XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3610




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi e piano d'azione).

        1. Il Governo, in ottemperanza ai princìpi di pace sanciti nella Carta Costituzionale, in particolare all'articolo 11, nello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, nella risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 53/25 del 10 novembre 1998 che ha proclamato il periodo 2001-2010 "Decennio internazionale per una cultura della pace e della non violenza per i bambini nel mondo" e nella risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 53/243 del 13 settembre 1999 che ha adottato la "Dichiarazione e programma di azione per una cultura della pace", adotta il piano d'azione per la diffusione di una cultura della pace e della non violenza per i bambini italiani per il periodo 2003-2010.


Art. 2.

(Definizione).

        1. La Repubblica promuove la pace intesa non solo come assenza di conflitti, ma quale processo di partecipazione attivo volto a favorire la risoluzione dei conflitti mediante il ricorso al dialogo in uno spirito di reciproca comprensione e cooperazione.
        2. La Repubblica promuove, altresì, la diffusione di una cultura della pace fondata sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione e di intolleranza derivante dalla diversità di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche nonché di condizioni personali e sociali.
        3. La Repubblica promuove la diffusione di una cultura della non violenza quale insieme di azioni finalizzate alla risoluzione pacifica dei conflitti tra Stati e tra società civili mediante il ricorso a procedure basate sui princìpi del rispetto reciproco, dell'integrazione e della prevenzione di ogni forma di discriminazione, intolleranza e uso illegittimo della forza.


Art. 3.

(Modalità di attuazione).

        1. Il piano d'azione di cui all'articolo 1 è attuato, nell'ambito delle reciproche competenze, da:

                a) le regioni, che svolgono un ruolo di programmazione e di coordinamento di iniziative formative e informative nonché di incentivazione e raccordo tra i soggetti interessati alla promozione di una cultura della pace;

                b) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tramite le competenti strutture periferiche;

                c) le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e le altre istituzioni educative operanti sul territorio;

                d) le università e gli istituti di ricerca;

                e) le strutture degli enti territoriali operanti nell'ambito delle politiche a favore dei giovani;

                f) le associazioni e le organizzazioni non governative che si occupano di educazione e di divulgazione dei temi della pace e della non violenza;

                g) le agenzie dell'ONU operanti in Italia sui temi della pace e della non violenza.


Art. 4.

(Ruolo delle regioni).

        1. Le regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, elaborano piani triennali di intervento volti alla diffusione di una cultura della pace e della non violenza, come definite all'articolo 2, rivolti:

                a) agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio;

                b) agli operatori delle istituzioni pubbliche e delle associazioni, enti ed organizzazioni della società civile, impegnati nell'attuazione di politiche e di iniziative a favore dei giovani;

                c) ai giovani in generale.

        2. I piani triennali di intervento di cui al comma 1 definiscono:

                a) gli obiettivi primari che si intendono raggiungere nel corso di ogni triennio;

                b) gli strumenti didattici e le modalità operative necessari per conseguire gli obiettivi previsti;

                c) il ruolo dei soggetti coinvolti di cui all'articolo 5;

                d) le modalità di verifica dei risultati ottenuti alla fine di ogni triennio.


Art. 5.

(Piani triennali).

        1. Nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani triennali regionali di cui all'articolo 4 le regioni sono tenute a:

                a) promuovere il coinvolgimento delle competenti strutture periferiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

                b) richiedere la collaborazione delle università e dei centri di ricerca, privilegiando quelli che, nei piani formativi, includono corsi o progetti vertenti sui temi della pace, delle strategie di risoluzione dei conflitti e della non violenza;

                c) valorizzare i contributi delle associazioni e delle organizzazioni non governative che si occupano di educazione e di divulgazione dei temi della pace e della non violenza;

                d) avvalersi dell'eventuale contributo delle agenzie ONU operanti in Italia sui temi della pace e della non violenza.


Art. 6.

(Servizio civile nazionale).

        1. In attuazione dei princìpi di solidarietà, cooperazione e educazione alla pace tra i popoli stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 marzo 2001, n. 64, le regioni provvedono alla realizzazione di appositi progetti rivolti ai giovani che prestano il servizio civile nazionale finalizzati alla promozione di una cultura della pace e alla risoluzione non violenta dei conflitti.


Art. 7.

(Norme finanziarie).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.600.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        2. La somma di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni sulla base della percentuale della popolazione di età inferiore a ventinove anni. La quota attribuita ai sensi del presente comma è aumentata in misura pari al 10 per cento per le regioni che hanno adottato norme finalizzate alla promozione e alla diffusione di una cultura della pace e della non violenza.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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