XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3631
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riconoscimento e finalità).
1. Il Consorzio universitario di Isernia, di seguito
denominato "Consorzio", è riconosciuto come ente di interesse
scientifico.
2. L'attività del Consorzio è finalizzata alla diffusione,
presso i giovani, della conoscenza dei problemi sociali e
delle problematiche connesse allo sviluppo tecnologico, con
particolare riferimento alle zone più depresse della regione
Molise e mediante la realizzazione delle iniziative previste
dall'articolo 3.
Art. 2.
(Contributo annuale)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo
1 è concesso al Consorzio un contributo annuo di 129.000 euro
per il triennio 2003-2005.
Art. 3.
(Iniziative)
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo
1, comma 2, il Consorzio organizza e gestisce le seguenti
iniziative riguardanti la regione Molise;
a) conferenze, congressi, convegni e seminari di
studi;
b) pubblicazioni di studi e di ricerche;
c) ricerche di interesse culturale e sociale;
d) corsi di perfezionamento e di aggiornamento
professionale;
e) concessione di premi e borse di studio a favore
di studenti universitari;
f) concessione di assegni a dottori di ricerca o
laureati in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo allo svolgimento di attività di
ricerca.
Art. 4.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Consorzio, in conformità alle finalità stabilite
all'articolo 1, comma 2, predispone, sulla base del contributo
di cui all'articolo 2, il programma delle iniziative da
attuare ai sensi dell'articolo 3.
2. Il Consorzio trasmette ogni anno al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini
della successiva trasmissione al Parlamento, entro il termine
del 31 dicembre, una relazione sull'attività svolta in
rapporto al contributo concesso ai sensi dell'articolo 2, e
una documentazione completa relativa alle singole voci di
spesa e al resoconto analitico delle spese sostenute.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 129.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004
e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.