XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3600




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 dell'articolo 123, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

                "b-bis) in una analisi psico-attitudinale, strutturata mediante una valutazione testistica e un colloquio psicologico finalizzato a valutare le attitudini indicate nell'articolo 123-ter, comma 2-bis";

            b) dopo il comma 2 dell'articolo 123-ter è inserito il seguente:

                "2-bis. La valutazione psico-attitudinale è volta a valutare:

                a) la capacità di reazione ad eventi stressanti;

                b) una personalità armonica e responsabile, dotata di un elevato livello di autostima e fondata su un solido bagaglio antropologico-culturale;

                c) il possesso di facoltà intellettive atte a favorire complesse elaborazioni dei processi mentali;

                d) il possesso di capacità di valutazione, di gestione dei poteri decisionali, di giudizio e di sintesi;

                e) il possesso di capacità e di predisposizione ad instaurare buoni rapporti interpersonali, in particolare, nell'ambiente di lavoro";

            c) al comma 3 dell'articolo 123-ter dopo le parole: "g) e h)" sono inserite le seguenti: "e di sei decimi nella valutazione psico-attitudinale"; le parole: "nelle due prove" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tre prove" e le parole: "non inferiore a novantotto punti" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a centosedici punti";
                d) al comma 1 dell'articolo 125-ter, dopo le parole: "magistrato d'appello" la parola: "nonché" è soppressa, e dopo le parole: "docenti universitari di materie giuridiche" sono inserite le seguenti: ", nonché da cinque medici psichiatri esercenti l'attività in strutture sanitarie pubbliche da almeno venti anni";

            e) al comma 1-ter dell'articolo 125-ter, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché della valutazione psico-attitudinale";

            f) al comma 3-bis dell'articolo 125-quater, dopo le parole: "alla valutazione della commissione esaminatrice" è inserito il seguente periodo: "In seguito a tale valutazione è espletata l'analisi psico-attitudinale".



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