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1. Il Presidente della
Repubblica č autorizzato a
ratificare la Convenzione di
sicurezza sociale tra la
Santa Sede e la Repubblica
italiana, fatta a Cittā del
Vaticano il 16 giugno
2000. |
Identico. |
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1. Piena ed intera
esecuzione č data alla
Convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore
in conformitā a quanto
disposto dall'articolo 39
della Convenzione stessa. |
Identico. |
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1. Per le finalitā di cui
alla presente legge, la spesa
prevista č determinata in
8.277 migliaia di euro per
l'anno 2003, in 8.621
migliaia di euro per l'anno
2004 ed in 20.819 migliaia di
euro annui a decorrere
dall'anno 2005, cui si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri. |
1. Per le finalitā di cui
alla presente legge, la spesa
prevista č determinata in
8.621 migliaia di euro
per l'anno 2003, in 9.397
migliaia di euro per
l'anno 2004 ed in 20.819
migliaia di euro annui a
decorrere dall'anno 2005, cui
si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio
dell'attuazione del comma 1,
anche ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto
1978, n.468, e successive
modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da
apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai
sensi dell'articolo 7,
secondo comma, n.2), della
legge n.468 del 1978. |
2. Identico. |
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3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
č autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
3. Identico. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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