XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3764
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione che
istituisce un partenariato tra le Comunitā europee ed i loro
Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con
allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25
maggio 1998.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 100
dell'Accordo stesso e comunque non prima dell'avvenuta
ratifica dello stesso Accordo da parte degli altri Stati
membri dell'Unione europea.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in euro 5.820 annui a decorrere dal 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.