XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3610
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi e piano d'azione).
1. Il Governo, in ottemperanza ai princìpi di pace sanciti
nella Carta Costituzionale, in particolare all'articolo 11,
nello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il
26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n.
848, nella risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni
Unite 53/25 del 10 novembre 1998 che ha proclamato il periodo
2001-2010 "Decennio internazionale per una cultura della pace
e della non violenza per i bambini nel mondo" e nella
risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 53/243
del 13 settembre 1999 che ha adottato la "Dichiarazione e
programma di azione per una cultura della pace", adotta il
piano d'azione per la diffusione di una cultura della pace e
della non violenza per i bambini italiani per il periodo
2003-2010.
Art. 2.
(Definizione).
1. La Repubblica promuove la pace intesa non solo come
assenza di conflitti, ma quale processo di partecipazione
attivo volto a favorire la risoluzione dei conflitti mediante
il ricorso al dialogo in uno spirito di reciproca comprensione
e cooperazione.
2. La Repubblica promuove, altresì, la diffusione di una
cultura della pace fondata sull'eliminazione di ogni forma di
discriminazione e di intolleranza derivante dalla diversità di
razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni
politiche nonché di condizioni personali e sociali.
3. La Repubblica promuove la diffusione di una cultura
della non violenza quale insieme di azioni finalizzate alla
risoluzione pacifica dei conflitti tra Stati e tra società
civili mediante il ricorso a procedure basate sui princìpi del
rispetto reciproco, dell'integrazione e della prevenzione di
ogni forma di discriminazione, intolleranza e uso illegittimo
della forza.
Art. 3.
(Modalità di attuazione).
1. Il piano d'azione di cui all'articolo 1 è attuato,
nell'ambito delle reciproche competenze, da:
a) le regioni, che svolgono un ruolo di
programmazione e di coordinamento di iniziative formative e
informative nonché di incentivazione e raccordo tra i soggetti
interessati alla promozione di una cultura della pace;
b) il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, tramite le competenti strutture periferiche;
c) le scuole pubbliche e private di ogni ordine e
grado e le altre istituzioni educative operanti sul
territorio;
d) le università e gli istituti di ricerca;
e) le strutture degli enti territoriali operanti
nell'ambito delle politiche a favore dei giovani;
f) le associazioni e le organizzazioni non
governative che si occupano di educazione e di divulgazione
dei temi della pace e della non violenza;
g) le agenzie dell'ONU operanti in Italia sui temi
della pace e della non violenza.
Art. 4.
(Ruolo delle regioni).
1. Le regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, elaborano piani triennali di intervento
volti alla diffusione di una cultura della pace e della non
violenza, come definite all'articolo 2, rivolti:
a) agli studenti, alle loro famiglie e agli
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio;
b) agli operatori delle istituzioni pubbliche e
delle associazioni, enti ed organizzazioni della società
civile, impegnati nell'attuazione di politiche e di iniziative
a favore dei giovani;
c) ai giovani in generale.
2. I piani triennali di intervento di cui al comma 1
definiscono:
a) gli obiettivi primari che si intendono
raggiungere nel corso di ogni triennio;
b) gli strumenti didattici e le modalità operative
necessari per conseguire gli obiettivi previsti;
c) il ruolo dei soggetti coinvolti di cui
all'articolo 5;
d) le modalità di verifica dei risultati ottenuti
alla fine di ogni triennio.
Art. 5.
(Piani triennali).
1. Nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani triennali
regionali di cui all'articolo 4 le regioni sono tenute a:
a) promuovere il coinvolgimento delle competenti
strutture periferiche del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
b) richiedere la collaborazione delle università e
dei centri di ricerca, privilegiando quelli che, nei piani
formativi, includono corsi o progetti vertenti sui temi della
pace, delle strategie di risoluzione dei conflitti e della non
violenza;
c) valorizzare i contributi delle associazioni e
delle organizzazioni non governative che si occupano di
educazione e di divulgazione dei temi della pace e della non
violenza;
d) avvalersi dell'eventuale contributo delle
agenzie ONU operanti in Italia sui temi della pace e della non
violenza.
Art. 6.
(Servizio civile nazionale).
1. In attuazione dei princìpi di solidarietà, cooperazione
e educazione alla pace tra i popoli stabiliti dall'articolo 1,
comma 1, lettera c), della legge 6 marzo 2001, n. 64, le
regioni provvedono alla realizzazione di appositi progetti
rivolti ai giovani che prestano il servizio civile nazionale
finalizzati alla promozione di una cultura della pace e alla
risoluzione non violenta dei conflitti.
Art. 7.
(Norme finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a 1.600.000 euro annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. La somma di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni
sulla base della percentuale della popolazione di età
inferiore a ventinove anni. La quota attribuita ai sensi del
presente comma è aumentata in misura pari al 10 per cento per
le regioni che hanno adottato norme finalizzate alla
promozione e alla diffusione di una cultura della pace e della
non violenza.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.