XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3733
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio
1951, n. 204, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14
ottobre 1999, n. 365, è sostituito dal seguente:
"Le salme dei caduti in guerra che abbiano coinvolto le
Forze armate italiane, ancorché definitivamente sistemate a
cura del Commissario generale, possono essere concesse ai
congiunti su richiesta degli interessati. Le spese riguardanti
l'esumazione, la sistemazione dei resti mortali in
cassetta-ossario e il rimpatrio della salma sono totalmente a
carico dello Stato che provvede, tramite il Commissario
generale coadiuvato dai consolati generali d'Italia
all'estero, a fare rimpatriare le salme dei caduti sepolti nei
cimiteri o nei sacrari monumentali".