XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3672
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1
della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole:
"costituito, in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) e dalla città di Torino" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo
1-bis";
b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del presidente della regione Piemonte,
d'intesa con gli enti locali interessati ed il Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresì i
soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse
allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate
disposizioni per la destinazione finale delle medesime. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al
Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle
opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e
sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo
svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'articolo 2, svolge
l'attività di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle
opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di cui al
comma 1-bis";
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge
è costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia
dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" composto dal
presidente della regione Piemonte, dal sindaco di Torino, dal
presidente della provincia di Torino, dal presidente del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o da soggetti da
ciascuno di essi formalmente delegati, le cui spese di
funzionamento sono a carico dell'Agenzia di cui all'articolo 2
e per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
Il Comitato di regia è presieduto dal presidente della regione
Piemonte. Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza
diritto di voto, un rappresentante del Presidente del
Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato di regia
possono essere di volta in volta invitati il presidente del
Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore
dell'Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e
privati interessati dall'attuazione della presente legge. Il
presidente del Comitato di regia convoca e presiede le
riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di
richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto.
Per la validità delle riunioni del Comitato di regia è
necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto
di voto. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei
presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente
del Comitato di regia. Il Comitato di regia indirizza e
coordina le attività inerenti le finalità della presente
legge, assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione
degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti
istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei
Giochi olimpici e dell'Agenzia. Il Comitato di regia verifica
i tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione
necessaria allo scopo";
d) al comma 2, le parole: "organizzatore dei
Giochi olimpici" sono sostituite dalle parole: "di regia", e
dopo le parole: "sono apportate" sono inserite le seguenti: ",
sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici,";
e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici,
tramite appositi strumenti informatici, provvede alla
pubblicità di tutti gli atti formalmente presentati a corredo
della conferenza di servizi e dei procedimenti di valutazione
di impatto ambientale previsti dall'articolo 9".
Art. 2.
(Comitato organizzatore
dei Giochi olimpici).
1. Dopo l'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è
inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - (Comitato organizzatore dei Giochi
olimpici). - 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi
olimpici è la fondazione di diritto privato costituita in data
27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal CONI in
adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti
nei confronti del Comitato internazionale olimpico (CIO) con
il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.
2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici,
subentrato nella titolarità dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li
adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta
olimpica assumendo la correlativa responsabilità anche
patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie di cui
all'articolo 10, né alcun altro finanziamento, sovvenzione o
contributo pubblico. Le attività e i compiti del Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente
legge sono funzionali all'adempimento degli obblighi
contrattuali con il CIO.
3. Nello svolgimento di tutte le proprie attività,
il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime
di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i
terzi, i princìpi della trasparenza e della non
discriminazione in base alla nazionalità".
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 3
della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nel primo periodo, le parole:
"Comitato organizzatore dei giochi olimpici" sono sostituite
dalle seguenti: "Comitato di regia di cui all'articolo 1,
comma 1-bis, con le modalità di cui all'articolo
14-bis" e, nel secondo periodo, dopo le parole:
"indicazioni del" la parola: "medesimo" è soppressa;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per gli interventi di cui alla presente legge,
ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n.
24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3,
nonché degli interventi relativi alla realizzazione delle
opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui
all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di
stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia è assimilata ai
soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera a),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni";
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, è
competente per le procedure espropriative e di occupazione
d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla
realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente
legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche
e viarie di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il piano
degli interventi individua la definitiva destinazione,
l'Agenzia può delegare, previa convenzione e con
specificazione dell'ambito e delle modalità della delega,
l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario
finale.
2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la
facoltà di procedere all'occupazione temporanea e,
sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e
privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli
impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo
1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora
l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità
delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne
le prevedibili esigenze future.
2-quater. La facoltà di cui al comma 2-ter può
essere concessa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità
oppure successivamente dalla medesima autorità che ha
riconosciuto la pubblica utilità delle opere. In tali casi
spetta al proprietario un'indennità determinata ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge";
d) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i
soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis,
possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche
privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento
delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni
definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le
modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonché
gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
3-bis. L'Agenzia può altresì stipulare convenzioni
al fine di delegare, tenuto conto della tipologia
dell'intervento e della capacità organizzativa e gestionale
del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad
amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo
agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione
degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie
comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2
e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione
appaltante prevedono altresì le risorse finanziarie
riconosciute all'ente delegato per le attività connesse alla
delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva
prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese
riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate
nell'articolo 10, comma 2. L'Agenzia stipula le predette
convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di
studi di fattibilità, nel rispetto della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, e delle norme concernenti
le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere
qualificati ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34".
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 4
della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 4 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita
la seguente:
"a-bis) due vicedirettori generali";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I regolamenti e gli atti generali aventi a
oggetto l'organizzazione, il funzionamento e l'attività
dell'Agenzia sono adottati dal comitato direttivo. Tali
deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza
e garanzia di cui all'articolo 7, nel termine di trenta giorni
dalla loro ricezione, decorso inutilmente il quale le
deliberazioni acquistano efficacia".
2. Agli oneri derivanti dall'istituzione della figura dei
vicedirettori generali si provvede ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285.
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 5
della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il comitato direttivo è composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'articolo 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'articolo
6-bis, nonché da nove membri nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su
designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su
designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno
su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'articolo 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando sono
nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo
delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale
il voto del direttore generale";
b) al comma 3, secondo periodo, la parola:
"cinque" è sostituita dalla seguente: "sette".
Art. 6.
(Modifica all'articolo 6
della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 6, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n.
285, dopo le parole: "nei limiti stabiliti negli atti
organizzativi" sono inserite le seguenti : ", ai vicedirettori
generali".
Art. 7.
(Vicedirettori generali dell'Agenzia).
1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Vicedirettori generali). - 1. I due
vicedirettori generali sono nominati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici, uno tra soggetti in
possesso di preparazione in materia economica-giuridica o di
riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di
direzione, gestione ed organizzazione aziendale e uno tra
soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita
in incarichi di direzione tecnica.
2. Ai vicedirettori generali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4".
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 7
della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: "quattro"
è sostituita dalla seguente: "cinque" e dopo le parole:
"Giochi olimpici" sono inserite le seguenti: ", uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze";
b) al comma 2, lettera b), primo periodo,
dopo le parole: "esecuzione degli appalti" sono inserite le
seguenti: "e dei subappalti";
c) al comma 2, lettera b), secondo periodo,
le parole: "Tutte le imprese" sono sostituite dalle seguenti:
"Le imprese stabilite in Italia" ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le imprese stabilite in Paesi membri
dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono
nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge
devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme
sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a
quelle previste dalla legislazione italiana";
d) al comma 2, lettera e), dopo le parole:
"rende pubblici" sono inserite le seguenti: "in via
telematica".
Art. 9.
(Modifica all'articolo 9
della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 9, comma 4, della legge 9 ottobre 2000, n.
285, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La
conferenza di servizi procede all'approvazione del progetto e
vi provvede anche ove siano necessarie variazioni o
integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani
territoriali nonchè relative ad immobili di natura demaniale
civica ovvero soggetti a diritti di uso civico".
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 10
della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"Giochi olimpici" sono inserite le seguenti: "e delle opere
connesse" e dopo le parole: "l'Ente nazionale per le strade
(ANAS)" sono inserite le seguenti: "e la Società italiana per
il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché,
limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma
1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di
Torino e la società Gruppo torinese trasporti spa,";
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "3,60
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".
Art. 11.
(Modifica dell'articolo 11
della legge n. 285 del 2000).
1. L'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è
sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Garanzia fideiussoria). - 1. Oltre alle
garanzie previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore
dei lavori è obbligato a costituire una ulteriore garanzia, da
prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, del 20
per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire
l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di
gara.
2. La cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei
lavori, prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, deve essere
accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia di cui al comma 1 del presente articolo".
Art. 12.
(Polizza assicurativa).
1. Dopo l'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
è inserito il seguente:
"Art. 11-bis. - (Polizza assicurativa). - 1. In
deroga a quanto previsto dall'articolo 30, commi 3 e 4, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Agenzia può stipulare, in
seguito a gara ad evidenza pubblica da esperire ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, un'unica polizza
assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile
verso i terzi e per l'assicurazione indennitaria decennale,
riversando i costi assicurativi su ogni singolo appaltatore in
misura proporzionale all'importo dei lavori appaltati".
Art. 13.
(Modifiche all'articolo 13
della legge n. 285 del 2000).
1. All'articolo 13 della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal
seguente: "Il medesimo regolamento definisce, su proposta
degli enti interessati e con le stesse modalità previste per
la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà
dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili che
l'Agenzia medesima acquisisce in proprietà utilizzando, anche
parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo
10, comma 2";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le convenzioni attuative del piano degli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, prevedono, in
conformità alla legislazione vigente e d'intesa con il
Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti
sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese
nel piano medesimo".
Art. 14.
(Stralcio del piano degli interventi).
1. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
è inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - (Stralcio del piano degli interventi).
- 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici redige
per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, sulla base di un piano generale riepilogativo degli
interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed
espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini
dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziate.
2. Ogni stralcio del piano degli interventi è
definito dal Comitato di regia, d'intesa con il Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici, tiene conto dell'ordine di
priorità della localizzazione, delle caratteristiche
tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei
tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere
economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura
finanziaria. Esso tiene altresì conto delle esigenze derivanti
dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo
svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche
funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e
sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo
residenziale definitivo dei villaggi olimpici.
3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, è
emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli
interventi redatto dal Comitato organizzatore dei giochi
olimpici.
4. Ferma restando la valorizzazione complessiva
espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e
3, il Comitato di regia, d'intesa con il Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici, è autorizzato nei singoli
stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione
delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli
interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di
esse.
5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi
2-bis, 3, 3-bis e 5, attuano le previsioni di ogni
stralcio del piano degli interventi".
Art. 15.
(Disposizioni transitorie).
1. Dopo l'articolo 14-bis della legge 9 ottobre
2000, n. 285, è inserito il seguente:
"Art. 14-ter. - (Gestione transitoria). - 1.
Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al
reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo
10, comma 1, l'Agenzia è autorizzata a stipulare contratti per
l'affidamento di incarichi di progettazione, di attività
accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria
contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 10,
comma 1".
Art. 16.
(Altre modificazioni alla legge
n. 285 del 2000).
1. Alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'espressione: "Ministero dell'ambiente",
ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio";
b) l'espressione: "Ministero dei lavori pubblici",
ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti";
c) l'espressione: "Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, è
sostituita dalla seguente: "Ministero dell'economia e delle
finanze";
d) l'espressione: "Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorra, è
sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle
finanze";
e) l'espressione: "Ministro dei lavori pubblici",
ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti".
Art. 17.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giono successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.