XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3778




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Aree destinate ai fumatori).

        1. Negli ambienti chiusi, aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 2, delle strutture pubbliche e private di seguito indicate, devono essere istituite apposite aree destinate ai fumatori:

            a) uffici pubblici e privati;

            b) scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le universitą;

            c) stazioni di trasporto pubblico, ivi comprese quelle portuali, marittime e aeroportuali;

            d) strutture destinate ad attivitą educativa, sportiva, ricreativa, culturale, congressuale, di spettacolo e di ritrovo;

            e) esercizi commerciali, di ristorazione e qualsiasi altro locale in cui si somministrano alimenti e bevande;

            f) locali destinati ad uso comune di alberghi, pensioni e locande;

            g) sedi istituzionali pubbliche di ogni livello.


Art. 2.

(Definizione).

        1. Ai fini della presente legge, per ambienti "aperti al pubblico" si intendono quelli in cui la generalitą degli amministrati e degli utenti accede senza formalitą e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.


Art. 3.

(Requisiti delle aree destinate ai fumatori).

        1. Le aree destinate ai fumatori di cui all'articolo 1, indicate mediante l'affissione di appositi cartelli, devono rispondere ai seguenti requisiti:
            a) rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli incendi e di igiene degli ambienti, in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

            b) adeguata distanza dagli ambienti ove vige il divieto di fumare;

            c) installazione e corretto funzionamento di impianti di condizionamento, ventilazione e depurazione, idonei ad assicurare il costante ricambio dell'aria.

        2. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici provvedono alla istituzione delle aree destinate ai fumatori di cui all'articolo 1 nei limiti delle ordinarie disponibilitą di bilancio.
        3. I requisiti di idoneitą degli impianti e di adeguatezza della ventilazione e della depurazione dell'aria di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo sono definiti con regolamento del Ministro della salute, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 4.

(Obblighi).

        1. I soggetti preposti alla direzione della struttura pubblica ovvero investiti della responsabilitą della struttura privata sono tenuti a garantire l'attuazione delle disposizioni della presente legge nelle strutture di rispettiva competenza.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore decorsi nove mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione