XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3658




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di ottimizzare il processo di umanizzazione della degenza ospedaliera e di migliorare qualitativamente il periodo della malattia e dell'ospedalizzazione, è istituita la terza figura professionale nell'ambito della corsia ospedaliera: quella dell'animatore di corsia ospedaliera e di comunità, di seguito denominato "animatore di corsia".
        2. La funzione dell'animatore di corsia è quella di mutare in senso positivo le emozioni negative dei degenti o utenti organizzando attività culturali e ricreative di cui il paziente, di ogni età e da qualsiasi patologia sia affetto, è protagonista attivo, affiancando il personale medico e infermieristico all'interno di ogni struttura sanitaria o comunità, sia pubblica che privata.
        3. Ai fini dell'ottimale realizzazione delle attività di cui al comma 2, può essere prevista la partecipazione dei familiari dei pazienti nonché delle persone che si recano in visita agli stessi.
        4. L'attività dell'animatore di corsia deve essere sempre autorizzata e controllata dal personale sanitario della struttura ospedaliera o della comunità.


Art. 2.

        1. Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, disciplinano, con proprie leggi, la figura professionale dell'animatore di corsia e ne favoriscono l'attività come ausilio psicologico nei confronti del paziente nonché apporto complementare all'impegno professionale del personale medico e infermieristico.
        2. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali relativi alle attività di formazione professionale, istituiscono appositi corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento per gli animatori di corsia. La qualifica professionale di animatore di corsia si consegue mediante il superamento degli esami finali dell'apposito corso di formazione istituito ai sensi del presente comma.



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