XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3681
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa
Sede e la Repubblica italiana, fatta a Cittā del Vaticano il
16 giugno 2000.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data alla Convenzione
di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore
in conformitā a quanto disposto dall'articolo 39 della
Convenzione stessa.
Art. 3.
1. Per le finalitā di cui alla presente legge, la spesa
prevista č determinata in 8.277 migliaia di euro per l'anno
2003, in 8.621 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 20.819
migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2005, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, n.2), della legge n.468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.