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DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI |
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI |
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1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro il termine
di un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme
occorrenti per dare
attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B. |
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro il termine
di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, i
decreti legislativi recanti
le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B. |
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2. I decreti
legislativi sono adottati,
nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per
la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri,
della giustizia,
dell'economia e delle finanze
e con gli altri Ministri
interessati in relazione
all'oggetto della
direttiva. |
2. Identico. |
| 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi |
3. Identico. |
|
parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono
la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o
successivamente, questi
ultimi sono prorogati di
novanta giorni. |
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4. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei princìpi
e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il
Governo può emanare, con la
procedura indicata nei commi
2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei
decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1. |
4. Identico. |
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5. In relazione a
quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti
legislativi eventualmente
adottati nelle materie di
competenza legislativa delle
regioni e delle province
autonome di Trento e di
Bolzano entrano in vigore,
per le regioni e le province
autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria
normativa di attuazione, alla
data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione
della normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia a
decorrere dalla data di
entrata in vigore della
normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione
e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento
comunitario e, nelle
materie di competenza
concorrente, dei princìpi
fondamentali stabiliti dalla
legislazione dello Stato.
A tale fine i decreti
legislativi recano
l'esplicita indicazione della
natura sostitutiva e cedevole
delle disposizioni in essi
contenute anche con riguardo
alle eventuali previste
coperture finanziarie con
oneri a carico dello
Stato. |
5. In relazione a
quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti
legislativi eventualmente
adottati nelle materie di
competenza legislativa delle
regioni e delle province
autonome di Trento e di
Bolzano entrano in vigore,
per le regioni e le province
autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria
normativa di attuazione, alla
data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione
della normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia a
decorrere dalla data di
entrata in vigore della
normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione
e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei princìpi
fondamentali stabiliti dalla
legislazione dello Stato. |
|
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| 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: |
Identico. |
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a) le
amministrazioni direttamente
interessate provvedono
all'attuazione dei decreti
legislativi con le ordinarie
strutture amministrative; |
|
b) per evitare
disarmonie con le discipline
vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa
da attuare, sono
introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle
discipline stesse, fatte
salve le materie oggetto di
delegificazione ovvero i
procedimenti oggetto di
semplificazione
amministrativa; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni |
|
statali o regionali
possono essere previste nei
soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi
di attuazione delle
direttive; alla relativa
copertura, nonché alla
copertura delle minori
entrate eventualmente
derivanti dall'attuazione
delle direttive, in quanto
non sia possibile fare fronte
con i fondi già assegnati
alle competenti
amministrazioni, si provvede
a carico del fondo di
rotazione di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare non
superiore a 50 milioni di
euro; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili. |
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| 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte |
Identico. |
|
salve le norme penali
vigenti, è delegato ad
adottare, entro due anni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per
le violazioni di direttive
comunitarie attuate in via
regolamentare o
amministrativa ai sensi della
legge 22 febbraio 1994, n.
146, della legge 24 aprile
1998, n. 128, e della
presente legge, e di
regolamenti comunitari
vigenti alla data di entrata
in vigore della presente
legge, per i quali non siano
già previste sanzioni penali
o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). 3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. |
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1. Gli oneri per
prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici
pubblici nell'attuazione
delle normative comunitarie
sono posti a carico dei
soggetti interessati, ove ciò
non risulti in contrasto con
la disciplina comunitaria,
secondo tariffe determinate
sulla base del costo
effettivo del servizio. Le
suddette tariffe sono
predeterminate e
pubbliche. |
Identico. |
|
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| 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 |
Identico. |
|
dell'articolo 1, entro il
termine di diciotto mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
testi unici delle
disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe
conferite per il recepimento
di direttive comunitarie, al
fine di coordinare le
medesime con le norme
legislative vigenti nelle
stesse materie, apportando le
sole integrazioni e
modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione
e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della
normativa. 2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare. 3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1. 4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro. |
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA |
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1. All'articolo 5 della
legge 16 febbraio 1913, n.
89, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
|
a) all'alinea, la
parola: "notaro" è sostituita
dalla seguente:
"notaio"; |
soppressa |
|
b) al numero 1^,
le parole: "del regno" sono
sostituite dalle seguenti:
"italiano o di un altro Stato
membro dell'Unione
europea"; |
a) identica; |
|
c) al numero
4^, le parole: "in una delle
Università del Regno" sono
sostituite dalle seguenti:
"in una università italiana o
di un titolo riconosciuto
equipollente ai sensi della
legge 11 luglio 2002, n.
148"; |
b) identica. |
|
d) è aggiunto, in
fine, il seguente
comma: |
soppressa |
|
"I requisiti di cui ai
numeri 4^ e 5^ del primo
comma sono sostituiti dal
possesso del decreto di
riconoscimento professionale
emanato in applicazione del
decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115". |
|
(Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in conformità alla direttiva 2001/37/CE in 1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome,". 2. Al comma 2, terzo periodo, e al comma 6 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la parola: "regolamento" è sostituita dalla seguente: "provvedimento". |
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|
1. Il terzo capoverso
del numero 4 dell'allegato
III del decreto legislativo
26 maggio 2000, n. 187, è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
| "Allorché non è ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere |
|
particolarmente accurata e
tenere conto dell'utilità
sociale attesa. Oltre il
rischio da radiazioni va
considerato anche ogni altro
rischio associato o
aggiuntivo che la ricerca
possa comportare". |
|
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1. L'articolo 4 del
decreto legislativo 19
novembre 1998, n. 432, è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
|
"Art. 4. - 1. Le
regioni e le province
autonome pubblicano nel
bollettino ufficiale
regionale, entro il 31 marzo
di ciascun anno,
comunicandone tempestivamente
gli estremi al Ministero
della salute e al Ministero
dell'economia e delle
finanze, i dati relativi alle
somme effettivamente
percepite ai sensi del
presente decreto, nonché ai
costi del servizio prestato,
da calcolare tenendo conto
degli oneri salariali e
sociali relativi al personale
del servizio di ispezione e
delle spese amministrative
connesse all'esecuzione dei
controlli e delle ispezioni.
Il Ministero della salute
effettua, d'intesa con il
Ministero dell'economia e
delle finanze, la valutazione
dei dati e la verifica degli
adempimenti di cui al
presente decreto. |
"Art. 4. - 1.
Identico. |
|
2. Le
regioni e le province
autonome rideterminano, ove
necessario, entro il 30
giugno di ciascun anno, la
misura dei contributi dovuti
dagli interessati fino alla
copertura dei costi di cui al
comma 1. |
2. Le regioni e
le province autonome
rideterminano, ove
necessario, entro il 30
giugno di ciascun anno, la
misura dei contributi dovuti
dagli interessati fino alla
copertura dei costi di cui al
comma 1. Detta
rideterminazione viene
effettuata tramite accordo
tra il Governo, le regioni e
le province autonome, da
recepire con disposizioni
regionali. |
|
3. Le regioni e
le province autonome
pubblicano nel bollettino
ufficiale regionale le
rideterminazioni dei
contributi di cui al comma 2,
dandone comunicazione
tempestiva al Ministero della
salute e al Ministero
dell'economia e delle
finanze, per
l'espletamento delle attività
di cui al comma 1". |
3. Le regioni e
le province autonome
pubblicano nel bollettino
ufficiale regionale le
rideterminazioni dei
contributi di cui al comma 2,
dandone comunicazione
tempestiva al Ministero della
salute e al Ministero
dell'economia e delle
finanze". |
|
2. Per gli anni
precedenti all'entrata in
vigore della presente legge
permangono a carico delle
regioni e delle province
autonome gli adempimenti già
previsti di pubblicazione e
comunicazione ai Ministeri
della salute e dell'economia
e delle finanze, i quali
conservano il potere di
verifica. Le eventuali
rideterminazioni della misura
dei contributi sono
effettuate tramite accordo
tra il Governo, le regioni e
le province autonome, da
recepire con disposizioni
regionali. 3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sulla base della verifica di cui al comma 3, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, è rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino alla copertura del costo effettivo del servizio". 4. All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2". |
|
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|
| 1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento |
1. Identico: |
|
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, in
base ai seguenti criteri
direttivi: |
|
a) prevedere che
la Direzione generale della
sanità pubblica
veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione del
Ministero della salute,
sentito il competente
Dipartimento del Ministero
delle politiche agricole e
forestali, possa disporre la
proroga dell'autorizzazione
all'immissione in commercio,
senza sentire l'Istituto
convenzionato di cui
all'articolo 3 del medesimo
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, qualora si tratti di un
prodotto contenente una
sostanza attiva oggetto dei
regolamenti della Commissione
europea, di cui all'articolo
8, paragrafo 2, secondo
comma, della direttiva
91/414/CEE del Consiglio, del
15 luglio 1991, e fino
all'iscrizione della sostanza
attiva medesima nell'allegato
I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, e
successive modificazioni; |
a) prevedere che
la Direzione generale della
sanità veterinaria e
degli alimenti del Ministero
della salute, sentito il
competente Dipartimento del
Ministero delle politiche
agricole e forestali, possa
disporre la proroga
dell'autorizzazione
all'immissione in commercio,
senza sentire l'Istituto
convenzionato di cui
all'articolo 3 del medesimo
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, qualora si tratti di un
prodotto contenente una
sostanza attiva oggetto dei
regolamenti della Commissione
europea, di cui all'articolo
8, paragrafo 2, secondo
comma, della direttiva
91/414/CEE del Consiglio, del
15 luglio 1991, e fino
all'iscrizione della sostanza
attiva medesima nell'allegato
I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, e
successive modificazioni; |
|
b) prevedere che
quanto disposto alla lettera
a) possa avvenire
sempreché non siano
sopravvenuti dati scientifici
tali da alterare gli elementi
posti a base del
provvedimento di
autorizzazione. |
b) identica. |
|
2. Il Governo è
autorizzato a modificare,
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge,
l'articolo 39 del regolamento
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, in
base ai seguenti criteri
direttivi: |
2. Identico: |
| a) prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente | a) prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente |
|
e della tutela del
territorio e delle attività
produttive, sulla base delle
esigenze relative alle
attività di valutazione e
consultive derivanti
dall'applicazione del citato
decreto legislativo n. 194
del 1995; e successive
modificazioni; |
e della tutela del
territorio e delle attività
produttive, sulla base delle
esigenze relative alle
attività di valutazione e
consultive derivanti
dall'applicazione del citato
decreto legislativo n. 194
del 1995; |
|
b) stabilire che
le spese derivanti
dall'attuazione di quanto
previsto alla lettera
a) siano poste a carico
degli interessati alle
attività svolte dalla
Commissione stessa ai sensi
dell'articolo 20, comma 5,
del citato decreto
legislativo n. 194 del
1995. |
b) identica. |
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1. Al comma 2-bis
dell'articolo 207 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, introdotto
dall'articolo 25 della legge
3 febbraio 2003, n. 14, dopo
le parole: "dell'Unione
europea" sono inserite le
seguenti: "o aderente
all'Accordo sullo Spazio
economico europeo". |
Identico. |
|
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| 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi: |
Identico. |
| a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il trattamento dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, qualora tale trattamento esuli dalla |
|
finalità della mera ricerca
dell'abbonato. Il consenso va
prestato in forma scritta nei
casi di cui all'articolo 22,
comma 1, della legge 31
dicembre 1996, n. 675; |
|
b) disporre
limitazioni dei diritti e
degli obblighi di cui agli
articoli 5 e 6, all'articolo
8, paragrafi da 1 a 4, e
all'articolo 9 della
direttiva, come misure
necessarie, opportune e
proporzionate alla
salvaguardia della sicurezza
nazionale, della difesa,
della sicurezza pubblica e
alla prevenzione, ricerca,
accertamento e perseguimento
dei reati e dell'uso non
autorizzato del sistema di
comunicazione elettronica; c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano conservati per un periodo di tempo limitato, per le finalità di cui alla lettera b) del presente comma. |
|
(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento 1. All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, dopo la parola "imballaggio" la congiunzione "o" è sostituita dalla seguente: "e". |
|
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| 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri |
1. Identico: |
|
interessati, e con le
modalità di cui ai commi 2 e
3 dell'articolo 1, un decreto
legislativo di riordino,
coordinamento e integrazione
delle disposizioni
legislative in materia di
tutela dall'inquinamento
acustico, nel rispetto dei
princìpi e delle disposizioni
comunitarie in materia,
nonché dei seguenti princìpi
e criteri direttivi: |
|
a) adeguare
l'ordinamento interno alla
direttiva 2002/49/CE relativa
alla determinazione e alla
gestione del rumore
ambientale; |
a) identica; |
|
b) dare piena
e coerente attuazione alla
citata direttiva 2002/49/CE,
al fine di garantire elevati
livelli di tutela
dell'ambiente e della salute,
salvaguardando nel
contempo la competitività dei
sistemi territoriali e delle
imprese ed evitando fenomeni
di distorsione della
concorrenza sui mercati sia
nazionali sia
comunitari; |
b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute; |
|
c) salvaguardare
le azioni già poste in essere
dalle autorità locali e dalle
imprese e per l'attuazione
della legge 26 ottobre 1995,
n. 447; |
c) identica; |
|
d) prevedere
adeguati strumenti di
informazione al pubblico in
merito al rumore ambientale e
ai relativi effetti e, in
particolare, stabilire
procedure che garantiscano la
partecipazione del pubblico
alla predisposizione dei
piani d'azione destinati a
gestire nel territorio i
problemi dell'inquinamento
acustico. |
d) prevedere
adeguati strumenti di
informazione al pubblico in
merito al rumore ambientale e
ai relativi effetti e, in
particolare, stabilire
procedure che garantiscano la
partecipazione del pubblico
alla predisposizione dei
piani d'azione destinati a
ridurre nel territorio
i problemi dell'inquinamento
acustico. |
|
|
|
|
1. In caso di calamità
per le quali sia stato
dichiarato lo stato di
emergenza sono esclusi dalla
procedura di valutazione di
impatto ambientale gli
interventi disposti in via
d'urgenza, ai sensi
dell'articolo 5, commi 2 e 5,
della legge 24 febbraio 1992,
n. 225. |
1. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale |
|
sigoli interventi
disposti in via d'urgenza, ai
sensi dell'articolo 5, commi
2 e 5, della legge 24
febbraio 1992, n. 225. |
|
2. Nei casi previsti
dal comma 1, i soggetti
competenti al rilascio
dell'autorizzazione devono
comunque assicurare i
seguenti adempimenti: |
2. Identico: |
|
a) esaminano se
sia opportuna un'altra forma
di valutazione e se si
debbano mettere a
disposizione del pubblico le
informazioni raccolte; |
a) identica; |
|
b) mettono a
disposizione del pubblico
interessato le informazioni
relative a tale esenzione e
le ragioni per cui è stata
concessa; |
b) identica; |
|
c) informano la
Commissione europea, prima
del rilascio
dell'autorizzazione, dei
motivi che giustificano
l'esenzione accordata e le
forniscono le informazioni
che mettono eventualmente a
disposizione dei propri
cittadini. |
c) identica; |
|
d) trasmettono
con immediatezza agli organi
del Ministero per i beni e le
attività culturali competenti
per territorio copia
dell'autorizzazione
rilasciata e della
documentazione concernente le
ragioni per le quali la
deroga è stata
concessa. |
|
3. Le disposizioni di cui
al comma 2 non si applicano
nei casi di possibili impatti
ambientali transfrontalieri,
di cui alla Convenzione sulla
valutazione dell'impatto
ambientale in un contesto
transfrontaliero, con
annessi, fatta a Espoo il 25
febbraio 1991, resa esecutiva
dalla legge 3 novembre 1994,
n. 640. |
3. Identico. |
|
|
|
|
1. All'allegato I, punto
5.3, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372, le
parole: "o il ricupero" sono
soppresse. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro il termine
e con le modalità di cui
all'articolo 1, commi 1, 2 e
3, uno o più decreti
legislativi al fine di dare
organica attuazione alla
direttiva 2002/73/CE che
modifica la direttiva
76/207/CEE, apportando le
modifiche strettamente
necessarie alle disposizioni
vigenti in materia di parità
di trattamento tra gli uomini
e le donne per quanto
riguarda l'accesso al lavoro,
alla formazione e alla
promozione professionali e le
condizioni di lavoro, facendo
salve le disposizioni vigenti
compatibili con la citata
direttiva 2002/73/CE, nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
1. Identico: |
|
a) garantire
l'effettiva applicazione del
principio di parità di
trattamento tra uomini e
donne in materia di lavoro,
assicurando che le differenze
di genere non siano causa di
discriminazione diretta o
indiretta, in un'ottica che
tenga conto delle condizioni
relative allo stato
matrimoniale o di famiglia,
per quanto attiene alle
seguenti aree: condizioni di
accesso all'occupazione e al
lavoro, sia dipendente che
autonomo, compresi i criteri
di selezione e le condizioni
di assunzione; svolgimento
del rapporto di lavoro,
comprese le condizioni di
lavoro, la retribuzione, le
promozioni e le condizioni
del licenziamento; accesso a
tutti i tipi e i livelli di
orientamento e di formazione,
di perfezionamento e di
riqualificazione
professionale, inclusi i
tirocini; attività prestata
presso le organizzazioni dei
lavoratori o dei datori di
lavoro e accesso alle
prestazioni erogate da tali
organizzazioni; |
a) garantire
l'effettiva applicazione del
principio di parità di
trattamento tra uomini e
donne in materia di lavoro,
assicurando che le differenze
di genere non siano causa di
discriminazione diretta o
indiretta, in un'ottica che
tenga conto delle condizioni
relative allo stato
matrimoniale o di famiglia,
per quanto attiene alle
seguenti aree: condizioni di
accesso all'occupazione e al
lavoro, sia dipendente che
autonomo, compresi i criteri
di selezione e le condizioni
di assunzione,
indipendentemente dal ramo di
attività e a tutti i livelli
della gerarchia
professionale; svolgimento
del rapporto di lavoro,
comprese le condizioni di
lavoro, la retribuzione, le
promozioni e le condizioni
del licenziamento; accesso a
tutti i tipi e i livelli di
orientamento e di formazione,
di perfezionamento e di
riqualificazione
professionale, inclusi i
tirocini; attività prestata
presso le organizzazioni dei
lavoratori o dei datori di
lavoro e accesso alle
prestazioni erogate da tali
organizzazioni; |
|
b) definire la
nozione di discriminazione
come "diretta" quando una
persona è trattata meno
favorevolmente, in base al
sesso, di quanto sia, sia
stata o sarebbe trattata
un'altra in una situazione
analoga; definire la nozione
di discriminazione
"indiretta" quando una
disposizione, un criterio o
una prassi, apparentemente
neutri, mettono in una
situazione di particolare
svantaggio le persone di un
determinato sesso, rispetto a
persone dell'altro sesso,
salvo che il differente
trattamento sia giustificato
da ragioni oggettive
ovvero, nel caso di
attività di lavoro,
caratteristiche specifiche di
sesso costituiscano requisiti
essenziali al loro
svolgimento; definire la
nozione di "molestie" quando
viene posto in essere, per
ragioni connesse al sesso, un
comportamento indesiderato
che persiste, anche quando è
stato inequivocabilmente
dichiarato dalla persona che
lo subisce come offensivo,
pregiudicando obiettivamente
la sua dignità e libertà,
ovvero creando un clima di
intimidazione nei suoi
confronti; definire la
nozione di "molestie
sessuali" quando il suddetto
comportamento abbia in
maniera manifesta una
connotazione sessuale;
considerare le molestie e le
molestie sessuali come
discriminazioni; |
b) definire la
nozione di discriminazione
come "diretta" quando una
persona è trattata meno
favorevolmente, in base al
sesso, di quanto sia, sia
stata o sarebbe trattata
un'altra in una situazione
analoga; definire la nozione
di discriminazione
"indiretta" quando una
disposizione, un criterio o
una prassi, apparentemente
neutri, mettono o possono
mettere in una situazione
di particolare svantaggio le
persone di un determinato
sesso, rispetto a persone
dell'altro sesso, salvo che,
nel caso di attività di
lavoro, caratteristiche
specifiche di sesso
costituiscano requisiti
essenziali al loro
svolgimento; definire la
nozione di "molestie" quando
viene posto in essere, per
ragioni connesse al sesso, un
comportamento indesiderato
e persistente, avente lo
scopo o l'effetto di violare
la dignità di una persona o
di creare un clima
intimidatorio, ostile e
degradante, tenuto conto
delle circostanze, anche
ambientali; definire la
nozione di "molestie
sessuali" quando il suddetto
comportamento abbia in
maniera manifesta una
connotazione sessuale;
considerare le molestie e le
molestie sessuali come
discriminazioni; |
|
c) prevedere
l'applicazione del principio
di parità di trattamento
senza distinzione di sesso in
tutti i settori di lavoro,
sia pubblici che privati, nel
rispetto di quanto previsto
dall'articolo 1, commi quarto
e quinto, della legge 9
dicembre 1977, n. 903,
assicurando che, ferma
restando la normativa di
settore, sia azionabile da
parte di coloro che si
ritengono lesi una tutela
giurisdizionale o
amministrativa, con la
garanzia di una riparazione o
di un equo indennizzo; |
c) identica; |
| d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente, e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dalla legge |
d) identica; |
|
10 aprile 1991, n. 125, e
dalla disciplina relativa
alla istituzione degli
organismi di parità; |
|
e) prevedere
misure adeguate per
incoraggiare il dialogo fra
le parti sociali al fine di
promuovere il principio della
parità di trattamento anche
attraverso accordi
nell'ambito della
contrattazione collettiva,
codici di comportamento,
scambi di esperienze e
pratiche nonché il
monitoraggio della prassi sui
luoghi di lavoro. |
e) identica. |
|
|
|
|
1. La lettera b)
del comma 1 dell'articolo 1
del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 28, è
sostituita dalla seguente: |
Identico. |
|
"b)"unità veloce
da passeggeri": un'unità
veloce come definita dalla
regola I del capitolo X della
"Convenzione Solas del 1974",
che trasporti più di dodici
passeggeri;". |
|
2. Al comma 2
dell'articolo 5 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001,
n. 28, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:
"alle navi che effettuano
viaggi nazionali oltre 20
miglia dalla costa oppure
viaggi internazionali". |
|
3. Il comma 2
dell'articolo 12 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001,
n. 28, è sostituito dal
seguente: |
|
"2.
L'amministrazione trasmette
alla Commissione europea
copia dei verbali di visita
di cui all'articolo 11, comma
3, eventualmente corredati
del numero di identificazione
IMO dell'unità". |
|
|
|
|
1. All'articolo 28, comma
4, della legge 26 febbraio
1987, n. 49, la lettera
a) è sostituita dalla
seguente: "a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;". |
Identico. |
|
|
|
|
1. All'articolo 9 della
legge 21 febbraio 1990, n.
36, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi: "2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato. 2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa. 2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388". |
Identico. |
|
(Modifiche al decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, e al decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti". 2. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n.468, è abrogato. |
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
un decreto legislativo per
l'integrale attuazione della
direttiva 96/61/CE sulla
prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento,
mediante modifiche al decreto
legislativo 4 agosto 1999, n.
372, in base ai seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata; c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 |
Identico. |
|
luglio 1934, n. 1265,
alla normativa nazionale e
comunitaria in materia di
autorizzazione integrata
ambientale. |
|
(Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, 1. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 17: 1) dopo le parole: "del medesimo decreto legislativo", sono aggiunte le seguenti: "solo nel caso in cui"; 2) dopo la parola: "costruzione", sono aggiunte le seguenti: "siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA"; b) al comma 18, le parole: "è verificato", sono sostituite dalle seguenti: "può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche"; c) al comma 19: 1) le parole: "ivi incluso" sono sostituite dalle seguenti: "purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche"; 2) dopo le parole: "autorizzata dall'autorità amministrativa competente", sono aggiunte le seguenti: "previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA"; 3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli |
|
periodici, l'effettiva
destinazione all'uso
autorizzato dei materiali; a
tal fine l'utilizzatore è
tenuto a documentarne
provenienza, quantità e
specifica destinazione". |
|
(Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli |
|
1. All'articolo 11,
comma 1, del decreto
legislativo 13 gennaio 1999,
n. 18, dopo le parole:
"aperta a tutti i prestatori
interessati" sono inserite le
seguenti: "selezionati per un
periodo di durata massima di
sette anni". |
|
(Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei princìpi contabili |
|
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro il termine
di un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, su proposta
del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia,
previo parere dei competenti
organi parlamentari, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3,
salva la facoltà prevista
dall'articolo 1, comma 4, uno
o più decreti legislativi per
l'esercizio delle facoltà
previste dall'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002,
relativo all'applicazione dei
princìpi contabili
internazionali, nel rispetto
dei princìpi e delle
disposizioni comunitarie in
materia, secondo i princìpi e
criteri direttivi appresso
indicati: |
|
a) obbligo di
adottare i princìpi contabili
internazionali nella
redazione del bilancio di
esercizio delle società
quotate, salvo quanto
previsto alla lettera
e); |
|
b) obbligo di
adottare i princìpi contabili
internazionali nella
redazione del bilancio di
esercizio e consolidato delle
società aventi strumenti
finanziari diffusi presso il
pubblico di cui all'articolo
116 del testo unico delle
disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria
di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58,
salvo quanto previsto alla
lettera e); c) obbligo di adottare i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia; d) obbligo di adottare i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173; e) obbligo di adottare i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato; f) facoltà di adottare i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società che non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da quelle che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile; g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei princìpi contabili internazionali; |
|
h) nell'ambito di
applicazione soggettivo sopra
individuato, coordinamento
delle disposizioni vigenti in
materia di bilancio con
quelle derivanti
dall'adozione dei princìpi
contabili internazionali. 2. Dai princìpi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato. 3. I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli enti creditizi e finanziari di cui al comma 1, lettera c), nel rispetto dei princìpi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. |
|
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
|
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
|
|
2001/40/CE del
Consiglio, del 28 maggio
2001, relativa al
riconoscimento reciproco
delle decisioni di
allontanamento dei cittadini
di paesi terzi. 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità. |
|
2002/33/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre
2002, che modifica le
direttive 90/425/CEE e
92/118/CEE del Consiglio con
riguardo alle norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di
origine animale. |
Identico. |
|
2002/59/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno
2002, relativa
all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio
del traffico navale e
d'informazione e che abroga
la direttiva 93/75/CEE del
Consiglio. 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita. |
|
2002/86/CE della
Commissione, del 6 novembre
2002, recante modifica della
direttiva 2001/101/CE per
quanto concerne il termine a
partire da cui sono vietati
gli scambi di prodotti non
conformi alla direttiva
2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio. |
Identico. |
|
2002/91/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre
2002, sul rendimento
energetico
nell'edilizia. |
|
2002/93/CE del
Consiglio, del 3 dicembre
2002, che modifica la
direttiva 77/388/CEE, con
riguardo alla proroga della
facoltà di autorizzare gli
Stati membri ad applicare
un'aliquota IVA ridotta su
taluni servizi ad alta
intensità di lavoro. |
Identico. |
|
2002/94/CE della
Commissione, del 9 dicembre
2002, recante talune modalità
di applicazione della
direttiva 76/308/CEE del
Consiglio sull'assistenza
reciproca in materia di
recupero dei crediti
risultanti da taluni
contributi, dazi, imposte ed
altre misure. |
Soppresso. |
|
2002/98/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 gennaio
2003, che stabilisce norme di
qualità e di sicurezza per la
raccolta, il controllo, la
lavorazione, la conservazione
e la distribuzione del sangue
umano e dei suoi componenti e
che modifica la direttiva
2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001. 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. |
|
2003/8/CE del
Consiglio, del 27 gennaio
2003, intesa a migliorare
l'accesso alla giustizia
nelle controversie
transfrontaliere attraverso
la definizione di norme
minime comuni relative al
patrocinio a spese dello
Stato in tali
controversie. 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. 2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici. 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. |
|
2003/32/CE della
Commissione, del 23 aprile
2003, recante modalità
specifiche relative ai
requisiti previsti dalla
direttiva 93/42/CEE del
Consiglio, del 14 giugno
1993, per i dispositivi
medici fabbricati con tessuti
di origine animale. 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie. |
|
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
|
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
|
|
96/61/CE del Consiglio,
del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione
integrate
dell'inquinamento. |
Identico. |
|
1999/22/CE del
Consiglio, del 29 marzo 1999,
relativa alla custodia degli
animali selvatici nei
giardini zoologi. 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti. |
|
2000/79/CE del
Consiglio, del 27 novembre
2000, relativa all'attuazione
dell'accordo europeo
sull'organizzazione
dell'orario di lavoro del
personale di volo
nell'aviazione civile
concluso da Association of
European Airlines (AEA),
European Transport
Workers'Federation (ETF),
European Cockpit Association
(ECA), European Regions
Airline Association (ERA) e
International Air Carrier
Association (IACA). 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità. |
|
2002/44/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno
2002, sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di
salute relative
all'esposizione dei
lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici
(vibrazioni) (sedicesima
direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE). |
Identico. |
|
2002/49/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno
2002, relativa alla
determinazione e alla
gestione del rumore
ambientale. |
Identico. |
|
2002/58/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio
2002, relativa al trattamento
dei dati personali e alla
tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni
elettroniche (direttiva
relativa alla vita privata e
alle comunicazioni
elettroniche). |
Identico. |
| 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. |
Identico. |
| 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. |
Identico. |
|
2002/74/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 settembre
2002, che modifica la
direttiva 80/987/CEE del
Consiglio concernente il
ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati
membri relative alla tutela
dei lavoratori subordinati in
caso di insolvenza del datore
di lavoro. |
Identico. |
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2002/84/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre
2002, che modifica le
direttive in materia di
sicurezza marittima e di
prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi. |
Identico. |
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2002/87/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre
2002, relativa alla vigilanza
supplementare sugli enti
creditizi, sulle imprese di
assicurazione e sulle imprese
di investimento appartenenti
ad un conglomerato
finanziario e che modifica le
direttive 73/239/CEE,
79/267/CEE, 92/49/CEE,
92/96/CEE, 93/6/CEE e
93/22/CEE del Consiglio e le
direttive 98/78/CE e
2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio. |
Identico. |
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2002/89/CE del
Consiglio, del 28 novembre
2002, che modifica la
direttiva 2000/29/CE
concernente le misure di
protezione contro
l'introduzione nella Comunità
di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti
vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità. |
Identico. |
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2002/90/CE del
Consiglio, del 28 novembre
2002, volta a definire il
favoreggiamento
dell'ingresso, del transito e
del soggiorno illegali. |
Identico. |
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2002/92/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 dicembre
2002, sulla intermediazione
assicurativa. |
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2002/95/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 gennaio
2003, sulla restrizione
dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed
elettroniche. |
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2002/96/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 gennaio
2003, sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE). 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990. 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato). 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. |
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2003/25/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 aprile
2003, concernente requisiti
specifici di stabilità per le
navi ro/ro da
passeggeri. 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina. 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini. |
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