XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3623-A




Testo
approvato dal Senato della
Repubblica
Testo
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

1. Il Presidente della
Repubblica č autorizzato a
ratificare il Trattato tra la
Repubblica italiana, la
Repubblica francese, la
Repubblica portoghese ed il
Regno di Spagna recante lo
Statuto di "EUROFOR", fatto a
Roma il 5 luglio 2000.
Identico.


Art. 2.
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione č data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 39 del Trattato stesso.
Identico.


Art. 3.
Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 498.060 annui a decorrere dal 2002, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1. Per l'attuazione della presente legge, č autorizzata la spesa di euro 498.060 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Identico.


Art. 4.
Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico.



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