XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3765
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla
cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26
novembre 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore in conformitā a quanto disposto dall'articolo 9
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in euro 48.125 annui ad anni alterni, a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.