XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3631




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Riconoscimento e finalità).

        1. Il Consorzio universitario di Isernia, di seguito denominato "Consorzio", è riconosciuto come ente di interesse scientifico.
        2. L'attività del Consorzio è finalizzata alla diffusione, presso i giovani, della conoscenza dei problemi sociali e delle problematiche connesse allo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento alle zone più depresse della regione Molise e mediante la realizzazione delle iniziative previste dall'articolo 3.


Art. 2.

(Contributo annuale)

        1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è concesso al Consorzio un contributo annuo di 129.000 euro per il triennio 2003-2005.


Art. 3.

(Iniziative)

        1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, il Consorzio organizza e gestisce le seguenti iniziative riguardanti la regione Molise;

                a) conferenze, congressi, convegni e seminari di studi;

                b) pubblicazioni di studi e di ricerche;

                c) ricerche di interesse culturale e sociale;

                d) corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale;

                e) concessione di premi e borse di studio a favore di studenti universitari;
                f) concessione di assegni a dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.


Art. 4.

(Relazione al Parlamento)

        1. Il Consorzio, in conformità alle finalità stabilite all'articolo 1, comma 2, predispone, sulla base del contributo di cui all'articolo 2, il programma delle iniziative da attuare ai sensi dell'articolo 3.
        2. Il Consorzio trasmette ogni anno al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della successiva trasmissione al Parlamento, entro il termine del 31 dicembre, una relazione sull'attività svolta in rapporto al contributo concesso ai sensi dell'articolo 2, e una documentazione completa relativa alle singole voci di spesa e al resoconto analitico delle spese sostenute.


Art. 5.

(Copertura finanziaria)

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 129.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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