XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3622-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998.
ˆâ1Identico.


Art. 2.
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VII, comma 1, dell'Accordo stesso.
ˆâ1Identico.


Art. 3.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'UNESCO è tenuta a presentare al Ministero degli affari esteri una relazione attestante l'attività svolta dall'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS) e le spese sostenute con il contributo italiano. In caso di mancata presentazione della relazione, il contributo statale viene sospeso.
Soppresso.


Art. 4.
Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.550.000 euro per l'anno 2003, in 1.808.000 euro per l'anno 2004 ed in 2.325.000 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del 1. Identico.
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Identico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalla presente legge, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 11, comma 3, lettera i-quater), e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


Art. 5.
Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ˆâ1Identico.



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