XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3740




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto della professione).

        1. E' istituito l'albo professionale dei periti esperti consulenti in specialità. A coloro che sono iscritti all'albo è riconosciuta competenza tecnica in materia di indagini tecniche, amministrative ed estimative, limitatamente a categorie e sub-categorie di competenza, dirette all'ottenimento e alla convalida di una valutazione o stima o di una constatazione specifica su materie inerenti alla propria specialità. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:

            a) quelle rientranti nel campo dell'estimo;

            b) quelle previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale;

            c) la contabilità dei lavori in genere;

            d) la verifica della perfetta esecuzione dei manufatti;

            e) tutto quanto attiene alla materia giuridico-amministrativa nei rami condominiale e locatizio;

            f) le perizie e le consulenze specifiche ed attinenti ai settori categorici di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge;

            g) le misurazioni;

            h) gli accertamenti in genere;

            i) le consulenze aziendali;

            l) i controlli di documenti e contabilità;

            m) le funzioni arbitrali secondo le categorie di appartenenza;

            n) la stesura di pareri e relazioni scritte, anche in caso di contenzioso; la elaborazione o il controllo di dichiarazioni per tutto quanto concerne la materia tributaria;

            o) l'assistenza tecnica nelle materie concernenti le imposte di registro, i tributi locali, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG);

            p) le lingue estere e le traduzioni.


Art. 2.

(Esercizio della professione).

        1. Il perito esperto consulente in specialità non può esercitare la professione se non è iscritto all'albo.


Art. 3.

(Incompatibilità).

        1. L'iscrizione all'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.


Art. 4.

(Obbligo del segreto professionale).

        1. I periti esperti consulenti in specialità iscritti all'albo hanno l'obbligo del segreto professionale.


Art. 5.

(Vigilanza sull'esercizio della professione).

        1. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di perito esperto consulente in specialità spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di corte d'appello.

Art. 6.

(Circoscrizione territoriale).

        1. In ogni regione è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale, retto da un consiglio.


Art. 7.

(Composizione del consiglio direttivo del collegio
professionale regionale. Eleggibilità dei consiglieri).

        1. Il consiglio del collegio è composto da cinque membri quando gli iscritti all'albo non superano i cinquecento, da nove quando superano i cinquecento, da quindici quando superano i mille. Gli iscritti all'albo eleggono il consiglio direttivo.
        2. I componenti del consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due volte consecutive.


Art. 8.

(Cariche del consiglio).

        1. Il consiglio direttivo del collegio elegge tra i suoi componenti il presidente, il segretario e il tesoriere, che formano il comitato di presidenza.
        2. Il consiglio elegge altresì i revisori dei conti.


Art. 9.

(Presidente).

        1. Il presidente rappresenta il collegio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge.


Art. 10.

(Vicepresidente).

        1. Il vicepresidente esercita tutte le facoltà, le prerogative e le responsabilità del presidente in caso di assenza dello stesso.

Art. 11.

(Segretario).

        1. Il segretario sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi di segreteria del collegio; è altresì responsabile della stesura dei verbali del consiglio direttivo, del comitato di presidenza, nonché delle assemblee generali. Firma, con il presidente, gli attestati di appartenenza al collegio e quelli di benemerenza.


Art. 12.

(Tesoriere).

        1. Il tesoriere è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria del collegio, in conformità alle deliberazioni degli organi competenti. Ha il compito di seguire la tenuta dei libri contabili, anche con l'ausilio di collaborazioni professionali esterne. Cura, con i revisori dei conti, la formazione dei rendiconti. In caso di sua assenza, le funzioni di tesoriere sono temporaneamente assunte dal segretario.


Art. 13.

(Funzioni del consiglio).

        1. Il consiglio del collegio esercita le seguenti funzioni:

            a) cura l'osservanza delle norme professionali e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

            b) vigila per la tutela del titolo di perito esperto consulente in specialità e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

            c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle revisioni triennali;

            d) dispone la convocazione dell'assemblea;

            e) adotta i provvedimenti disciplinari;
            f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa, sentito il parere consultivo della commissione settoriale competente;

            g) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio professionale regionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

            h) designa i periti esperti consulenti in specialità chiamati a far parte di commissioni presso enti pubblici od organizzazioni di carattere regionale;

            i) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio, una tassa per l'iscrizione all'albo, una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera g), fissa l'entità di un contributo annuale;

            l) sospende dall'albo, osservate, per quanto applicabili, le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti al collegio dei periti esperti consulenti in specialità;

            m) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

            n) nomina i tre membri effettivi, che eleggono tra loro il presidente ed i due membri supplenti del consiglio di disciplina, le cui competenze sono stabilite all'articolo 39;

            o) propone al Consiglio nazionale di cui all'articolo 20 la costituzione di nuovi settori di categoria, a livello nazionale, a garanzia dell'utente finale.


Art. 14.

(Decadenza dalla carica di membro
del consiglio).

        1. Il membro del consiglio del collegio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive e a cinque riunioni nel corso dell'anno, decade dalla carica.


Art. 15.

(Scioglimento del consiglio).

        1. Il consiglio del collegio può essere sciolto nel caso in cui non si sia provveduto alla integrazione dei membri decaduti, se non è in grado di funzionare, o se, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi. In caso di scioglimento del consiglio, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro quattro mesi dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.
        2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui all'articolo 20.


Art. 16.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti.
        2. I revisori dei conti, individualmente e collegialmente, controllano la gestione dei fondi, verificano i bilanci predisposti dal consiglio e ne riferiscono all'assemblea.
        3. I revisori dei conti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non possono ricoprire altre cariche elettive.
        4. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dal consiglio del collegio. I revisori effettivi scelgono, fra di loro, il presidente.
        5. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un revisore effettivo, subentra il supplente più anziano per iscrizione all'albo.
        6. Il presidente del collegio dei revisori dei conti, o un suo delegato, ha diritto di partecipare, senza voto deliberante, alle riunioni del consiglio del collegio.
        7. I revisori dei conti assolvono le funzioni di scrutatori nelle assemblee con votazione per scheda e formano, ad ogni scadenza, il comitato elettorale.


Art. 17.

(Assemblea degli iscritti. Assemblea per l'approvazione
dei conti. Assemblea straordinaria).

        1. L'assemblea degli iscritti all'albo è convocata dal presidente del consiglio direttivo del collegio.
        2. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti all'albo e in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
        3. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
        4. L'assemblea ordinaria si riunisce annualmente entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed è indetta dal presidente, a nome del consiglio del collegio, con avviso da inviare agli iscritti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
        5. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, la data ed il luogo dell'adunanza, e gli estremi della eventuale seconda convocazione.
        6. L'assemblea degli iscritti all'albo per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata annualmente entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
        7. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno od ogni volta che lo deliberi il consiglio del collegio.


Art. 18.

(Assemblea per l'elezione del consiglio direttivo del
collegio professionale regionale).

        1. La data per l'elezione del consiglio del collegio è fissata dal presidente in un periodo di tempo compreso tra i trenta e i sessanta giorni successivi alla scadenza del consiglio in carica. L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei partecipanti.
        2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.
        3. Il voto è personale, diretto e segreto.
        4. Ogni iscritto avente diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro iscritto; è consentito un massimo di due deleghe per iscritto.
        5. Non possono risultare eletti più di due membri dello stesso settore.
        6. I revisori dei conti assolvono, dall'inizio e fino al termine delle operazioni di voto, le funzioni e le incombenze del comitato elettorale, emanando le eventuali ulteriori norme esecutive e sovrintendendo responsabilmente allo svolgimento delle varie fasi elettive.


Art. 19.

(Commissioni settoriali).

        1. Ogni settore di categoria, con almeno sedici iscritti, rappresentato nel collegio professionale regionale, elegge con votazione per schede, successivamente convalidate dal consiglio direttivo e dal comitato di presidenza, una commissione avente i seguenti compiti:

                a) analizzare i problemi professionali ed organizzativi del settore;

                b) tenere contatti sia con gli iscritti del settore, con almeno due riunioni all'anno, sia con gli altri organi;

                c) esaminare le domande di iscrizione all'albo di cui all'articolo 31;

                d) presentare proposte in merito alle iniziative da attuare per quanto attiene l'aggiornamento tecnico-professionale;

                e) provvedere alla compilazione di proposte di specifici tariffari stragiudiziali settoriali;
                f) esprimere i pareri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f).

        2. I membri di ciascuna commissione sono:

                a) tre nei settori con numero di associati compreso tra le sedici e le cinquanta unità;

                b) cinque nei settori con numero di associati da cinquantuno a settantacinque unità;

                c) sette nei settori con numero di associati da settantasei a cento unità;

                d) nove nei settori con numero di associati oltre cento unità.

        3. I settori di categoria con un numero di iscritti fino a quindici unità possono raggrupparsi fra loro sotto la denominazione di "specialità varie" e costituire una commissione mista, con i medesimi compiti di cui al comma 1.
        4. I componenti di ciascuna commissione settoriale eleggono fra loro un coordinatore che non deve coprire contemporaneamente altre cariche, né essere già membro di diversa commissione settoriale.
        5. I membri delle commissioni che non intervengono per tre riunioni consecutive sono ritenuti dimissionari.


Art. 20.

(Consiglio nazionale dei periti esperti
consulenti in specialità).

        1. Il Consiglio nazionale dei periti esperti consulenti in specialità ha sede in Roma ed è composto da quindici membri eletti da tutti i consigli direttivi dei collegi professionali regionali.
        2. I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica decorre dalla pubblicazione della proclamazione degli eletti nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
        3. I consigli dei collegi devono essere convocati per le elezioni entro due mesi dalla scadenza del Consiglio nazionale.


Art. 21.

(Cariche del consiglio nazionale).

        1. Il Consiglio nazionale elegge al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Elegge altresì i revisori dei conti.


Art. 22.

(Attribuzioni del presidente
del Consiglio nazionale).

        1. Il presidente del Consiglio nazionale ne ha la rappresentanza ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge.
        2. Il presidente convoca il Consiglio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.
        3. In caso di assenza del presidente, questi è sostituito dal vicepresidente o, in sua mancanza, dal segretario.


Art. 23.

(Funzioni del Consiglio nazionale).

        1. Il Consiglio nazionale esercita le seguenti funzioni:

                a) esprime, quando è richiesto dal Ministro della giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamenti che interessano la professione;

                b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

                c) propone la costituzione di nuovi collegi;

                d) esprime il proprio parere sulla fusione di collegi;
                e) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi e sulla relativa nomina di commissari straordinari;

                f) designa i periti esperti consulenti in specialità chiamati a far parte di commissioni nazionali presso enti pubblici od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;

                g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione che deve essere approvata dal Ministro della giustizia, il limite massimo del contributo annuale che deve essere corrisposto da parte degli iscritti agli albi ai consigli dei collegi;

                h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del consiglio nazionale e con deliberazione che deve essere approvata dal Ministro della giustizia, la misura del contributo annuo che deve essere corrisposto dai collegi territoriali;

                i) nomina i tre revisori dei conti effettivi ed i due supplenti di cui all'articolo 29;

                l) delibera, su proposta dei collegi regionali interessati, la costituzione, a livello nazionale, di nuovi settori di categoria a garanzia dell'utente finale.


Art. 24.

(Elezioni del Consiglio nazionale).

        1. Per la designazione dei membri del Consiglio nazionale, il consiglio di ogni collegio regionale dei periti esperti consulenti in specialità designa, fra gli iscritti all'albo, un candidato. La designazione è adottata a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
        2. La designazione ha luogo non oltre i due mesi antecedenti la data di scadenza del Consiglio nazionale in carica ed è immediatamente comunicata ad una commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro della giustizia, composta da cinque periti esperti consulenti in specialità e presieduta da un magistrato di corte d'appello.
        3. La commissione di cui al comma 2, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, forma una graduatoria in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi quindici candidati.
        4. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
        5. La graduatoria di cui al comma 3 è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.


Art. 25.

(Presidente).

        1. Il presidente rappresenta legalmente il Consiglio nazionale, nei confronti sia degli iscritti che dei terzi, enti, autorità e privati, e ne attua le deliberazioni.
        2. Nei casi d'urgenza, il presidente può esercitare i poteri del Consiglio nazionale, provvedendo a comunicare alla prima riunione le decisioni adottate, per la conseguente ratifica.


Art. 26.

(Vicepresidente).

        1. Il vicepresidente del Consiglio nazionale esercita le facoltà, le prerogative e le responsabilità del presidente in caso di assenza dello stesso.
        2. Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti, ne fa le veci il segretario.


Art. 27.

(Segretario).

        1. Il segretario del Consiglio nazionale sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi di segreteria del Consiglio nazionale; è responsabile della stesura dei relativi verbali.
        2. In assenza del segretario le sue funzioni sono svolte, in via provvisoria, dal vicepresidente.


Art. 28.

(Tesoriere).

        1. Il tesoriere del Consiglio nazionale è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria del Consiglio nazionale, in conformità alle relative delibere.
        2. Il tesoriere ha il compito di seguire la tenuta dei libri contabili, anche con l'ausilio di collaborazioni professionali esterne. Cura, con i revisori dei conti, la formazione dei rendiconti. In caso di assenza, le funzioni di tesoriere sono temporaneamente assunte dal segretario.


Art. 29.

(Revisori dei conti).

        1. La gestione amministrativa del Consiglio nazionale è controllata dai revisori dei conti, di cui tre sono effettivi e due sono supplenti; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
        2. I revisori dei conti sono eletti dal Consiglio nazionale.
        3. I revisori effettivi scelgono, fra di loro, il loro presidente.
        4. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un revisore effettivo, subentra il supplente più anziano di età.


Art. 30.

(Compatibilità).

        1. La carica di membro del Consiglio nazionale dei periti esperti consulenti in specialità non è compatibile con quella di membro del consiglio di un collegio professionale regionale.

Art. 31.

(Albo ed elenco speciale dei non esercenti).

        1. Il consiglio di ciascun collegio custodisce l'albo professionale dei periti esperti consulenti in specialità.
        2. Il consiglio del collegio, entro il primo trimestre di ogni anno, provvede alla revisione dell'albo da esso tenuto ed alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme.
        3. L'albo, a cura del consiglio del collegio, deve essere comunicato al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, ai presidenti della corte d'appello, dei tribunali e delle preture del distretto, nonché agli altri consigli dei collegi.
        4. L'albo deve contenere il cognome, il nome, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, la data di iscrizione e il titolo in base al quale l'iscrizione è stata disposta, nonché il codice fiscale e la partita IVA. L'albo è compilato secondo l'ordine alfabetico.
        5. Coloro che, ai sensi dell'articolo 3, non possono esercitare la professione, pur avendone i requisiti, sono iscritti, su loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 4, del presente articolo rimanendo dispensati dalla comunicazione del numero di partita IVA.


Art. 32.

(Divieto di iscrizione in più albi.
Anzianità).

        1. Si può essere iscritti in un solo albo di periti esperti consulenti in specialità. L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.
        2. La data di iscrizione all'albo stabilisce l'anzianità. Coloro che, dopo la cancellazione, sono reiscritti all'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

Art. 33.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

        1. L'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale di cui all'articolo 31 deve essere corredata dai seguenti documenti:

            a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

            b) certificato autentico, o autenticato, attestante il titolo di studio conseguito, non inferiore a diploma di scuola secondaria superiore, ovvero titolo equipollente conseguito in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità, nonché, per coloro che risultano, all'atto della domanda di ammissione all'albo, già iscritti in elenchi pubblici legalmente ordinati, ai sensi del comma 2, il certificato originale di iscrizione rilasciato dal relativo ente;

            c) certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, sia nei tribunali, sia nelle preture;

            d) certificato di godimento dei diritti civili;

            e) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;

            f) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

            g) certificato di residenza;

            h) abilitazione all'esercizio della professione a seguito di esame con le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

        2. Agli effetti dell'ammissione all'albo per la specialità indicata nella domanda, è considerato a carattere preferenziale il già avvenuto inserimento in:
                a) albi dei consulenti tecnici del giudice, presso i tribunali civili e penali, secondo i codici in vigore e le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

                b) ruoli dei periti e degli esperti, tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.24 del 25 gennaio 1980;

                c) elenchi speciali dei consulenti tecnici per i sinistri marittimi, presso i tribunali di competente giurisdizione, secondo il codice della navigazione ed il relativo regolamento;

                d) elenchi speciali di liquidatori d'avarie, presso le corti d'appello di distretto confinante con il mare, secondo il regolamento del codice della navigazione marittima;

                e) elenco dei periti doganali, di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e successive modificazioni;

                f) attività professionali determinate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135;

                g) albi o elenchi di collegi riconosciuti di liberi professionisti, quando la specialità peritale prescelta rientra tra quelle riservate per legge agli stessi.

        3. Non possono ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pene che, a norma del vigente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo.


Art. 34.

(Iscrizione. Rigetto della domanda).

        1. Il consiglio del collegio delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione è motivata. Qualora il consiglio del collegio non abbia provveduto entro il termine stabilito, l'interessato può, entro il mese successivo, proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.


Art. 35.

(Cancellazione dall'albo. Sospensione
per morosità).

        1. Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti casi:

            a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a) e d);

                b) quando ricorra una causa di incompatibilità ai sensi dell'articolo 3.

        2. L'iscritto all'albo che per oltre dodici mesi non adempie al pagamento della tassa di iscrizione può, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera l), essere sospeso dall'albo.
        3. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio del collegio quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.
        4. Per il procedimento di cancellazione, nonché per quello di sospensione per morosità, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.


Art. 36.

(Comunicazione delle deliberazioni
del consiglio).

        1. Le deliberazioni del consiglio del collegio in materia di iscrizioni, cancellazioni o reiscrizioni all'albo, sono comunicate, nel termine di trenta giorni, all'interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede il collegio, nonché al Ministero della giustizia.


Art. 37.

(Responsabilità disciplinare).

        1. Al perito esperto consulente in specialità che si rende colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste dagli articoli da 35 a 52.


Art. 38.

(Sanzioni disciplinari).

        1. L'organo che delibera sulle sanzioni per gli iscritti all'albo è il consiglio di disciplina.
        2. Le sanzioni sono le seguenti:

                a) l'avvertimento;

                b) la censura;

                c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni;

                d) la radiazione.


Art. 39.

(Fasi procedurali).

        1. Il consiglio di disciplina è nominato dal consiglio direttivo del collegio regionale; è composto da tre membri effettivi e due supplenti; giudica nei procedimenti disciplinari nei quali siano irrogabili le sanzioni di cui all'articolo 38, comma 2; propone le sanzioni al consiglio direttivo del collegio.
        2. Il consiglio direttivo ratifica le decisioni del consiglio di disciplina ovvero giudica nella successiva fase di eventuale appello che deve essere proposto entro due mesi dalla notifica della sentenza emessa dal consiglio di disciplina.
        3. Il Consiglio nazionale delibera sui ricorsi di legittimità secondo le procedure di cui agli articoli da 35 a 52.


Art. 40.

(Avvertimento).

        1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo del perito esperto consulente in specialità all'osservanza dei suoi doveri. L'avvertimento è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio del collegio. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
        2. Entro i dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione, l'interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
        3. Quando non è conseguente ad un procedimento disciplinare, l'avvertimento è disposto dal presidente del consiglio del collegio.


Art. 41.

(Censura).

        1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, purché non ledano il decoro o la dignità professionale.


Art. 42.

(Sospensione dall'albo).

        1. La sospensione dall'albo può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale ed è proposta con deliberazione del consiglio di disciplina.
        2. Oltre ai casi di sospensione previsti da disposizioni del codice penale, comportano obbligatoriamente la sospensione dall'albo:
                a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

                b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in una casa di cura e di custodia, o l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva;

                c) l'emissione di un mandato di cattura o di avviso di garanzia;

                d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice;

                e) il comportamento dell'iscritto incompatibile con le prescrizioni delle norme deontologiche di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

        3. Nei casi di cui al comma 2 la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante il ricorso e non è soggetta al limite di durata stabilito dall'articolo 38.


Art. 43.

(Radiazione).

        1. La radiazione dall'albo professionale è pronunciata a carico dell'iscritto che ha, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione.
        2. La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.
        3. Importano obbligatoriamente la radiazione dall'albo:

                a) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione di uguale durata;
                b) il ricovero in un manicomio giudiziario o l'assegnazione a un soggiorno obbligato, a una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

        4. La radiazione nei casi previsti dai commi 2 e 3 è dichiarata dal consiglio del collegio.


Art. 44.

(Rapporto tra procedimento disciplinare
e giudizio penale).

        1. Il perito esperto consulente in specialità, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato ai sensi dell'articolo 43, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, quando non interviene sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.


Art. 45.

(Fatti costituenti reato).

        1. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.


Art. 46.

(Prescrizione. Competenza).

        1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
        2. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio del collegio del territorio nel quale risiede l'inquisito.
        3. Se lo stesso è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente ai sensi del comma 2, egli è obbligato ad astenersi dal partecipare alla delibera.

Art. 47.

(Istruttoria. Svolgimento del procedimento disciplinare.
Notifica delle deliberazioni).

        1. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 41 e 42, nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che colui che è sottoposto alla procedura e che ha presentato il ricorso di cui all'articolo 39, comma 2, ed è stato invitato a comparire avanti il consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni, sia stato ascoltato. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede. Il consiglio, udito l'interessato, che può essere assistito da persona di sua fiducia, ed esaminate le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.
        2. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
        3. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: "Non si dà luogo a provvedimento disciplinare".
        4. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro un mese all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione colui che è sottoposto alla procedura risiede, nonché al procuratore generale presso la corte d'appello ed al Ministero della giustizia.


Art. 48.

(Ricusazione ed astensione dei membri
del consiglio del collegio).

        1. I membri del consiglio del collegio devono astenersi nei casi previsti dal codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio.
        2. Se non è disponibile il numero dei componenti del consiglio prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al consiglio costituito nella sede della corte d'appello.
        3. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione e sono stati ricusati fanno parte del consiglio di cui al comma 2, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito nella sede della corte d'appello viciniore.
        4. Il consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.


Art. 49.

(Ricusazione ed astensione dei membri
del Consiglio nazionale).

        1. L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio nazionale sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
        2. Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione, decide lo stesso Consiglio nazionale.
        3. Se a seguito di astensione o ricusazione viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del Consiglio nazionale chiama ad integrare il Consiglio stesso un numero corrispondente di membri del Consiglio, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione all'albo.


Art. 50.

(Esecuzione provvisoria della radiazione
o della sospensione).

        1. Fermo il disposto del comma 3 dell'articolo 42, il consiglio del collegio, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinare la immediata esecuzione provvisoria nonostante il ricorso.


Art. 51.

(Reiscrizione dei radiati dall'albo).

        1. Il perito esperto consulente in specialità radiato dall'albo può essere reiscritto, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo fosse derivato da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.
        2. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
        3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 2.


Art. 52.

(Ricorso avverso le decisioni del consiglio direttivo del
collegio).

        1. Contro le deliberazioni del consiglio direttivo del collegio è ammesso il ricorso al tribunale competente per territorio.


Art. 53.

(Criteri per la determinazione
degli onorari).

        1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai periti esperti consulenti in specialità sono stabiliti con tariffa, approvata con decreto del Ministro della giustizia, acquisito il parere del Consiglio nazionale.
        2. I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto altresì della sede, dell'urgenza e delle responsabilità assunte dal professionista.
        3. I periti esperti consulenti in specialità non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti in caso di mancato pagamento degli onorari o dei diritti loro dovuti o di mancato rimborso delle spese da essi sostenute.
        4. Su reclamo del cliente interessato, il consiglio ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le scritture non restituite nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.


Art. 54.

(Prima formazione dell'albo
e dell'elenco speciale).

        1. Per la prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale di cui all'articolo 31, gli interessati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano, alla cancelleria della corte d'appello, domanda di iscrizione.
        2. Decorso il termine di cui al comma 1, il presidente della corte d'appello provvede alla costituzione di una commissione straordinaria composta da un magistrato di corte d'appello, che la presiede, e da sei periti esperti consulenti in specialità designati dai consigli regionali, iscritti da almeno dieci anni in associazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario designato dal presidente. La commissione prende in esame le domande e forma un albo ed un elenco speciale per ciascun circondario del distretto, osservate le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettere da a) a g), e di cui al medesimo articolo 33, comma 2. La formazione dell'albo e dell'elenco speciale deve essere compiuta entro quattro mesi dalla costituzione della commissione. In caso di rigetto motivato delle domande da parte della commissione, si applicano gli articoli 31, 32 e 33, presentando istanza di ammissione a sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione in una sessione straordinaria da prevedere appositamente entro dodici mesi dalle richieste.
        3. Successivamente alla prima costituzione dell'albo, le domande di iscrizione sono esaminate ai sensi dell'allegato 3 annesso alla presente legge.
        4. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore o di laurea, alla data di entrata in vigore della presente legge siano membri di associazioni di periti esperti consulenti, che siano state riconosciute giuridicamente e che abbiano prodotto documentazione attendibile riguardante lo svolgimento dell'attività individuale in via autonoma per almeno un quinquennio, sono compresi nell'albo o nell'elenco speciale indicati nell'articolo 31 e conservano l'anzianità della precedente iscrizione.



Allegato 1.
(articolo 1)


... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...



Allegato 2.
(articolo 42)


CODICE DEONTOLOGICO


          La deontologia è il complesso delle regole di condotta che devono essere rispettate nello svolgimento dell'attività professionale del perito, esercitata sia in forma indipendente sia dipendente, affinché la professione peritale dia la migliore risposta alle aspettative che la società ha verso la medesima.
          Al perito si richiedono probità e decoro ed una condotta di vita tale da non arrecare discredito al prestigio della categoria professionale.


Dignità

              L'esperto procede con tutta la dignità e la correttezza che convengono in materia giudiziaria.
          Si astiene da qualsiasi pubblicità concernente gli incarichi che riceve e dal fare annunci, avvisi o offerte di servizi a mezzo stampa, manifesti, insegne pubblicitarie, nonché, nell'intento di ottenere degli incarichi, dal compiere passi o fare proposte presso mandatari, uomini d'affari o intermediari qualsiasi, mediante corresponsione di provvigioni o rimesse sugli onorari o altri vantaggi di qualsiasi natura.
          Se fa parte di raggruppamenti professionali, può farne menzione senza approfittare, tuttavia, delle cariche che potrebbe svolgere in questo raggruppamento per farsene una pubblicità personale.


Indipendenza

              L'esperto conserva una indipendenza propria, senza esserne influenzato da qualsiasi pressione da parte del cliente e, nello svolgimento del suo operato, non deve avere interesse personale diretto o indiretto nella soluzione della problematica, ma ascoltare la sua coscienza ed osservare la legislazione del suo Paese.


Imparzialità

              L'esperto svolge il suo mandato con la più stretta imparzialità con astrazione delle proprie opinioni, gusti e delle sue relazioni con i terzi.
          Nello svolgimento del suo mandato, non deve far conoscere la propria opinione; può, qualora intenda tentare una conciliazione tra le parti purché resti nei limiti del suo mandato, dare pareri, consigli o spiegazioni tecniche che crede opportuni.
Responsabilità

          L'esperto procede personalmente alle operazioni, ma può avvalersi della collaborazione di personale dipendente e di altri professionisti avendo cura nella scelta dei collaboratori, delle capacità e professionalità degli stessi sotto il suo diretto controllo e sua responsabilità.
          L'esperto deve compiere il suo mandato nel minor tempo compatibile con la natura dell'incarico e con gli obblighi in essere di cui è investito.
          L'esperto che ha accettato un incarico è tenuto a compierlo fino a completa esecuzione; tuttavia, se nel corso dell'esecuzione del mandato è impedito, da avvenimento di forza maggiore o da motivo legittimo, a portare a termine il suo mandato, informa le parti, i loro consulenti e l'autorità che lo ha designato, facendo loro conoscere il motivo dell'impedimento ed, in tutto il suo potere, deve facilitare il compito del suo successore.


Segreto professionale

          E' d'obbligo il rispetto del segreto d'ufficio per tutti i fatti o atti di cui l'esperto viene a conoscenza nell'esplicazione del suo incarico o mandato.
          L'esperto ha l'obbligo di accertare che i suoi collaboratori osservino i princìpi di cui al primo periodo.


Comportamento professionale

          Il comportamento dell'esperto deve essere improntato sempre a lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi.
          Nel caso di acquisizione di clientela proveniente da altro professionista deve essere subordinata l'accettazione dell'incarico alla preventiva definizione dei rapporti con il precedente professionista.
          Nei rapporti con i terzi, il professionista deve osservare un comportamento improntato a lealtà, serietà, correttezza, sempre favorendo il dialogo e la collaborazione, evitando competitività illecita per acquisire o sottrarre clienti ad altri.
          Per promuovere azioni disciplinari nei confronti di altro associato, il consulente deve darne comunicazione al consiglio direttivo al fine di consentire la composizione bonaria della controversia.


Fraternità collegiale

          Nei rapporti con altri colleghi, si deve tenere conto delle preferenze giustificate per la fissazione delle riunioni.
          Quando, per delibera del collegio, viene incaricato di redigere la relazione peritale, deve esporre con obiettività le differenti opinioni emesse dai suoi colleghi, a disposizione dei quali mette la sua esperienza, capacità e professionalità.
Rapporti con magistrati ed autorità

          L'esperto, convocato di fronte all'autorità che lo ha designato, risponde ponderatamente e con precisione alle domande che gli sono state rivolte, astenendosi da commenti se il suo elaborato non viene omologato.


Aggiornamento professionale

              Il consulente nell'esercizio della sua professione ha l'obbligo di garantire elevati livelli di preparazione, attraverso il continuo processo di aggiornamento professionale inerenti le discipline, come le leggi, i regolamenti, le normative, che formano la base cognitiva della professione, sia in relazione ai princìpi sia in relazione allo sviluppo concreto delle norme applicabili ai rapporti che gli sono affidati.
          E' considerato dovere professionale prendere parte ai corsi di qualificazione ed aggiornamento.


Onorari

              Il consulente ha diritto ad un compenso in relazione all'ampiezza del mandato avuto, delle difficoltà in esso insite e delle responsabilità ad esso connesse.
          Non è consentito conseguire profitti diversi oltre quelli spettanti dall'onorario. La richiesta del compenso deve essere formulata in modo da consentire al cliente l'individuazione della prestazione e del corrispondente onorario conteggiato.
          La determinazione di compensi previsti dalla tariffa professionale e dalle altre norme in materia, sono garanzia di serietà e di chiarezza professionale nel rapporto con terzi.



Allegato 3.
(articolo 54)


ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
PERITO ESPERTO CONSULENTE IN SPECIALITA'


          Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di "perito esperto consulente in specialità" è rilasciato dal consiglio del collegio, competente per territorio, previo superamento di esami da effettuare di fronte ad apposita commissione.
          La commissione nominata per ogni sessione dal presidente del consiglio del collegio, competente per territorio, è composta da:

              a) il presidente del consiglio del collegio o un suo delegato;

              b) un magistrato della corte d'appello;

              c) un professore ordinario nelle materie attinenti le prove d'esame, nominato dal presidente del consiglio del collegio;

              d) dai periti esperti consulenti in specialità designati dal collegio regionale, competente per territorio, facenti parte delle relative commissioni settoriali.

          Le sessioni d'esame sono semestrali: si svolgono in ogni regione secondo modalità stabilite con delibera del consiglio del collegio competente per territorio.
          Gli esami prevedono prove scritte e prove orali per ogni categoria e subcategoria.
          Per essere ammessi all'esame è necessario possedere i seguenti requisiti:

              a) essere cittadino italiano, ovvero cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

              b) essere in possesso del certificato di godimento dei diritti civili;

              c) avere conseguito il diploma di maturità di scuola secondaria superiore o il diploma di laurea;

              d) avere compiuto almeno tre anni di praticantato presso lo studio di un perito esperto consulente in specialità abilitato;

              e) l'eventuale attestato di frequenza, con esito positivo, di apposito corso di formazione rilasciato dal collegio regionale.

          Ad ogni candidato risultato idoneo alle prove d'esame è rilasciato il diploma di abilitazione, unitamente ad un certificato attestante le effettive competenze professionali settoriali, ed il tesserino di appartenenza.
          Sono esonerati dalle prove di ammissione i candidati di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g).



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