XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3681-A




TESTO
del disegno di legge
approvato dal Senato
TESTO
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Cittā del Vaticano il 16 giugno 2000.
Identico.


Art. 2.
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione č data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformitā a quanto disposto dall'articolo 39 della Convenzione stessa.
Identico.


Art. 3.
Art. 3.

1. Per le finalitā di cui alla presente legge, la spesa prevista č determinata in 8.277 migliaia di euro per l'anno 2003, in 8.621 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 20.819 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1. Per le finalitā di cui alla presente legge, la spesa prevista č determinata in 8.621 migliaia di euro per l'anno 2003, in 9.397 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 20.819 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della legge n.468 del 1978.
2. Identico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Identico.


Art. 4.
Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico.



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