XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3658
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di ottimizzare il processo di umanizzazione
della degenza ospedaliera e di migliorare qualitativamente il
periodo della malattia e dell'ospedalizzazione, è istituita la
terza figura professionale nell'ambito della corsia
ospedaliera: quella dell'animatore di corsia ospedaliera e di
comunità, di seguito denominato "animatore di corsia".
2. La funzione dell'animatore di corsia è quella di mutare
in senso positivo le emozioni negative dei degenti o utenti
organizzando attività culturali e ricreative di cui il
paziente, di ogni età e da qualsiasi patologia sia affetto, è
protagonista attivo, affiancando il personale medico e
infermieristico all'interno di ogni struttura sanitaria o
comunità, sia pubblica che privata.
3. Ai fini dell'ottimale realizzazione delle attività di
cui al comma 2, può essere prevista la partecipazione dei
familiari dei pazienti nonché delle persone che si recano in
visita agli stessi.
4. L'attività dell'animatore di corsia deve essere sempre
autorizzata e controllata dal personale sanitario della
struttura ospedaliera o della comunità.
Art. 2.
1. Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 1,
disciplinano, con proprie leggi, la figura professionale
dell'animatore di corsia e ne favoriscono l'attività come
ausilio psicologico nei confronti del paziente nonché apporto
complementare all'impegno professionale del personale medico e
infermieristico.
2. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali relativi
alle attività di formazione professionale, istituiscono
appositi corsi di formazione, di qualificazione e di
aggiornamento per gli animatori di corsia. La qualifica
professionale di animatore di corsia si consegue mediante il
superamento degli esami finali dell'apposito corso di
formazione istituito ai sensi del presente comma.