XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3755




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "6-bis. Al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, in ogni circoscrizione le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno devono constare, a pena di inammissibilità, di un numero uguale di candidate e candidati, con arrotondamento all'unità superiore".

        2. All'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "2-bis. Al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, la somma dei candidati in tutte le liste contraddistinte dal medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni, deve essere uguale alla somma delle candidate nelle liste stesse, con arrotondamento all'unità superiore. Le liste recanti un numero pari di candidate e candidati sono ordinate, a pena di inammissibilità, alternando candidati dell'uno e dell'altro sesso".


Art. 2.

        1. Al comma 1 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, ogni gruppo deve contenere, a pena di inammissibilità, un numero uguale di candidati e candidate, con arrotondamento all'unità superiore".


Art. 3.

        1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

        "6. Al fine di assicurare parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne ai sensi degli articoli 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, ogni lista regionale e provinciale è formata, a pena di inammissibilità, da un numero uguale di candidate e candidati, in ordine alternato, con arrotondamento all'unità superiore. La presente disposizione costituisce principio fondamentale ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione".


Art. 4.

        1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, ciascuna lista è formata, a pena di inammissibilità, da un numero uguale di candidate e candidati, in ordine alternato, con arrotondamento all'unità superiore".
        2. Al comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, ogni lista è formata, a pena di inammissibilità, da un numero uguale di candidate e candidati, in ordine alternato, con arrotondamento all'unità superiore".
        3. Dopo il comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

        "1-bis. Al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, i gruppi di cui all'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono formati, a pena di inammissibilità, da un numero uguale di candidate e candidati, con arrotondamento all'unità superiore".



Frontespizio Relazione