1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, valutato in
euro 48.125 annui ad anni
alterni, a decorrere
dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri.
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1. Per l'attuazione
della presente legge, è
autorizzata la spesa di
euro 48.125 annui ad anni
alterni, a decorrere
dal 2003.ˆâ2 Al
relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri.
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