XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3604




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Distribuzione dei prodotti alimentari
a fini di beneficenza).

        1. Le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di promozione sociale, gli enti ecclesiastici e le fondazioni che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.
        2. I luoghi, il personale ed i mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non sono soggetti alle vigenti autorizzazioni e controlli sanitari.



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