XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3603
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni a favore delle vittime
del disastro aereo di Linate).
1. E' assegnata al prefetto di Milano la somma di
12.500.000 euro per un'equa elargizione a favore dei
componenti le famiglie delle vittime del disastro aereo di
Linate dell'8 ottobre 2001, tenuto conto anche dello stato di
effettiva necessità, nonché per il finanziamento di altre
iniziative proposte dal "Comitato 8 ottobre per non
dimenticare", costituito dai familiari delle vittime.
2. Il prefetto di Milano adotta i provvedimenti di
elargizione e finanziamento sentito il parere del Comitato di
cui al comma 1.
3. Le elargizioni ed i finanziamenti di cui alla presente
legge sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono
attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti
beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la
normativa italiana.
Art. 2.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 12.500.000 euro per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come
determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.