XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3755
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Al fine di assicurare condizioni di
uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della
Costituzione, in ogni circoscrizione le candidature nei
collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno
devono constare, a pena di inammissibilità, di un numero
uguale di candidate e candidati, con arrotondamento all'unità
superiore".
2. All'articolo 18-bis del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Al fine di assicurare condizioni di
uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della
Costituzione, la somma dei candidati in tutte le liste
contraddistinte dal medesimo simbolo, presentate in più
circoscrizioni, deve essere uguale alla somma delle candidate
nelle liste stesse, con arrotondamento all'unità superiore. Le
liste recanti un numero pari di candidate e candidati sono
ordinate, a pena di inammissibilità, alternando candidati
dell'uno e dell'altro sesso".
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il
secondo periodo è inserito il seguente: "Al fine di assicurare
condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo
51 della Costituzione, ogni gruppo deve contenere, a pena di
inammissibilità, un numero uguale di candidati e candidate,
con arrotondamento all'unità superiore".
Art. 3.
1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 febbraio
1995, n. 43, è sostituito dal seguente:
"6. Al fine di assicurare parità di accesso alle
cariche elettive degli uomini e delle donne ai sensi degli
articoli 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, ogni
lista regionale e provinciale è formata, a pena di
inammissibilità, da un numero uguale di candidate e candidati,
in ordine alternato, con arrotondamento all'unità superiore.
La presente disposizione costituisce principio fondamentale ai
sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione".
Art. 4.
1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Al fine di assicurare condizioni di
uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della
Costituzione, ciascuna lista è formata, a pena di
inammissibilità, da un numero uguale di candidate e candidati,
in ordine alternato, con arrotondamento all'unità
superiore".
2. Al comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Al fine di assicurare condizioni di
uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della
Costituzione, ogni lista è formata, a pena di inammissibilità,
da un numero uguale di candidate e candidati, in ordine
alternato, con arrotondamento all'unità superiore".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di assicurare condizioni di
uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della
Costituzione, i gruppi di cui all'articolo 14 della legge 8
marzo 1951, n. 122, sono formati, a pena di inammissibilità,
da un numero uguale di candidate e candidati, con
arrotondamento all'unità superiore".