XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3599
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
Art. 1.
(Disposizioni generali).
1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi
dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i princìpi
fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale, nonché dei
consiglieri regionali.
2. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità
all'assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di
organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od
enti pubblici statali continuano ad essere disciplinati anche
dalla legge dello Stato.
Art. 2.
(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo
122, primo comma, della Costituzione, in materia di
ineleggibilità).
1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in
materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato
sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate
misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i
casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui
all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei
limiti dei seguenti princìpi fondamentali:
a) sussistenza delle cause di ineleggibilità
qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche
in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano
turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di
voto degli elettori ovvero possano violare la parità di
accesso alle cariche elettive rispetto agli altri
candidati;
b) inefficacia delle cause di ineleggibilità
qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle
funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno
fissato per la presentazione delle candidature o altro termine
anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del
diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o
privato, del candidato;
c) applicazione della disciplina delle
incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle
elezioni qualora ricorrano le condizioni previste
dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
d) attribuzione ai Consigli regionali della
competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri
componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, fatta salva la competenza
dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi.
L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito
fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
e) eventuale differenziazione della disciplina
dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta
regionale e dei consiglieri regionali.
Art. 3.
(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo
122, primo comma, della Costituzione, in materia di
incompatibilità).
1. Le regioni disciplinano con legge i casi di
incompatibilità, specificatamente individuati, di cui
all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti
dei seguenti princìpi fondamentali:
a) sussistenza di cause di incompatibilità, in
caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o
dagli altri componenti della Giunta regionale o dai
consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese
quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a
peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il
buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il
libero espletamento della carica elettiva;
b) sussistenza di cause di incompatibilità, in
caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o
dagli altri componenti della Giunta regionale o dai
consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso
organismi internazionali o sopranazionali;
c) eventuale sussistenza di una causa di
incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella
di consigliere regionale;
d) in caso di previsione della causa di
incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza
del criterio dell'accertamento di responsabilità con sentenza
passata in giudicato nel giudizio civile o amministrativo che
ha dato origine alla lite;
e) attribuzione ai Consigli regionali della
competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei
propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza
dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi.
L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito
fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
f) eventuale differenziazione della disciplina
dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta
regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei
consiglieri regionali;
g) fissazione di un termine, non superiore a
novanta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla
carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la
causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la
tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di
lavoro, pubblico o privato.
Art. 4.
(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo
122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di
elezione).
1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di
elezione del Presidente della Giunta regionale e dei
consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi
fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che
agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio
regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
b) contestualità dell'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il
Presidente è eletto a suffragio universale e diretto.
Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di
elezione del Presidente della Giunta regionale secondo
modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di
termini temporali tassativi per l'elezione del Presidente e
per l'elezione o la nomina degli altri componenti della
Giunta;
c) previsione della eventuale limitazione del
numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta
regionale eletto direttamente;
d) divieto di mandato imperativo.
Capo II
Art. 5.
(Durata degli organi elettivi regionali).
1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica
per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità
dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il
quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della
elezione.