XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3740
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto della professione).
1. E' istituito l'albo professionale dei periti esperti
consulenti in specialità. A coloro che sono iscritti all'albo
è riconosciuta competenza tecnica in materia di indagini
tecniche, amministrative ed estimative, limitatamente a
categorie e sub-categorie di competenza, dirette
all'ottenimento e alla convalida di una valutazione o stima o
di una constatazione specifica su materie inerenti alla
propria specialità. In particolare, formano oggetto della
professione le seguenti attività:
a) quelle rientranti nel campo dell'estimo;
b) quelle previste dal codice di procedura civile e
dal codice di procedura penale;
c) la contabilità dei lavori in genere;
d) la verifica della perfetta esecuzione dei
manufatti;
e) tutto quanto attiene alla materia
giuridico-amministrativa nei rami condominiale e locatizio;
f) le perizie e le consulenze specifiche ed attinenti
ai settori categorici di cui all'allegato 1 annesso alla
presente legge;
g) le misurazioni;
h) gli accertamenti in genere;
i) le consulenze aziendali;
l) i controlli di documenti e contabilità;
m) le funzioni arbitrali secondo le categorie di
appartenenza;
n) la stesura di pareri e relazioni scritte, anche in
caso di contenzioso; la elaborazione o il controllo di
dichiarazioni per tutto quanto concerne la materia
tributaria;
o) l'assistenza tecnica nelle materie concernenti le
imposte di registro, i tributi locali, l'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP), l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG);
p) le lingue estere e le traduzioni.
Art. 2.
(Esercizio della professione).
1. Il perito esperto consulente in specialità non può
esercitare la professione se non è iscritto all'albo.
Art. 3.
(Incompatibilità).
1. L'iscrizione all'albo non è consentita agli impiegati
dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali,
secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato
l'esercizio della libera professione.
Art. 4.
(Obbligo del segreto professionale).
1. I periti esperti consulenti in specialità iscritti
all'albo hanno l'obbligo del segreto professionale.
Art. 5.
(Vigilanza sull'esercizio della professione).
1. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di
perito esperto consulente in specialità spetta al Ministro
della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per
mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di corte
d'appello.
Art. 6.
(Circoscrizione territoriale).
1. In ogni regione è costituito, con sede nel comune
capoluogo, un collegio professionale, retto da un
consiglio.
Art. 7.
(Composizione del consiglio direttivo del collegio
professionale regionale. Eleggibilità dei consiglieri).
1. Il consiglio del collegio è composto da cinque membri
quando gli iscritti all'albo non superano i cinquecento, da
nove quando superano i cinquecento, da quindici quando
superano i mille. Gli iscritti all'albo eleggono il consiglio
direttivo.
2. I componenti del consiglio direttivo durano in carica
quattro anni e sono rieleggibili per due volte consecutive.
Art. 8.
(Cariche del consiglio).
1. Il consiglio direttivo del collegio elegge tra i suoi
componenti il presidente, il segretario e il tesoriere, che
formano il comitato di presidenza.
2. Il consiglio elegge altresì i revisori dei conti.
Art. 9.
(Presidente).
1. Il presidente rappresenta il collegio ed esercita le
attribuzioni conferitegli dalla presente legge.
Art. 10.
(Vicepresidente).
1. Il vicepresidente esercita tutte le facoltà, le
prerogative e le responsabilità del presidente in caso di
assenza dello stesso.
Art. 11.
(Segretario).
1. Il segretario sovrintende all'organizzazione e al
funzionamento dei servizi di segreteria del collegio; è
altresì responsabile della stesura dei verbali del consiglio
direttivo, del comitato di presidenza, nonché delle assemblee
generali. Firma, con il presidente, gli attestati di
appartenenza al collegio e quelli di benemerenza.
Art. 12.
(Tesoriere).
1. Il tesoriere è responsabile degli atti di gestione
economica e finanziaria del collegio, in conformità alle
deliberazioni degli organi competenti. Ha il compito di
seguire la tenuta dei libri contabili, anche con l'ausilio di
collaborazioni professionali esterne. Cura, con i revisori dei
conti, la formazione dei rendiconti. In caso di sua assenza,
le funzioni di tesoriere sono temporaneamente assunte dal
segretario.
Art. 13.
(Funzioni del consiglio).
1. Il consiglio del collegio esercita le seguenti
funzioni:
a) cura l'osservanza delle norme professionali e di
tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
b) vigila per la tutela del titolo di perito esperto
consulente in specialità e svolge le attività dirette alla
repressione dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle
iscrizioni, alle cancellazioni e alle revisioni triennali;
d) dispone la convocazione dell'assemblea;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli
onorari in via amministrativa, sentito il parere consultivo
della commissione settoriale competente;
g) provvede all'amministrazione dei beni di
pertinenza del collegio professionale regionale e compila
annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
h) designa i periti esperti consulenti in specialità
chiamati a far parte di commissioni presso enti pubblici od
organizzazioni di carattere regionale;
i) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari
a coprire le spese per il funzionamento del collegio, una
tassa per l'iscrizione all'albo, una tassa per il rilascio di
certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli
onorari, nonché, con l'osservanza del limite massimo previsto
dall'articolo 23, comma 1, lettera g), fissa l'entità di
un contributo annuale;
l) sospende dall'albo, osservate, per quanto
applicabili, le disposizioni relative al procedimento
disciplinare, l'iscritto che non adempie all'obbligo del
pagamento dei contributi dovuti al collegio dei periti esperti
consulenti in specialità;
m) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli
iscritti;
n) nomina i tre membri effettivi, che eleggono tra
loro il presidente ed i due membri supplenti del consiglio di
disciplina, le cui competenze sono stabilite all'articolo
39;
o) propone al Consiglio nazionale di cui all'articolo
20 la costituzione di nuovi settori di categoria, a livello
nazionale, a garanzia dell'utente finale.
Art. 14.
(Decadenza dalla carica di membro
del consiglio).
1. Il membro del consiglio del collegio che, senza
giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive
e a cinque riunioni nel corso dell'anno, decade dalla
carica.
Art. 15.
(Scioglimento del consiglio).
1. Il consiglio del collegio può essere sciolto nel caso
in cui non si sia provveduto alla integrazione dei membri
decaduti, se non è in grado di funzionare, o se, chiamato
all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli,
ovvero se ricorrono altri gravi motivi. In caso di
scioglimento del consiglio, le sue funzioni sono esercitate da
un commissario straordinario, il quale dispone, entro quattro
mesi dalla data del provvedimento di scioglimento, la
convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo
consiglio.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del
commissario sono disposti con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui
all'articolo 20.
Art. 16.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre
membri effettivi e due supplenti.
2. I revisori dei conti, individualmente e collegialmente,
controllano la gestione dei fondi, verificano i bilanci
predisposti dal consiglio e ne riferiscono all'assemblea.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni, sono
rieleggibili e non possono ricoprire altre cariche
elettive.
4. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dal
consiglio del collegio. I revisori effettivi scelgono, fra di
loro, il presidente.
5. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi
motivo, di un revisore effettivo, subentra il supplente più
anziano per iscrizione all'albo.
6. Il presidente del collegio dei revisori dei conti, o un
suo delegato, ha diritto di partecipare, senza voto
deliberante, alle riunioni del consiglio del collegio.
7. I revisori dei conti assolvono le funzioni di
scrutatori nelle assemblee con votazione per scheda e formano,
ad ogni scadenza, il comitato elettorale.
Art. 17.
(Assemblea degli iscritti. Assemblea per l'approvazione
dei conti. Assemblea straordinaria).
1. L'assemblea degli iscritti all'albo è convocata dal
presidente del consiglio direttivo del collegio.
2. L'assemblea è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti
all'albo e in seconda convocazione, che non può avere luogo
nello stesso giorno fissato per la prima, qualsiasi sia il
numero degli intervenuti.
3. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
4. L'assemblea ordinaria si riunisce annualmente entro
cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed è
indetta dal presidente, a nome del consiglio del collegio, con
avviso da inviare agli iscritti almeno quindici giorni prima
di quello fissato per la riunione.
5. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del
giorno, la data ed il luogo dell'adunanza, e gli estremi della
eventuale seconda convocazione.
6. L'assemblea degli iscritti all'albo per l'approvazione
del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata
annualmente entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio
finanziario.
7. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando
lo ritiene opportuno od ogni volta che lo deliberi il
consiglio del collegio.
Art. 18.
(Assemblea per l'elezione del consiglio direttivo del
collegio professionale regionale).
1. La data per l'elezione del consiglio del collegio è
fissata dal presidente in un periodo di tempo compreso tra i
trenta e i sessanta giorni successivi alla scadenza del
consiglio in carica. L'assemblea è valida, in prima
convocazione, quando partecipano alla votazione almeno la metà
degli iscritti e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il
numero dei partecipanti.
2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
voti.
3. Il voto è personale, diretto e segreto.
4. Ogni iscritto avente diritto ad intervenire
all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega
scritta, da altro iscritto; è consentito un massimo di due
deleghe per iscritto.
5. Non possono risultare eletti più di due membri dello
stesso settore.
6. I revisori dei conti assolvono, dall'inizio e fino al
termine delle operazioni di voto, le funzioni e le incombenze
del comitato elettorale, emanando le eventuali ulteriori norme
esecutive e sovrintendendo responsabilmente allo svolgimento
delle varie fasi elettive.
Art. 19.
(Commissioni settoriali).
1. Ogni settore di categoria, con almeno sedici iscritti,
rappresentato nel collegio professionale regionale, elegge con
votazione per schede, successivamente convalidate dal
consiglio direttivo e dal comitato di presidenza, una
commissione avente i seguenti compiti:
a) analizzare i problemi professionali ed
organizzativi del settore;
b) tenere contatti sia con gli iscritti del
settore, con almeno due riunioni all'anno, sia con gli altri
organi;
c) esaminare le domande di iscrizione all'albo di
cui all'articolo 31;
d) presentare proposte in merito alle iniziative
da attuare per quanto attiene l'aggiornamento
tecnico-professionale;
e) provvedere alla compilazione di proposte di
specifici tariffari stragiudiziali settoriali;
f) esprimere i pareri di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera f).
2. I membri di ciascuna commissione sono:
a) tre nei settori con numero di associati
compreso tra le sedici e le cinquanta unità;
b) cinque nei settori con numero di associati da
cinquantuno a settantacinque unità;
c) sette nei settori con numero di associati da
settantasei a cento unità;
d) nove nei settori con numero di associati oltre
cento unità.
3. I settori di categoria con un numero di iscritti fino a
quindici unità possono raggrupparsi fra loro sotto la
denominazione di "specialità varie" e costituire una
commissione mista, con i medesimi compiti di cui al comma
1.
4. I componenti di ciascuna commissione settoriale
eleggono fra loro un coordinatore che non deve coprire
contemporaneamente altre cariche, né essere già membro di
diversa commissione settoriale.
5. I membri delle commissioni che non intervengono per tre
riunioni consecutive sono ritenuti dimissionari.
Art. 20.
(Consiglio nazionale dei periti esperti
consulenti in specialità).
1. Il Consiglio nazionale dei periti esperti consulenti in
specialità ha sede in Roma ed è composto da quindici membri
eletti da tutti i consigli direttivi dei collegi professionali
regionali.
2. I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre
anni e sono rieleggibili. La carica decorre dalla
pubblicazione della proclamazione degli eletti nel Bollettino
ufficiale del Ministero della giustizia.
3. I consigli dei collegi devono essere convocati per le
elezioni entro due mesi dalla scadenza del Consiglio
nazionale.
Art. 21.
(Cariche del consiglio nazionale).
1. Il Consiglio nazionale elegge al proprio interno il
presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
Elegge altresì i revisori dei conti.
Art. 22.
(Attribuzioni del presidente
del Consiglio nazionale).
1. Il presidente del Consiglio nazionale ne ha la
rappresentanza ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla
presente legge.
2. Il presidente convoca il Consiglio nazionale ogni volta
che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata
richiesta scritta da almeno cinque membri.
3. In caso di assenza del presidente, questi è sostituito
dal vicepresidente o, in sua mancanza, dal segretario.
Art. 23.
(Funzioni del Consiglio nazionale).
1. Il Consiglio nazionale esercita le seguenti
funzioni:
a) esprime, quando è richiesto dal Ministro della
giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di
regolamenti che interessano la professione;
b) coordina e promuove le attività dei consigli
dei collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale
degli iscritti;
c) propone la costituzione di nuovi collegi;
d) esprime il proprio parere sulla fusione di
collegi;
e) esprime il proprio parere sullo scioglimento
dei consigli dei collegi e sulla relativa nomina di commissari
straordinari;
f) designa i periti esperti consulenti in
specialità chiamati a far parte di commissioni nazionali
presso enti pubblici od organizzazioni di carattere nazionale
o internazionale;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione che
deve essere approvata dal Ministro della giustizia, il limite
massimo del contributo annuale che deve essere corrisposto da
parte degli iscritti agli albi ai consigli dei collegi;
h) determina, nei limiti strettamente necessari a
coprire le spese per il funzionamento del consiglio nazionale
e con deliberazione che deve essere approvata dal Ministro
della giustizia, la misura del contributo annuo che deve
essere corrisposto dai collegi territoriali;
i) nomina i tre revisori dei conti effettivi ed i
due supplenti di cui all'articolo 29;
l) delibera, su proposta dei collegi regionali
interessati, la costituzione, a livello nazionale, di nuovi
settori di categoria a garanzia dell'utente finale.
Art. 24.
(Elezioni del Consiglio nazionale).
1. Per la designazione dei membri del Consiglio nazionale,
il consiglio di ogni collegio regionale dei periti esperti
consulenti in specialità designa, fra gli iscritti all'albo,
un candidato. La designazione è adottata a maggioranza dei
presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano
per iscrizione all'albo e, tra coloro che hanno uguale
anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
2. La designazione ha luogo non oltre i due mesi
antecedenti la data di scadenza del Consiglio nazionale in
carica ed è immediatamente comunicata ad una commissione
nominata, ogni quinquennio, dal Ministro della giustizia,
composta da cinque periti esperti consulenti in specialità e
presieduta da un magistrato di corte d'appello.
3. La commissione di cui al comma 2, verificata
l'osservanza delle disposizioni di legge, forma una
graduatoria in base al numero dei voti riportati e proclama
eletti i primi quindici candidati.
4. In caso di parità di voti è preferito il candidato più
anziano per iscrizione all'albo e, in caso di uguale anzianità
di iscrizione, il più anziano di età.
5. La graduatoria di cui al comma 3 è pubblicata nel
Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
Art. 25.
(Presidente).
1. Il presidente rappresenta legalmente il Consiglio
nazionale, nei confronti sia degli iscritti che dei terzi,
enti, autorità e privati, e ne attua le deliberazioni.
2. Nei casi d'urgenza, il presidente può esercitare i
poteri del Consiglio nazionale, provvedendo a comunicare alla
prima riunione le decisioni adottate, per la conseguente
ratifica.
Art. 26.
(Vicepresidente).
1. Il vicepresidente del Consiglio nazionale esercita le
facoltà, le prerogative e le responsabilità del presidente in
caso di assenza dello stesso.
2. Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti,
ne fa le veci il segretario.
Art. 27.
(Segretario).
1. Il segretario del Consiglio nazionale sovrintende
all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi di
segreteria del Consiglio nazionale; è responsabile della
stesura dei relativi verbali.
2. In assenza del segretario le sue funzioni sono svolte,
in via provvisoria, dal vicepresidente.
Art. 28.
(Tesoriere).
1. Il tesoriere del Consiglio nazionale è responsabile
degli atti di gestione economica e finanziaria del Consiglio
nazionale, in conformità alle relative delibere.
2. Il tesoriere ha il compito di seguire la tenuta dei
libri contabili, anche con l'ausilio di collaborazioni
professionali esterne. Cura, con i revisori dei conti, la
formazione dei rendiconti. In caso di assenza, le funzioni di
tesoriere sono temporaneamente assunte dal segretario.
Art. 29.
(Revisori dei conti).
1. La gestione amministrativa del Consiglio nazionale è
controllata dai revisori dei conti, di cui tre sono effettivi
e due sono supplenti; essi durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
2. I revisori dei conti sono eletti dal Consiglio
nazionale.
3. I revisori effettivi scelgono, fra di loro, il loro
presidente.
4. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi
motivo, di un revisore effettivo, subentra il supplente più
anziano di età.
Art. 30.
(Compatibilità).
1. La carica di membro del Consiglio nazionale dei periti
esperti consulenti in specialità non è compatibile con quella
di membro del consiglio di un collegio professionale
regionale.
Art. 31.
(Albo ed elenco speciale dei non esercenti).
1. Il consiglio di ciascun collegio custodisce l'albo
professionale dei periti esperti consulenti in specialità.
2. Il consiglio del collegio, entro il primo trimestre di
ogni anno, provvede alla revisione dell'albo da esso tenuto ed
alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni,
le relative norme.
3. L'albo, a cura del consiglio del collegio, deve essere
comunicato al Ministero della giustizia, al Consiglio
nazionale, ai presidenti della corte d'appello, dei tribunali
e delle preture del distretto, nonché agli altri consigli dei
collegi.
4. L'albo deve contenere il cognome, il nome, l'anno di
nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, la data di
iscrizione e il titolo in base al quale l'iscrizione è stata
disposta, nonché il codice fiscale e la partita IVA. L'albo è
compilato secondo l'ordine alfabetico.
5. Coloro che, ai sensi dell'articolo 3, non possono
esercitare la professione, pur avendone i requisiti, sono
iscritti, su loro richiesta, in uno speciale elenco contenente
le indicazioni di cui al comma 4, del presente articolo
rimanendo dispensati dalla comunicazione del numero di partita
IVA.
Art. 32.
(Divieto di iscrizione in più albi.
Anzianità).
1. Si può essere iscritti in un solo albo di periti
esperti consulenti in specialità. L'infrazione di tale divieto
dà luogo ad azione disciplinare.
2. La data di iscrizione all'albo stabilisce l'anzianità.
Coloro che, dopo la cancellazione, sono reiscritti all'albo
hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la
durata dell'interruzione.
Art. 33.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo).
1. L'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale di cui
all'articolo 31 deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) certificato di cittadinanza italiana o documento
attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione europea, oppure che è cittadino di
uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un regime di
reciprocità;
b) certificato autentico, o autenticato, attestante
il titolo di studio conseguito, non inferiore a diploma di
scuola secondaria superiore, ovvero titolo equipollente
conseguito in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un regime di
reciprocità, nonché, per coloro che risultano, all'atto della
domanda di ammissione all'albo, già iscritti in elenchi
pubblici legalmente ordinati, ai sensi del comma 2, il
certificato originale di iscrizione rilasciato dal relativo
ente;
c) certificato del casellario giudiziario e dei
carichi pendenti, sia nei tribunali, sia nelle preture;
d) certificato di godimento dei diritti civili;
e) ricevuta attestante il versamento del contributo
di iscrizione;
f) due fotografie, di cui una autenticata, per il
rilascio della tessera di riconoscimento;
g) certificato di residenza;
h) abilitazione all'esercizio della professione a
seguito di esame con le modalità stabilite con decreto del
Ministro della giustizia.
2. Agli effetti dell'ammissione all'albo per la specialità
indicata nella domanda, è considerato a carattere
preferenziale il già avvenuto inserimento in:
a) albi dei consulenti tecnici del giudice, presso
i tribunali civili e penali, secondo i codici in vigore e le
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
b) ruoli dei periti e degli esperti, tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 dicembre
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.24 del 25
gennaio 1980;
c) elenchi speciali dei consulenti tecnici per i
sinistri marittimi, presso i tribunali di competente
giurisdizione, secondo il codice della navigazione ed il
relativo regolamento;
d) elenchi speciali di liquidatori d'avarie,
presso le corti d'appello di distretto confinante con il mare,
secondo il regolamento del codice della navigazione
marittima;
e) elenco dei periti doganali, di cui al testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n.43, e successive modificazioni;
f) attività professionali determinate dalle
regioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001,
n. 135;
g) albi o elenchi di collegi riconosciuti di
liberi professionisti, quando la specialità peritale prescelta
rientra tra quelle riservate per legge agli stessi.
3. Non possono ottenere l'iscrizione all'albo o
nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a
pene che, a norma del vigente ordinamento, danno luogo alla
radiazione dall'albo.
Art. 34.
(Iscrizione. Rigetto della domanda).
1. Il consiglio del collegio delibera nel termine di tre
mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione. La
deliberazione è motivata. Qualora il consiglio del collegio
non abbia provveduto entro il termine stabilito, l'interessato
può, entro il mese successivo, proporre ricorso al Consiglio
nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di
iscrizione.
Art. 35.
(Cancellazione dall'albo. Sospensione
per morosità).
1. Il consiglio del collegio dispone la cancellazione
dell'iscritto dall'albo, d'ufficio o su richiesta del
procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti
casi:
a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui
all'articolo 33, comma 1, lettere a) e d);
b) quando ricorra una causa di incompatibilità ai
sensi dell'articolo 3.
2. L'iscritto all'albo che per oltre dodici mesi non
adempie al pagamento della tassa di iscrizione può, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera l), essere sospeso
dall'albo.
3. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di
durata ed è revocata con provvedimento del presidente del
consiglio del collegio quando l'iscritto dimostra di avere
corrisposto integralmente i contributi dovuti.
4. Per il procedimento di cancellazione, nonché per quello
di sospensione per morosità, si osservano, in quanto
applicabili, le norme previste per il procedimento
disciplinare.
Art. 36.
(Comunicazione delle deliberazioni
del consiglio).
1. Le deliberazioni del consiglio del collegio in materia
di iscrizioni, cancellazioni o reiscrizioni all'albo, sono
comunicate, nel termine di trenta giorni, all'interessato, al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del
circondario e al procuratore generale della Repubblica presso
la corte d'appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha
sede il collegio, nonché al Ministero della giustizia.
Art. 37.
(Responsabilità disciplinare).
1. Al perito esperto consulente in specialità che si rende
colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della
professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro
professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste
dagli articoli da 35 a 52.
Art. 38.
(Sanzioni disciplinari).
1. L'organo che delibera sulle sanzioni per gli iscritti
all'albo è il consiglio di disciplina.
2. Le sanzioni sono le seguenti:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per
un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre
anni;
d) la radiazione.
Art. 39.
(Fasi procedurali).
1. Il consiglio di disciplina è nominato dal consiglio
direttivo del collegio regionale; è composto da tre membri
effettivi e due supplenti; giudica nei procedimenti
disciplinari nei quali siano irrogabili le sanzioni di cui
all'articolo 38, comma 2; propone le sanzioni al consiglio
direttivo del collegio.
2. Il consiglio direttivo ratifica le decisioni del
consiglio di disciplina ovvero giudica nella successiva fase
di eventuale appello che deve essere proposto entro due mesi
dalla notifica della sentenza emessa dal consiglio di
disciplina.
3. Il Consiglio nazionale delibera sui ricorsi di
legittimità secondo le procedure di cui agli articoli da 35 a
52.
Art. 40.
(Avvertimento).
1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione
commessa e nel richiamo del perito esperto consulente in
specialità all'osservanza dei suoi doveri. L'avvertimento è
inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è
comunicato all'interessato dal presidente del consiglio del
collegio. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal
presidente e dal segretario.
2. Entro i dieci giorni successivi all'avvenuta
comunicazione, l'interessato può chiedere di essere sottoposto
a procedimento disciplinare.
3. Quando non è conseguente ad un procedimento
disciplinare, l'avvertimento è disposto dal presidente del
consiglio del collegio.
Art. 41.
(Censura).
1. La censura consiste nel biasimo formale per la
trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso o di
mancanza di non lieve entità, purché non ledano il decoro o la
dignità professionale.
Art. 42.
(Sospensione dall'albo).
1. La sospensione dall'albo può essere inflitta nei casi
di lesione della dignità e del decoro professionale ed è
proposta con deliberazione del consiglio di disciplina.
2. Oltre ai casi di sospensione previsti da disposizioni
del codice penale, comportano obbligatoriamente la sospensione
dall'albo:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una
durata non superiore a tre anni;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il
ricovero in una casa di cura e di custodia, o l'applicazione
di una misura di sicurezza non detentiva;
c) l'emissione di un mandato di cattura o di
avviso di garanzia;
d) l'applicazione provvisoria di una pena
accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal
giudice;
e) il comportamento dell'iscritto incompatibile
con le prescrizioni delle norme deontologiche di cui
all'allegato 2 annesso alla presente legge.
3. Nei casi di cui al comma 2 la sospensione è
immediatamente esecutiva nonostante il ricorso e non è
soggetta al limite di durata stabilito dall'articolo 38.
Art. 43.
(Radiazione).
1. La radiazione dall'albo professionale è pronunciata a
carico dell'iscritto che ha, con la sua condotta, gravemente
compromesso la propria reputazione o la dignità della
professione.
2. La condanna per delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia,
contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per
ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o
nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto
dall'albo.
3. Importano obbligatoriamente la radiazione dall'albo:
a) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o
di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla
professione di uguale durata;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario o
l'assegnazione a un soggiorno obbligato, a una casa di lavoro
o ad una casa di cura e di custodia.
4. La radiazione nei casi previsti dai commi 2 e 3 è
dichiarata dal consiglio del collegio.
Art. 44.
(Rapporto tra procedimento disciplinare
e giudizio penale).
1. Il perito esperto consulente in specialità, sottoposto
a procedimento penale per delitto non colposo anche se
definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato
radiato ai sensi dell'articolo 43, a procedimento disciplinare
per il medesimo fatto, quando non interviene sentenza di
proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché
l'imputato non lo ha commesso.
Art. 45.
(Fatti costituenti reato).
1. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il
consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti
al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende
il procedimento.
Art. 46.
(Prescrizione. Competenza).
1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
2. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene
al consiglio del collegio del territorio nel quale risiede
l'inquisito.
3. Se lo stesso è membro del consiglio competente a
procedere disciplinarmente ai sensi del comma 2, egli è
obbligato ad astenersi dal partecipare alla delibera.
Art. 47.
(Istruttoria. Svolgimento del procedimento disciplinare.
Notifica delle deliberazioni).
1. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 41 e 42,
nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che
colui che è sottoposto alla procedura e che ha presentato il
ricorso di cui all'articolo 39, comma 2, ed è stato invitato a
comparire avanti il consiglio, con l'assegnazione di un
termine non inferiore a dieci giorni, sia stato ascoltato. Il
presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il
quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al
consiglio i fatti per cui si procede. Il consiglio, udito
l'interessato, che può essere assistito da persona di sua
fiducia, ed esaminate le eventuali memorie o documenti,
delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti
prevale la decisione più favorevole all'incolpato.
2. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire
alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento,
si procede in sua assenza.
3. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei
fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.
Il proscioglimento è pronunciato con la formula: "Non si dà
luogo a provvedimento disciplinare".
4. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro un
mese all'interessato ed al pubblico ministero presso il
tribunale nella cui circoscrizione colui che è sottoposto alla
procedura risiede, nonché al procuratore generale presso la
corte d'appello ed al Ministero della giustizia.
Art. 48.
(Ricusazione ed astensione dei membri
del consiglio del collegio).
1. I membri del consiglio del collegio devono astenersi
nei casi previsti dal codice di procedura civile e possono
essere ricusati per gli stessi motivi. Sull'astensione e sulla
ricusazione decide il consiglio.
2. Se non è disponibile il numero dei componenti del
consiglio prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi
senza indugio al consiglio costituito nella sede della corte
d'appello.
3. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione e sono
stati ricusati fanno parte del consiglio di cui al comma 2,
gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la
designazione del consiglio costituito nella sede della corte
d'appello viciniore.
4. Il consiglio competente ai sensi del comma 3, se
autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione,
si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i
componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati
ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione
del procedimento.
Art. 49.
(Ricusazione ed astensione dei membri
del Consiglio nazionale).
1. L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio
nazionale sono disciplinate dalle disposizioni del codice di
procedura civile, in quanto applicabili.
2. Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione,
e sulla ricusazione, decide lo stesso Consiglio nazionale.
3. Se a seguito di astensione o ricusazione viene a
mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del
Consiglio nazionale chiama ad integrare il Consiglio stesso un
numero corrispondente di membri del Consiglio, seguendo
l'ordine di anzianità di iscrizione all'albo.
Art. 50.
(Esecuzione provvisoria della radiazione
o della sospensione).
1. Fermo il disposto del comma 3 dell'articolo 42, il
consiglio del collegio, nell'applicare le sanzioni
disciplinari della radiazione o della sospensione, può
ordinare la immediata esecuzione provvisoria nonostante il
ricorso.
Art. 51.
(Reiscrizione dei radiati dall'albo).
1. Il perito esperto consulente in specialità radiato
dall'albo può essere reiscritto, purché siano trascorsi almeno
sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo fosse
derivato da condanna penale, sia intervenuta la
riabilitazione.
2. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto,
dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma
2.
Art. 52.
(Ricorso avverso le decisioni del consiglio direttivo del
collegio).
1. Contro le deliberazioni del consiglio direttivo del
collegio è ammesso il ricorso al tribunale competente per
territorio.
Art. 53.
(Criteri per la determinazione
degli onorari).
1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle
indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai
periti esperti consulenti in specialità sono stabiliti con
tariffa, approvata con decreto del Ministro della giustizia,
acquisito il parere del Consiglio nazionale.
2. I compensi per le prestazioni professionali sono
liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità
delle prestazioni medesime. Si tiene conto altresì della sede,
dell'urgenza e delle responsabilità assunte dal
professionista.
3. I periti esperti consulenti in specialità non possono
ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai
clienti in caso di mancato pagamento degli onorari o dei
diritti loro dovuti o di mancato rimborso delle spese da essi
sostenute.
4. Su reclamo del cliente interessato, il consiglio ordina
al professionista di depositare gli atti, i documenti e le
scritture non restituite nella propria sede, e si adopera per
la composizione amichevole della controversia.
Art. 54.
(Prima formazione dell'albo
e dell'elenco speciale).
1. Per la prima formazione dell'albo e dell'elenco
speciale di cui all'articolo 31, gli interessati, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
presentano, alla cancelleria della corte d'appello, domanda di
iscrizione.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il presidente
della corte d'appello provvede alla costituzione di una
commissione straordinaria composta da un magistrato di corte
d'appello, che la presiede, e da sei periti esperti consulenti
in specialità designati dai consigli regionali, iscritti da
almeno dieci anni in associazioni che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano ottenuto il
riconoscimento giuridico. Le funzioni di segretario sono
esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario
designato dal presidente. La commissione prende in esame le
domande e forma un albo ed un elenco speciale per ciascun
circondario del distretto, osservate le disposizioni di cui
all'articolo 33, comma 1, lettere da a) a g), e di
cui al medesimo articolo 33, comma 2. La formazione dell'albo
e dell'elenco speciale deve essere compiuta entro quattro mesi
dalla costituzione della commissione. In caso di rigetto
motivato delle domande da parte della commissione, si
applicano gli articoli 31, 32 e 33, presentando istanza di
ammissione a sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio
della professione in una sessione straordinaria da prevedere
appositamente entro dodici mesi dalle richieste.
3. Successivamente alla prima costituzione dell'albo, le
domande di iscrizione sono esaminate ai sensi dell'allegato 3
annesso alla presente legge.
4. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media
superiore o di laurea, alla data di entrata in vigore della
presente legge siano membri di associazioni di periti esperti
consulenti, che siano state riconosciute giuridicamente e che
abbiano prodotto documentazione attendibile riguardante lo
svolgimento dell'attività individuale in via autonoma per
almeno un quinquennio, sono compresi nell'albo o nell'elenco
speciale indicati nell'articolo 31 e conservano l'anzianità
della precedente iscrizione.
Allegato 1.
(articolo 1)
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
Allegato 2.
(articolo 42)
CODICE DEONTOLOGICO
La deontologia è il complesso delle regole di condotta
che devono essere rispettate nello svolgimento dell'attività
professionale del perito, esercitata sia in forma indipendente
sia dipendente, affinché la professione peritale dia la
migliore risposta alle aspettative che la società ha verso la
medesima.
Al perito si richiedono probità e decoro ed una condotta
di vita tale da non arrecare discredito al prestigio della
categoria professionale.
Dignità
L'esperto procede con tutta la dignità e la
correttezza che convengono in materia giudiziaria.
Si astiene da qualsiasi pubblicità concernente gli
incarichi che riceve e dal fare annunci, avvisi o offerte di
servizi a mezzo stampa, manifesti, insegne pubblicitarie,
nonché, nell'intento di ottenere degli incarichi, dal compiere
passi o fare proposte presso mandatari, uomini d'affari o
intermediari qualsiasi, mediante corresponsione di provvigioni
o rimesse sugli onorari o altri vantaggi di qualsiasi
natura.
Se fa parte di raggruppamenti professionali, può farne
menzione senza approfittare, tuttavia, delle cariche che
potrebbe svolgere in questo raggruppamento per farsene una
pubblicità personale.
Indipendenza
L'esperto conserva una indipendenza propria, senza
esserne influenzato da qualsiasi pressione da parte del
cliente e, nello svolgimento del suo operato, non deve avere
interesse personale diretto o indiretto nella soluzione della
problematica, ma ascoltare la sua coscienza ed osservare la
legislazione del suo Paese.
Imparzialità
L'esperto svolge il suo mandato con la più stretta
imparzialità con astrazione delle proprie opinioni, gusti e
delle sue relazioni con i terzi.
Nello svolgimento del suo mandato, non deve far conoscere
la propria opinione; può, qualora intenda tentare una
conciliazione tra le parti purché resti nei limiti del suo
mandato, dare pareri, consigli o spiegazioni tecniche che
crede opportuni.
Responsabilità
L'esperto procede personalmente alle operazioni, ma
può avvalersi della collaborazione di personale dipendente e
di altri professionisti avendo cura nella scelta dei
collaboratori, delle capacità e professionalità degli stessi
sotto il suo diretto controllo e sua responsabilità.
L'esperto deve compiere il suo mandato nel minor tempo
compatibile con la natura dell'incarico e con gli obblighi in
essere di cui è investito.
L'esperto che ha accettato un incarico è tenuto a
compierlo fino a completa esecuzione; tuttavia, se nel corso
dell'esecuzione del mandato è impedito, da avvenimento di
forza maggiore o da motivo legittimo, a portare a termine il
suo mandato, informa le parti, i loro consulenti e l'autorità
che lo ha designato, facendo loro conoscere il motivo
dell'impedimento ed, in tutto il suo potere, deve facilitare
il compito del suo successore.
Segreto professionale
E' d'obbligo il rispetto del segreto d'ufficio per
tutti i fatti o atti di cui l'esperto viene a conoscenza
nell'esplicazione del suo incarico o mandato.
L'esperto ha l'obbligo di accertare che i suoi
collaboratori osservino i princìpi di cui al primo periodo.
Comportamento professionale
Il comportamento dell'esperto deve essere improntato
sempre a lealtà e correttezza nei confronti dei propri
colleghi.
Nel caso di acquisizione di clientela proveniente da
altro professionista deve essere subordinata l'accettazione
dell'incarico alla preventiva definizione dei rapporti con il
precedente professionista.
Nei rapporti con i terzi, il professionista deve
osservare un comportamento improntato a lealtà, serietà,
correttezza, sempre favorendo il dialogo e la collaborazione,
evitando competitività illecita per acquisire o sottrarre
clienti ad altri.
Per promuovere azioni disciplinari nei confronti di altro
associato, il consulente deve darne comunicazione al consiglio
direttivo al fine di consentire la composizione bonaria della
controversia.
Fraternità collegiale
Nei rapporti con altri colleghi, si deve tenere conto
delle preferenze giustificate per la fissazione delle
riunioni.
Quando, per delibera del collegio, viene incaricato di
redigere la relazione peritale, deve esporre con obiettività
le differenti opinioni emesse dai suoi colleghi, a
disposizione dei quali mette la sua esperienza, capacità e
professionalità.
Rapporti con magistrati ed autorità
L'esperto, convocato di fronte all'autorità che lo ha
designato, risponde ponderatamente e con precisione alle
domande che gli sono state rivolte, astenendosi da commenti se
il suo elaborato non viene omologato.
Aggiornamento professionale
Il consulente nell'esercizio della sua professione ha
l'obbligo di garantire elevati livelli di preparazione,
attraverso il continuo processo di aggiornamento professionale
inerenti le discipline, come le leggi, i regolamenti, le
normative, che formano la base cognitiva della professione,
sia in relazione ai princìpi sia in relazione allo sviluppo
concreto delle norme applicabili ai rapporti che gli sono
affidati.
E' considerato dovere professionale prendere parte ai
corsi di qualificazione ed aggiornamento.
Onorari
Il consulente ha diritto ad un compenso in relazione
all'ampiezza del mandato avuto, delle difficoltà in esso
insite e delle responsabilità ad esso connesse.
Non è consentito conseguire profitti diversi oltre quelli
spettanti dall'onorario. La richiesta del compenso deve essere
formulata in modo da consentire al cliente l'individuazione
della prestazione e del corrispondente onorario
conteggiato.
La determinazione di compensi previsti dalla tariffa
professionale e dalle altre norme in materia, sono garanzia di
serietà e di chiarezza professionale nel rapporto con
terzi.
Allegato 3.
(articolo 54)
ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
PERITO ESPERTO CONSULENTE IN SPECIALITA'
Il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione di "perito esperto consulente in specialità" è
rilasciato dal consiglio del collegio, competente per
territorio, previo superamento di esami da effettuare di
fronte ad apposita commissione.
La commissione nominata per ogni sessione dal presidente
del consiglio del collegio, competente per territorio, è
composta da:
a) il presidente del consiglio del collegio o un suo
delegato;
b) un magistrato della corte d'appello;
c) un professore ordinario nelle materie attinenti
le prove d'esame, nominato dal presidente del consiglio del
collegio;
d) dai periti esperti consulenti in specialità
designati dal collegio regionale, competente per territorio,
facenti parte delle relative commissioni settoriali.
Le sessioni d'esame sono semestrali: si svolgono in ogni
regione secondo modalità stabilite con delibera del consiglio
del collegio competente per territorio.
Gli esami prevedono prove scritte e prove orali per ogni
categoria e subcategoria.
Per essere ammessi all'esame è necessario possedere i
seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano, ovvero cittadini di
altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero cittadini di
Stati esteri nei cui confronti vige un regime di
reciprocità;
b) essere in possesso del certificato di godimento
dei diritti civili;
c) avere conseguito il diploma di maturità di scuola
secondaria superiore o il diploma di laurea;
d) avere compiuto almeno tre anni di praticantato
presso lo studio di un perito esperto consulente in specialità
abilitato;
e) l'eventuale attestato di frequenza, con esito
positivo, di apposito corso di formazione rilasciato dal
collegio regionale.
Ad ogni candidato risultato idoneo alle prove d'esame è
rilasciato il diploma di abilitazione, unitamente ad un
certificato attestante le effettive competenze professionali
settoriali, ed il tesserino di appartenenza.
Sono esonerati dalle prove di ammissione i candidati di
cui all'articolo 33, comma 2, lettera g).