1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, pari a euro
498.060 annui a decorrere dal
2002, si provvede, per l'anno
2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri
e, a decorrere dall'anno
2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri.
|
|
1. Per l'attuazione
della presente legge, č
autorizzata la spesa di
euro 498.060 annui a
decorrere dal 2003. Al
relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito
dell'unitā previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario
2003, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri.
|