XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3604
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Distribuzione dei prodotti alimentari
a fini di beneficenza).
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte negli
appositi registri tenuti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di
promozione sociale, gli enti ecclesiastici e le fondazioni che
effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli
indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti
del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del
corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e
utilizzo degli alimenti.
2. I luoghi, il personale ed i mezzi utilizzati per
l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non sono soggetti
alle vigenti autorizzazioni e controlli sanitari.