzione delle aree destinate ai
fumatori di cui all'articolo 1 nei limiti delle ordinarie
disponibilitą di bilancio.
3. I requisiti di idoneitą degli impianti e di adeguatezza
della ventilazione e della depurazione dell'aria di cui al
comma 1, lettera c), del presente articolo sono definiti
con regolamento del Ministro della salute, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Art. 4.
(Obblighi).
1. I soggetti preposti alla direzione della struttura
pubblica ovvero investiti della responsabilitą della struttura
privata sono tenuti a garantire l'attuazione delle
disposizioni della presente legge nelle strutture di
rispettiva competenza.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore decorsi nove mesi
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.